Art. 9     Perequazione urbanistica

9.01       Il Piano prevede i seguenti criteri di perequazione urbanistica:

a) nell’ambito degli interventi previsti con SUE e, ove ammesso, con IEC è sempre garantita ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti del Comune;

b)  negli Ambiti di trasformazione AV specificamente indicati nelle presenti NdA e destinati a parco urbano, verde estensivo e servizi, il Piano attribuisce un indice edificatorio da trasferire negli Ambiti di trasformazione AR e AT per insediamenti, anch’essi specificamente indicati, nel rispetto delle relative norme; il trasferimento comporta la contestuale cessione delle aree che hanno generato tale trasferimento, nelle quantità minime prescritte dal Piano e sarà regolamentato dalla convenzione urbanistica;

c) negli Ambiti di trasformazione interessati dal trasferimento di Sul generata dalle utilizzazioni relative agli ambiti AV è stabilita una Superficie fondiaria Sf.2 destinata ad accogliere la Sul generata dagli Ambiti AV, nella quantità massima ottenuta dall’applicazione dell’indice medio di Utilizzazione fondiaria Uf alla medesima Sf.2;

d) le superfici fondiarie Sf.2 non utilizzate, in tutto o in parte, per il trasferimento di Sul dagli Ambiti AV e non trasferite a soggetti titolari dei diritti edificatori degli ambiti AV, sono cedute al Comune il quale ne disporrà al fine di:

-    favorire la cessione delle aree dagli Ambiti AV in proporzione e in permuta dei relativi diritti edificatori delle aree Sf.2, mediante bandi e procedure di evidenza pubblica;

-    in subordine, acquisire le aree degli Ambiti AV al valore di mercato correlato alle capacità edificatorie assegnate, con l’alienazione dei diritti edificatori delle aree Sf.2.