Art. 81   Norme generali di carattere idrogeologico

81.01     Si ribadisce che su tutto il territorio comunale non sono ammessi:

-    prelievi non autorizzati di acque superficiali non autorizzati dai titolari della relativa derivazione d’acqua pubblica

-    prelievi non autorizzati di acque sotterranee

-    scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali

-    dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo

-    stoccaggi non autorizzati di rifiuti

-    stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

81.02     Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

81.03     Lungo gli alvei dei corsi d’acqua e sulle fasce spondali:

-    non sono ammesse coperture dei corsi d’acqua, salvo che per opere di attraversamento viabilistico

-    per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia  “a rive piene” cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari

-    non sono ammessi manufatti in materiali sciolti

-    non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d’acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse , che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque

-    non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini

-    con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d’acqua.

81.04     Nelle aree individuate dalle fasce di rispetto spondale del Canale Cavour, Diramatore Vigevano  e del reticolato idrografico secondario, la classe IIIA ivi presente è da intendersi quale vincolo di inedificabilità assoluta in cui non è consentita la realizzazione di alcuna nuova edificazione anche a seguito dell’eventuale minimizzazione del rischio e/o della verifica puntuale delle condizioni di pericolosità idrogeologica.