Art. 70   Attuazione della destinazione d’uso commerciale

70.01     La destinazione d’uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti principi:

a)  commercio al dettaglio: è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’art. 26, primo comma, lettera f) della Lur 56/1977 e s.m.i., come sostituita dalla Lr sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;

b)  commercio all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

70.02     La destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’art. 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.