2.01 La disciplina di PRG è definita dall’insieme delle
prescrizioni di testo e grafiche contenute negli Elaborati prescrittivi di
cui al successivo art. 2.
2.02 Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa,
prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a scala maggiormente
dettagliata.
2.03 Nell’eventuale contrasto tra le Norme di Attuazione (NdA) e
le indicazioni contenute nelle tavole di Piano regolatore, deve darsi
prevalenza alle prime sulle seconde.
2.04 Gli Elaborati prescrittivi, di cui al
successivo art. 3.02, hanno valore normativo-
Gli Elaborati
programmatici e gestionali, di cui al successivo art. 3.04, forniscono
indicazioni per interventi di attuazione del PRG per i quali l’Amministrazione
Comunale provvederà ad un aggiornamento periodico ed hanno valore di conoscenza
e di indirizzo.
Gli Elaborati
illustrativi di cui al successivo art. 3.03 hanno valore di conoscenza,
esplicitano e documentano anche quantitativamente le condizioni dello stato di
fatto, le strategie e le scelte di Piano.
2.05 Ogni successiva modifica agli Elaborati prescrittivi comporta variante al PRG ai sensi dell’art.
17 della Lur 56/77 e s.m.i.