Art. 73   Misure di tutela dei beni culturali e ambientali

73.01     Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali  individuati ai sensi dell’art. 24 della Lur 56/1977 e s.m.i., della L 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della L 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico) e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

73.02     Nell’addensamento A1 del Comune di GALLIATE nella parte in cui coincide con la perimetrazione del nucleo storico individuato ai sensi dell’art. 24 della Lur n. 56/1977 quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale, ogni intervento edilizio funzionale all’esercizio dell’attività commerciale è soggetto al rispetto dei disposti dell’articolato delle NdA del PRG.