77.01 Il
Progetto Unitario di Coordinamento va approvato dal Consiglio Comunale solo nel
caso in cui siano riconosciuti nel territorio del Comune addensamenti
extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L.2, successivamente al
parere della provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli
articoli 13 e 14 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.
77.02 Tale
progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali,
di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della
viabilità e degli accessi, così come previsto all’art. 26 della D.C.R.
191-43016 del 20-11-2012, il posizionamento e il dimensionamento delle aree
destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento
delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto relativamente
alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere apposita analisi
di compatibilità ambientale dell’intera area, secondo quanto indicato all’articolo
27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012, dalla quale devono discendere le
indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.
77.03 L’approvazione
del Progetto Unitario di Coordinamento da parte del Comune è condizione
pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione
commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire.
Il progetto approvato può essere attuato per parti con SUE, purché dotate di
continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze
infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area.