88.01 Per i
pozzi di approvvigionamento idrico potabile sono state individuate le aree di
salvaguardia sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela
Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, così come
recepite e normate dalla D.G.R. 21 febbraio 1994, n.89-32504. Sono perimetrate:
a - Zona di Tutela Assoluta: è la porzione di
territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, ed è
adibita esclusivamente all’opera stessa ed alle collegate infrastrutture di
servizio.
b - Zona di Rispetto Ristretta: è stata
definita sulla base dell’isocrona a 60 giorni.
c - Zona di Rispetto Allargata: è la porzione di territorio
compresa tra la Zona di Rispetto Ristretta e l’isocrona 180 giorni.
88.02 Ai sensi degli art. 4, 5, 6 del DPGR 11 dicembre 2006, n.15/R -
Regolamento Regionale recante:”Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)” per
le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili valgono le seguenti
norme:
a - Zona di Tutela Assoluta: è la porzione di
territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, ed è
adibita esclusivamente all’opera stessa ed alle collegate infrastrutture di
servizio. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili
infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al
fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere.
Il
DPGR 11 dicembre 2006, n. 15/R afferma che nella Zona di Rispetto sono
vietati:
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche
se depurati;
- accumulo di concimi chimici,
fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- spandimento di concimi
chimici, pesticidi o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali
sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni contenuti nei Piani di
utilizzazione dei fertilizzanti e fitosanitari (di cui all’allegato B della
stessa DPGR 15/R)
- impiego per scopi non agricoli
l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della
vegetazione;
- scarichi di acque reflue
anche se depurate, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- aperture di cave;
- apertura di pozzi o la
realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli
finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di
pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela
delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti
ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta e
demolizione, rottamazione autoveicoli;
- pozzi perdenti e fosse
Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- pascolo e stabulazione di
bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al
netto delle perdite;
- l’insediamento di attività
industriali ed artigianali;
- il cambiamento di destinazione d’uso degli
insediamenti di cui al punto precedente esistenti, salvo che il medesimo sia
volto alla riduzione del livello di rischio.
b - Nella Zona di rispetto Ristretta sono
comunque vietati:
- stabulazione
del bestiame;
- stoccaggio
di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- la
realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti, strutture di
depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in
sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di
rischio;
- la
realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle
infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla
captazione idrica. Per i fabbricati esistenti, regolarmente autorizzati a norma
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli
interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l’aumento delle
unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non
comportino nuovi allacciamenti fognari;
- la
realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste
ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non
diversamente localizzabile, comunale;
- la
realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire
qualitativamente o quantitativamente in modo diretto o indiretto con il corpo
idrico captato.
c - Zona di
Rispetto Allargata: è consentita la realizzazione di nuove fognature, di
nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione,
impianti e strutture di depurazione di acque reflue, realizzazione di nuove
opere viarie e ferroviarie, nei modi previsti dall’art. 6 della D.P.G.R. 15/R a
cui si rimanda.