8.01 Per
l’attuazione del Piano sono ammessi tutti gli strumenti urbanistici esecutivi
(SUE) previsti dalla Lur 56/77 e dalle altre leggi vigenti.
8.02 Con gli
SUE possono essere promosse organiche soluzioni planivolumetriche che possono
comportare:
- tra gli edifici previsti all’interno dello
SUE o dagli spazi pubblici distanze inferiori a quelle
minime fissate dalle presenti norme per le varie zone;
- parziali adeguamenti dei perimetri delle aree
sottoposte a SUE, degli azzonamento, della localizzazione e destinazione delle
aree per servizi e del disegno delle infrastrutture;
- una migliore soluzione d’insieme dell’intera
area soggetta SUE, sia dal punto di vista del paesaggio urbano che della
qualità ambientale, fatti salvi i parametri e i requisiti espressamente
prescritti, con particolare riferimento alle condizioni di continuità degli
spazi pubblici e di qualità paesistico-ambientale, anche secondo quanto
prescritto all’art. 37.13.
8.03 Nell’ambito
degli SUE e degli IEC devono essere cedute o sottoposte a vincolo d’uso
pubblico per intero le quantità di aree per urbanizzazioni primarie e
secondarie, comprese le aree Vs, individuate o prescritte dal Piano o
dall’Unità minima o Comparto di intervento ove ammesso, anche nel caso in cui
l’intervento proposto non comporti il completo utilizzo della capacità
edificatoria massima ammessa; in tale caso nella convenzione verrà riconosciuta
la disponibilità dell’eventuale residuo edificatorio per futuri interventi,
utilizzabile con successiva variante allo stesso SUE o IEC.