Art. 7     Modalità di attuazione

7.01       Il PRG si attua per intervento edilizio diretto, per intervento edilizio convenzionato o per intervento indiretto secondo quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.

7.02       Per intervento edilizio diretto IED di attuazione del PRG si intende quello realizzabile sulla base di Permesso di costruire o Dichiarazione di Inizio Attività; i Permessi di costruire potranno contenere specifiche prescrizioni, finalizzate al perseguimento di obiettivi di qualità insediativa, sulla base di adeguate motivazioni e nel rispetto dei limiti di legge.

7.03       Ove prescritto e necessario, è previsto l’intervento edilizio convenzionato IEC, ove il rilascio del Permesso di costruire potrà essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto d’impegno unilaterale da parte del richiedente come previsto al comma 5, art. 49 della Lur 56/1977. Possono essere oggetto di convenzionamento una o più delle seguenti fattispecie:

a) realizzazione e cessione gratuita (o assoggettamento all’uso pubblico) dei sedimi e delle opere di urbanizzazione primaria previste del Piano e/o di quelle necessarie all’insediamento, ivi comprese le aree destinate a parcheggio e verde di base, entro tre anni dalla data di rilascio o presentazione della prima istanza edilizia e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità;

b) cessione gratuita o assoggettamento all’uso pubblico delle aree per urbanizzazione secondaria all’atto del rilascio o presentazione della prima istanza edilizia, o la loro monetizzazione qualora ammesso dalla presenti norme;

c) termini e modalità gestionali degli spazi pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11

d) garanzie finanziarie per l’attuazione degli obblighi assunti.

7.04       Gli indici urbanistico-ambientali Ip, A, Ar non si applicano agli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ad eccezione della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione RE e  Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i..

7.05       Per interventi indiretti di attuazione del PRG si intendono quelli realizzabili sulla base degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

7.06       Gli interventi indiretti si attuano attraverso SUE assistiti da Convenzione, formati secondo le previsioni degli elaborati prescrittivi del PRG, le eventuali indicazioni degli elaborati programmatici e sulla base del principio e delle regole della perequazione urbanistica, ciò in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui non ci sia l'adesione di tutti i proprietari delle aree ricomprese nell'ambito di intervento, la costituzione del consorzio e l'eventuale ricorso all'istituto del comparto avverranno ai sensi del successivo comma 7.11 e delle disposizioni vigenti in materia.

E’ ammessa, in base ad oggettive motivazioni, l’articolazione degli SUE in Unità di intervento o stralci funzionali, previo coordinamento progettuale ai sensi del successivo art. 7.12, ove prescritto dai singoli ambiti di intervento; tali stralci funzionali potranno attuarsi anche a mezzo di IEC alle seguenti condizioni:

-      1.  devono essere cedute o sottoposte a vincolo d’uso pubblico per intero le quantità di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie individuate o prescritte dal Piano anche nel caso in cui l’intervento proposto non comporti il completo utilizzo della capacità edificatoria massima ammessa; in tale caso nella convenzione verrà riconosciuta la disponibilità dell’eventuale residuo edificatorio per futuri interventi, utilizzabile con successiva variante allo stesso SUE o IEC, o collocabile in altri lotti o unità di intervento dello SUE o IEC al fine di attuare l’equa ripartizione delle aree per urbanizzazioni tra le proprietà; sono ammesse limitate modifiche che non pregiudichino l’attuazione delle previsioni del PRG sulle rimanenti aree dell’Ambito.

2.    ove, nell’attuazione per stralci delle unità di intervento, la cessione delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie (verde pubblico, parcheggi, viabilità, etc…) risulti non equamente ripartita tra le diverse proprietà e/o non risulti possibile il rispetto delle localizzazioni previste dal PRG, sono stabilite le seguenti norme:

a)  in via prioritaria devono essere attuate tra le proprietà le necessarie permute e/o compensazioni che consentano una equa ripartizione tra aree per servizi da cedere o assoggettare all’uso pubblico e aree edificabili;

b)  diversamente, nell’ambito degli stralci o delle unità di intervento in cui risultino sottodimensionate le aree per urbanizzazioni, dovranno essere riservate aree corrispondenti al residuo urbanizzativo nella proporzione complessivamente prescritta dal PRG o dallo SUE, da destinare:

-    in via prioritaria alle compensazioni tra le proprietà come al precedente punto a)

-    alla cessione al Comune, il quale ne disporrà per favorire la cessione delle aree dagli altri ambiti o le potrà alienare, al fine di acquisire le aree per urbanizzazioni residue previste dallo SUE.

7.07       In caso di inerzia da parte dei proprietari o in caso di mancata costituzione dell’eventuale consorzio del SUE, nonostante formale invito da parte del Comune, il Comune stesso potrà procedere alla formazione di un SUE di iniziativa pubblica, di un Comparto di intervento o di un PECO (in questo ultimo caso previa inclusione in un PPA di cui al successivo comma), ai sensi della Lur 56/77.

7.08       L’attuazione del PRG potrà essere regolamentata dal Programma pluriennale di attuazione (PPA) ai sensi dell’Art. 36 e 37 della Lur 56/1977, tenuto conto dell’Art. 20 della legge 136/99 ed in relazione al Piano triennale delle Opere pubbliche di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i..

7.09       In tutti gli Ambiti della Città della trasformazione di cui al successivo Capo IV, Titolo II, qualora l’Amministrazione comunale intendesse anticipare l’attuazione sulle aree destinate a Vs e AV tali aree potranno essere acquisite mediante esproprio per pubblica utilità o cedute gratuitamente (mediante convenzione con il Comune) dai privati che intendano rimanere titolari dei relativi diritti edificatori assegnati dalla presente disciplina di PRG ed utilizzare successivamente tali diritti. In tali aree l’intervento potrà essere diretto da parte del Comune o mediante permesso di costruire, eventualmente assistito da convenzione, se finalizzato alla realizzazione di viabilità, verde e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nonché agli interventi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme di Ambito.

7.10       Con specifica deliberazione consiliare, sulla base di motivate considerazioni, possono sempre essere introdotte nuove porzioni di territorio da sottoporre a SUE o modificate le delimitazioni vigenti, fermi restando indici e prescrizioni urbanistiche, ambientali e dotazione di servizi.

7.11       Al fine di dare attuazione alle previsioni del Piano e/o per ottenere il completamento delle opere di interesse pubblico, il Comune può ricorrere alle procedure previste dall’art. 46 della Lur 56/77 e s.m.i. attraverso la delimitazione di comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

Ai sensi dell’art. 27 della Ln n°166 del 1-08-2002, il consorzio dei proprietari ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento, è costituito dalla maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale; ad esso si applicano le procedure delle norme di legge suddette, con particolare riferimento all’avvio da parte del Sindaco della procedura di diffida ai proprietari non aderenti e all’eventuale procedura espropriativa.

7.12       Al fine di conseguire un disegno urbanistico e architettonico unitario ed un’efficacia funzionale, negli ambiti di trasformazione edilizia ed urbanistica della Città Consolidata e della Città della Trasformazione, il Comune potrà dotarsi di un progetto urbanistico di coordinamento. Esso costituisce una proposta generale progettuale non avente valore di piano attuativo e può essere predisposto dal Comune oppure da uno o più proprietari o aventi diritto rappresentanti almeno il 50,01% dell’edificabilità complessiva ammessa per tale Ambito. Dovrà in questo caso essere garantito il rispetto, pro quota dei singoli proprietari, di tutti gli indici, parametri, oneri e prescrizioni previsti per l’Ambito.

Qualora il Comune faccia proprio tale progetto di coordinamento progettuale, esso diventa riferimento e/o guida nei confronti della successiva elaborazione degli SUE o IEC e delle relative convenzioni. I tempi per l’elaborazione ed approvazione degli SUE o IEC relativi alle singole Unità di intervento, dopo l’assunzione da parte del Comune dei documenti relativi al coordinamento progettuale, possono essere diversi e separati.

Per quanto attiene ai contenuti e agli aspetti procedurali del progetto urbanistico di coordinamento si prevede quanto segue:

-    gli elaborati, anche con riferimento agli schemi esemplificativi della Tav. 6 “Rappresentazione esemplificativa dell’impianto urbanistico proposto per i nuovi ambiti di insediamento residenziale e integrato” contenuta nell’Elab. I1 - Relazione Urbanistica di Piano, dovranno rappresentare il nuovo assetto delle aree di trasformazione con particolare riferimento all’unità e continuità nell’impianto delle aree per servizi, verde pubblico e privato, della rete della viabilità principale e locale, degli spazi della pedonalità di quartiere, delle infrastrutture tecnologiche necessarie, sviluppando modelli insediativi di adeguata sostenibilità ambientale e funzionale;

-    le previsioni dovranno essere rappresentate in una o più planimetrie di scala non inferiore a 1:1.000 con la delimitazione dei comparti di intervento o dei sub ambiti di attuazione da sottoporre a SUE, la rete della viabilità pubblica e la localizzazione delle aree per servizi costituenti l’armatura principale, l’assegnazione delle aree da reperire e le Sul assegnabili a ciascun ambito attuativo;

-    il progetto, previo confronto con le proprietà ricadenti nell’ambito di intervento, potrà essere approvato con deliberazione di Giunta con la quale potranno essere stabiliti anche gli indirizzi e i criteri per i successivi sviluppi attuativi.

7.13       Tutti gli interventi trasformativi del territorio, indipendentemente dalle destinazioni d’uso previste, dovranno osservare le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; si specifica che sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica prevalgono le limitazioni degli elaborati geologici, nonché il rispetto delle prescrizioni delle schede geologico-tecniche contenute nell’Elab.P7.1-Relazione Geologico-Tecnica.

7.14       Si prescrive che nelle aree individuate nelle fasce di rispetto spondale del Canale Cavour, Diramatore Vigevano e del reticolato idrografico secondario, la classe IIIA ivi presente è da intendersi quale vincolo di inedificabilità assoluta in cui non è consentita la realizzazione di alcuna nuova edificazione anche a seguito dell’eventuale minimizzazione del rischio e/o della verifica puntuale delle condizioni di pericolosità idrogeologica.”