Art. 85   Classe IIIa

85.01     La Classe IIIa identifica porzioni di territorio con pericolosità geomorfologica da media - moderata ad elevata, per fenomeni legati alla dinamica fluviale. Sono aree inedificate che presentano caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

85.02     Tale classe è applicata alle fasce A e B del P.A.I., sino al limite esterno delle aree allagate dalla piena dell’ottobre 2000.

85.03     Ancora in Classe IIIa sono state ascritte: le aree boscate ad acclività medio-elevata (scarpata del terrazzo morfologico principale); le aree naturalmente ribassate rispetto alla pianura circostante, classificate dal P.A.I. in fascia B; tutta la porzione restante della zona di fondovalle, dal limite esterno delle aree allagate in occasione della piena di ottobre 2000 sino al piede del terrazzo morfologico classificata dal P.A.I. in classe B; le scarpate di cava non più attiva (ex cava Dogana).

85.04     Appartengono sempre alla Classe IIIa le fasce identificate lungo il tracciato di Canale Cavour e Diramatore Vigevano, ad alveo artificiale e regimati, ed i rami principali del reticolato idrografico minore ad alveo artificiale e naturale individuati cartograficamente alla Tav. GEO.2 – Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico. Per quanto riguarda le aree edificate esistenti, non individuate cartograficamente, si intende applicata la Classe IIIb2, per cui in seguito alla verifica delle condizioni locali e dello stato di fatto dei manufatti esistenti, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.

85.05     Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell’ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

-    le opere previste dal piano territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

-    le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia, le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi;

-    le opere attinenti la regimazione e l’utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;

-    le opere attinenti le sistemazioni idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;

-    l’eliminazione di eventuali tratti coperti dei corsi d’acqua e l’ampliamento delle tombinature;

-    le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69;

-    le piantumazioni secondo le disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; il mantenimento delle limitate attività agricole in atto; le attività colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

-    la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

85.06     Per quanto riguarda gli edifici isolati evidenziati dalla cartografia nella zona di fondovalle del fiume Ticino, si applicano le limitazioni previste alla classe IIIb4, per cui si rimanda all’art 86.

85.07     Circa le scarpate dell’area di cava si precisa che le condizioni attuali di stabilità hanno determinato l’attribuzione della Classe IIIa; trattandosi di modificazioni antropiche anche la conseguente classe di pericolosità è legata alle condizioni attuali, condizioni che possono mutare in funzione degli interventi di sistemazione e recupero dell’area, già previsti dal vigente Piano Particolareggiato Esecutivo dell’Area Pre Parco. Gli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione delle scarpate determineranno l’eliminazione del rischio e quindi successive variazioni nella classificazione di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica.

85.08     All’interno della fascia A del P.A.I. si applicano tutte le limitazioni previste dall’art. 29 delle NdA del P.A.I., e più precisamente:

-    le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale

-    l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere

-    le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un’ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda.

Sono invece consentiti:

-    i cambi colturali

-    gli interventi per la ricostituzione degli equilibri naturali alterati e per l’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica

-    le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo

-    i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui

-    la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena

-    i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione

-    il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia.

85.09     All’interno della fascia B valgono le limitazioni previste dall’art. 30 delle NdA del PAI. Più precisamente sono vietate le seguenti attività:

-    interventi che comportino una riduzione della capacità di invaso

-    installazioni di impianti di smaltimento rifiuti, incluse le discariche pubbliche e private, il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere

-    in presenza di argini interventi o strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.

Sono consentiti:

-    interventi di sistemazione idraulica

-    depositi temporanei connessi all’attività estrattiva autorizzati ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco

-    impianti di trattamento acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti.