Art. 71   Strutture di vendita

71.01     Nel territorio Comunale di GALLIATE nel rispetto della Tabella della Compatibilità territoriale allo sviluppo (Tabella  3 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti:

1)  esercizi di vicinato: consentiti anche esternamente all’Addensamento e alle localizzazioni commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante;

2)  medie e grandi strutture di vendita: consentite esclusivamente negli Addensamenti e nelle Localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

71.02     La Superficie di Vendita, ai sensi dell’art. 5 della DCR n. 59-10831, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando la sola area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la Superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o dell’autorizzazione edilizia. La Superficie di Vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione; essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

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