Art. 66   Edifici adibiti ad usi extra agricoli sorti in area agricola

66.01     Nelle aree con edifici residenziali, sorti in area agricola, si applicano le seguenti norme:

a) sono ammessi gli usi abitativi A1 e i fabbricati accessori dell’art. 13.08

b) sono ammessi gli interventi di MO, MS, RS, RC, RE; sono sempre ammessi gli interventi di recupero e trasformazione dei rustici nel rispetto delle norme della Lr 9/2003 e dalla Circolare 9/11/03 n. 5.PET; gli ampliamenti degli alloggi esistenti sono ammessi nella misura di 50 mq. di Sul per Ui; nel caso di abitazioni unifamiliari esistenti é ammesso l'ampliamento e/o sopraelevazione al fine di aggiungere una nuova unità immobiliare pari all'esistente e solo qualora cị si renda necessario per le esigenze del nucleo familiare; negli edifici in condizioni degradate o che ricadono in fasce di rispetto o di vincolo sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione della Sul esistente esternamente al perimetro delle fasce o del vincolo stesso con pari Sul e con gli eventuali ampliamenti ammessi dal presente comma.

d) Parametri

- Numero piani: 2 fuori terra + sottotetto abitabile

- Rc = 50% Sf; per gli interventi di cui alla Lr 9/2003 Rc=40%

- Ip = 30%

- D = quella prescritta all’art. 28.07 punto 3 a)

- Dc = 5.00 mt

- Ds > 10,00 mt e con i minimi dell’art. 48

e) tutti gli interventi di cui al presente comma si attuano con IED.