Art. 80   Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

80.01     I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, dai risultati di indagini geologico – tecniche e geotecniche da realizzare secondo  le disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche delle costruzioni”, in fase transitoria sino al 30 giugno 2009. Sino a tale data è possibile rifarsi alla normativa precedente vigente in materia (D.M. 11/03/88, n.127 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”). La proroga non si applica alle verifiche tecniche ed alle nuove progettazioni sugli edifici di interesse strategico.

80.02     Le indagini sui corsi d’acqua devono sempre prevedere una “Relazione idrologica ed idraulica” che, partendo dai dati meteoclimatici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da “Relazioni idrauliche” che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.