Art. 8     Strumenti Urbanistici Esecutivi

8.01       Per l’attuazione del Piano sono ammessi tutti gli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) previsti dalla Lur 56/77 e dalle altre leggi vigenti.

8.02       Con gli SUE possono essere promosse organiche soluzioni planivolumetriche che possono comportare:

-    tra gli edifici previsti all’interno dello SUE o dagli spazi pubblici distanze inferiori a quelle minime fissate dalle presenti norme per le varie zone;

-    parziali adeguamenti dei perimetri delle aree sottoposte a SUE, degli azzonamento, della localizzazione e destinazione delle aree per servizi e del disegno delle infrastrutture;

-    una migliore soluzione d’insieme dell’intera area soggetta SUE, sia dal punto di vista del paesaggio urbano che della qualità ambientale, fatti salvi i parametri e i requisiti espressamente prescritti, con particolare riferimento alle condizioni di continuità degli spazi pubblici e di qualità paesistico-ambientale, anche secondo quanto prescritto all’art. 37.13.

8.03       Nell’ambito degli SUE e degli IEC devono essere cedute o sottoposte a vincolo d’uso pubblico per intero le quantità di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le aree Vs, individuate o prescritte dal Piano o dall’Unità minima o Comparto di intervento ove ammesso, anche nel caso in cui l’intervento proposto non comporti il completo utilizzo della capacità edificatoria massima ammessa; in tale caso nella convenzione verrà riconosciuta la disponibilità dell’eventuale residuo edificatorio per futuri interventi, utilizzabile con successiva variante allo stesso SUE o IEC.