Art. 77   Progetto unitario di coordinamento

77.01     Il Progetto Unitario di Coordinamento va approvato dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui siano riconosciuti nel territorio del Comune addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L.2, successivamente al parere della provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli articoli 13 e 14 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.

77.02     Tale progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all’art. 26 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell’intera area, secondo quanto indicato all’articolo 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.

77.03     L’approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento da parte del Comune è condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire. Il progetto approvato può essere attuato per parti con SUE, purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area.