9.01 Il Piano
prevede i seguenti criteri di perequazione urbanistica:
a) nell’ambito degli interventi previsti con SUE
e, ove ammesso, con IEC è sempre garantita ai proprietari interessati,
indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e
proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti
edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti del Comune;
b) negli Ambiti di trasformazione AV
specificamente indicati nelle presenti NdA e destinati a parco urbano, verde
estensivo e servizi, il Piano attribuisce un indice edificatorio da trasferire
negli Ambiti di trasformazione AR e AT per insediamenti, anch’essi
specificamente indicati, nel rispetto delle relative norme; il trasferimento
comporta la contestuale cessione delle aree che hanno generato tale
trasferimento, nelle quantità minime prescritte dal Piano e sarà regolamentato
dalla convenzione urbanistica;
c) negli Ambiti di trasformazione interessati dal
trasferimento di Sul generata dalle utilizzazioni relative agli ambiti AV è
stabilita una Superficie fondiaria Sf.2 destinata ad accogliere la Sul generata dagli Ambiti AV,
nella quantità massima ottenuta dall’applicazione dell’indice medio di
Utilizzazione fondiaria Uf alla medesima Sf.2;
d) le superfici fondiarie Sf.2 non utilizzate, in
tutto o in parte, per il trasferimento di Sul dagli Ambiti AV e non trasferite
a soggetti titolari dei diritti edificatori degli ambiti AV, sono cedute al
Comune il quale ne disporrà al fine di:
- favorire la cessione delle aree dagli Ambiti
AV in proporzione e in permuta dei relativi diritti edificatori delle aree Sf.2, mediante bandi e procedure di
evidenza pubblica;
- in subordine, acquisire le aree degli Ambiti
AV al valore di mercato correlato alle capacità edificatorie assegnate, con
l’alienazione dei diritti edificatori delle aree Sf.2.