74.01 Lo
standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla Sul delle tipologie di
strutture distributive è stabilito nel rispetto dell’art. 21, primo comma,
numero 3) della Lur 56/1977 e s.m.i., come sostituito dalla Lr sul commercio n.
28/99 e s.m.i. nonché dalla Tabella allegata al comma 3 dell’art. 25 della
D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.
74.02 Ai sensi
dell’art. 21, secondo comma della Lur n. 56/1977, come sostituito dalla Lr sul
commercio n. 28/99 e s.m.i., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al
primo comma, numero 3) dell’art. 21 della Lur n. 56/1977 e s.m.i., lo standard
relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è
determinato nella misura del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio e
conseguente superficie, ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella
di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6 dell'art. 25 della D.C.R. 191-43016 del
20-11-2012; la restante quota può essere reperita in aree private.
74.03 Qualora in
una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o
più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con
accessi separati e con destinazione d’uso specifica, altre attività (residenze,
uffici, impianti ed attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio
delle persone e delle imprese, e simili), la loro Sul genera lo standard
specifico stabilito dall’art. 21 della Lur 57/77 e s.m.i.