14.01 Le
tipologie degli interventi edilizi sono
definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale (art.
3 DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia e art. 13 Lur
56/1977), salvo quanto diversamente specificato nelle presenti NdA; solo per completezza esse vengono riportate, in modo
sintetico ed essenziale, nei commi e negli articoli seguenti; ogni modifica
della legislazione statale o regionale in materia determina l’automatica e
conseguente variazione della disciplina di seguito riferita.
14.02 Per la Città storica,
ad integrazione alle modalità di intervento di cui al presente Capo IV, sono
definite alcune modalità di intervento specifiche aggiuntive a quelle elencate,
che dovranno essere utilizzate negli interventi all’interno della Città storica
sulla base della disciplina contenuta nella tavola P4 - Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 nonché
nelle tavole P2 - Assetto urbanistico
generale 1:5.000 e P3 - Assetto
urbanistico 1:2.000.
14.03 Le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento
sul patrimonio edilizio esistente, non costituiscono variante del Piano, a
norma del 12° comma lettera f dell'art. 17 della Lur
56/77 e s.m.i., sempre che esse non conducano
all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici,
manufatti od aree classificate dal Piano ai sensi del 1° comma, punto 1)
dell’art. 24 della Lur 56/77 e s.m.i.
, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità
insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi. Le modificazioni sono
assunte dal Comune con deliberazione consiliare e con le modalità del
richiamato art. 17 della Lur 56/77 e s.m.i.
14.04 Abrogato.
14.05 In tutti gli interventi pubblici e privati di nuova costruzione
e di ristrutturazione si applicano le norme per favorire il superamento delle
barriere architettoniche contenute nelle vigenti leggi.
14.06 Nelle aree a “Vulnerabilità ambientale rilevante” come
identificate nell’elaborato RIR– Rischio di Incidente Rilevante “Tav. 5 -
Elementi ambientali vulnerabili - Classificazione” nell’eventuale insediamento
di attività Seveso e sottosoglia Seveso dovrà essere
verificata la compatibilità tra i processi e/o le sostanze detenute e la
compatibilità territoriale ed ambientale.