66.01 Nelle aree
con edifici residenziali, sorti in area agricola, si applicano le seguenti
norme:
a) sono ammessi gli usi abitativi A1 e i
fabbricati accessori dell’art. 13.08
b) sono ammessi gli interventi di MO, MS, RS, RC, RE; sono sempre ammessi gli interventi
di recupero e trasformazione dei rustici nel rispetto delle norme della Lr
9/2003 e dalla Circolare 9/11/03 n. 5.PET; gli ampliamenti degli alloggi
esistenti sono ammessi nella misura di 50 mq. di Sul per Ui; nel caso di
abitazioni unifamiliari esistenti é ammesso l'ampliamento e/o sopraelevazione
al fine di aggiungere una nuova unità immobiliare pari all'esistente e solo
qualora cị si renda necessario per le esigenze del nucleo familiare; negli
edifici in condizioni degradate o che ricadono in fasce di rispetto o di
vincolo sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione della Sul
esistente esternamente al perimetro delle fasce o del vincolo stesso con pari Sul e
con gli eventuali ampliamenti ammessi dal presente comma.
d) Parametri
- Numero
piani: 2 fuori terra + sottotetto abitabile
- Rc = 50%
Sf; per gli interventi di cui alla Lr 9/2003 Rc=40%
- Ip = 30%
- D = quella
prescritta all’art. 28.07 punto 3 a)
- Dc = 5.00
mt
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48
e) tutti gli interventi di cui al presente comma
si attuano con IED.