Art. 88   Aree di salvaguardia delle opere di captazione

88.01     Per i pozzi di approvvigionamento idrico potabile sono state individuate le aree di salvaguardia sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, così come recepite e normate dalla D.G.R. 21 febbraio 1994, n.89-32504. Sono perimetrate:

a - Zona di Tutela Assoluta: è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all’opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.

b - Zona di Rispetto Ristretta: è stata definita sulla base dell’isocrona a 60 giorni.

c - Zona di Rispetto Allargata: è la porzione di territorio compresa tra la Zona di Rispetto Ristretta e l’isocrona 180 giorni.

88.02     Ai sensi degli art. 4, 5, 6 del DPGR 11 dicembre 2006, n.15/R - Regolamento Regionale recante:”Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)” per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili valgono le seguenti norme:

a - Zona di Tutela Assoluta: è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all’opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere.

Il DPGR 11 dicembre 2006, n. 15/R afferma che nella Zona di Rispetto sono vietati:

-    dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

-    accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

-    spandimento di concimi chimici, pesticidi o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni contenuti nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e fitosanitari (di cui all’allegato B della stessa DPGR 15/R)

-    impiego per scopi non agricoli l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;

-    scarichi di acque reflue anche se depurate, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

-    aree cimiteriali;

-    aperture di cave;

-    apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

-    gestione dei rifiuti;

-    stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

-    centri di raccolta e demolizione, rottamazione autoveicoli;

-    pozzi perdenti e fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

-    pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

-    l’insediamento di attività industriali ed artigianali;

-    il cambiamento di destinazione d’uso degli insediamenti di cui al punto precedente esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

b - Nella Zona di rispetto Ristretta sono comunque vietati:

-    stabulazione del bestiame;

-    stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

-    la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti, strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;

-    la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l’aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;

-    la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

-    la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire qualitativamente o quantitativamente in modo diretto o indiretto con il corpo idrico captato.

c - Zona di Rispetto Allargata: è consentita la realizzazione di nuove fognature, di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, realizzazione di nuove opere viarie e ferroviarie, nei modi previsti dall’art. 6 della D.P.G.R. 15/R a cui si rimanda.