Art.
23 Tessuto della Città Storica di prima
formazione – TS.1
23.01 Si intendono per Tessuti della Città
Storica di prima formazione gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti
costituiti dall’aggregazione di edifici, con i relativi spazi aperti di
pertinenza privati e pubblici, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee
d’impianto, suddivisione del suolo, rapporto con i tracciati, nonché di
prevalente caratterizzazione tipo-morfologica, figurativa e funzionale.
23.02 L’ambito del tessuto di cui al presente
articolo è delimitato nella Tav. P4 –
Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000, nella quale sono
individuati:
a) gli edifici, i complessi
e i manufatti isolati a cui si applicano tipi di intervento, regole e
prescrizioni normative secondo i seguenti gruppi tipologici:
a.1 Immobili di pregio e di rilevante interesse
storico, artistico e architettonico
a.2 Immobili di riconosciuta qualità tipologica e
architettonica e con prevalente integrità di conservazione dell’impianto
originario
a.3 Immobili con caratteri edilizi e tipologici di
interesse ambientale e documentario dell’impianto storico-tipologico, urbano o
rurale
a.4 Immobili privi di elementi architettonici di
pregio o di valenze storico-documentarie, già ristrutturati o da ristrutturare
e riqualificare, che per la loro disposizione concorrono al mantenimento e al
rafforzamento dell’impianto tipologico e morfologico del tessuto
a.5 Immobili di nuovo impianto o derivanti da
sostituzioni edilizie privi di valore intrinseco
a.6 Casseri e fabbricati accessori
a.7 Interventi di completamento del tessuto
tipologico-edilizio
b) gli ambiti di
riqualificazione edilizia ed urbanistica soggetti alla formazione di SUE o ove
possibile di IEC
c) i singoli manufatti
di interesse storico, architettonico e documentario da salvaguardare e
valorizzare
d) i percorsi pedonali
privati e di interesse pubblico.
23.03 Disciplina
funzionale
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso di cui all’art. 18 con le
relative prescrizioni e limitazioni:
a) Abitative: A1,
b) Terziarie: B1, C1.1, C1.3, C1.5, C2, C3.1,
C3.2, C3.3, C4.1;
c) nei piani terra degli edifici sono ammesse
prioritariamente le destinazioni per servizi e accessori alla residenza
(ingressi, cantine, autorimesse sui fronti interni, magazzini e ripostigli) e
le destinazioni extraresidenziali di cui al punto b)
precedente;
d) é sempre ammesso il
riaccorpamento di Sul relative ad attività extraresidenziali
esistenti e modifiche all'interno di tali attività;
e) nuove attività extraresidenziali
di cui al punto b) sono ammesse al piano interrato, terreno, rialzato ed al
primo piano; potranno essere eventualmente ammesse oltre il primo piano
esclusivamente nell'ambito di interventi compresi in SUE e nei casi di cui al
successivo punto g); se non già in essere all'atto dell'adozione del progetto
preliminare di PRG, devono reperire gli standards
pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11;
f) le destinazioni in atto potranno essere
mantenute oltre le limitazioni indicate qualora già in essere all'atto
dell'adozione del preliminare di PRG, con esclusione della destinazione
abitativa dei piani terra;
g) negli immobili, con le relative aree di
pertinenza, che si affacciano sulla cerchia dei Viali
nonché in quelli collocati nelle corti interessate da percorsi d’uso comune e/o
pubblico, esistenti o in progetto di cui al successivo comma 23.16 e alla
condizione che tali percorsi siano attivati, sistemati e resi agibili all’uso
pubblico di concerto con l’Autorità Comunale, è ammesso raggiungere con nuove
destinazioni di cui ai punto b) il 75% della Sul, con il reperimento degli standards pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11.
h) i frazionamenti ai fini residenziali delle
attuali unità immobiliari possono costituire nuove unità, la cui Sul non sia
inferiore a 45 mq e purché non si riducano la parti comuni dell’edificio.
23.04 Ai sensi ed agli effetti a norma del 12°
comma lettera f dell'art. 17 della Lur 56/77 e s.m.i., i tipi d'intervento previsti dal PRG per i singoli
immobili possono essere modificati con deliberazione motivata dal Consiglio
Comunale, con esclusione degli immobili definiti di interesse storico e
artistico dal PRG ai sensi dell’Art. 24, 1° comma della Lur
56/77 e compresi nell’elenco dell’Allegato 1A alle presenti Norme, e degli
interventi di ristrutturazione urbanistica; tali modificazioni non devono
comportare variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa
ed aree destinate ai pubblici servizi.
23.05 La realizzazione di autorimesse per il
ricovero degli autoveicoli, con esclusione degli immobili soggetti ad MO e MS e
di quelli non dotati di cortili o di accessi carrai e compatibilmente con i
caratteri architettonici e tipologici dei gruppi di immobili a.1, a.2, a.3 del
precedente comma 23.02, è prescritta in misura non inferiore a 1 mq. ogni 7 mq.
di Sul a destinazione residenziale, commerciale e
terziaria oggetto di interventi di Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13
della Lur 56/77 e s.m.i ,
RE comportanti la modifica del numero delle unità immobiliari, con un minimo di
un posto auto di 12,5 mq. e profondità > 4,50 mt.. e con esclusione
degli interventi fino a 45 mq di Sul.
Le modalità di realizzazione
delle autorimesse sono stabilite nell’ art. 106 comma 6.6del RE, prioritariamente
con il recupero e la riqualificazione di volumi esistenti o con la sostituzione
edilizia e rilocalizzazione di bassi fabbricati,
nonché ai piani terra dei corpi principali degli edifici.
23.06 a.1 -
Immobili di pregio e di rilevante interesse storico, artistico e architettonico
1. Gli immobili e le relative aree di pertinenza,
come individuati nella Tav. P4 – Assetto
della Città Storica di prima formazione 1:1.000, sono considerati di
interesse storico-artistico e compresi nei Beni culturali ed ambientali da
salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A alle
presenti Norme.
2. Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo ai
sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr
380/2001 e s.m.i.
3. Negli immobili a destinazione pubblica e d'uso
pubblico possono essere ammessi adeguamenti e fisiologici incrementi di Sul, se
funzionali alle attività insediate, purché compatibili con i caratteri
ambientali ed architettonici preesistenti ed autorizzati dalla competente
Soprintendenza.
4. Tettoie, casseri ed edifici a destinazione non
residenziale, quando costituiscono superfetazioni degradanti ed estranee
all'organismo architettonico originale, devono essere demolite; qualora invece
costituiscano elementi unitari ed originali, o rappresentino manufatti che non
deturpano l'impianto tipologico ed architettonico principale, possono essere
recuperati per le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto, mantenendone gli
elementi costruttivi e strutturali; è ammesso il recupero e riuso per
destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti esistenti,
con le relative prescrizioni del RE.
5. Gli interventi ammessi devono essere compresi
in un progetto organico ed unitario esteso all'intero fabbricato od alle
porzioni aventi caratteri edilizi, tipologici ed architettonici unitari.
6. Prescrizioni
di cui al Decreto n.49/2019 Soprintendenza province di NO-BI-VB-VC.
Ai sensi degli artt. 45, 46 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. il bene
immobile Area di rispetto della “Chiesa e Palatium
novo” facenti parte del complesso immobiliare Monastero delle Suore Orsoline, è
soggetto alle seguenti prescrizioni:
•dovrà essere mantenuta la conformazione planimetrica
esistente, fedele a quella originaria, che consente di riconoscere il convento
di antico impianto con la relativa chiesa e gli edifici di pertinenza articolati
intorno ad una corte centrale e a due piccole corti minori, come parte di un
unico complesso;
•dovrà essere conservata la conformazione volumetrica
esistente, senza modificare l'altezza delle linee di colmo e di gronda degli
edifici;
•dovranno essere conservati i prospetti esterni degli
edifici sulle vie Canonico Diana, Pietro Custodi e 55. Martiri Pietro e
Aurelio, mantenendo inalterate le aperture esistenti, le fasce marcapiano, le
finiture ed i serramenti storicizzati, la tipologia delle coperture, nonché,
ove presenti, i muri di cinta, rispettandone le altezze; per il monastero di
antico impianto dovrà essere mantenuto inalterato anche il fronte verso il
cortile interno, con particolare riguardo alle scansioni delle finestre ed ai
serramenti storicizzati;
•il progetto di qualsiasi opera e/o intervento
edilizio da effettuarsi sull'esterno degli edifici e dei manufatti esistenti -
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, facciate, fissi e infissi,
coperture, muri di cinta - dovrà essere sottoposto alla preventiva
autorizzazione della competente Soprintendenza, affinché ne valuti la
compatibilità con quanto sopra prescritto;
•il giardino interno dovrà essere salvaguardato nella
sua interezza, mantenendo la destinazione d'uso a verde ed evitando l'inserimento
di elementi edilizi o recinzioni o altri elementi di separazione che ne
alterino il carattere unitario; anche l'eventuale piantumazione di nuove
essenze arboree o il disegno di percorsi con le relative pavimentazioni
dovranno essere, ancorché ammesse, preventivamente concordate con la competente
Soprintendenza.
23.07 a.2 -
Immobili di riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente
integrità di conservazione dell’impianto originario
1. Gli immobili e le relative aree di pertinenza,
come individuati nella Tav. P4 – Assetto
della Città Storica di prima formazione 1:1.000, sono considerati di
interesse storico-artistico e compresi nei Beni culturali ed ambientali da
salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A alle
presenti Norme.
2. Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo ai
sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr
380/2001 e s.m.i.
3. Gli interventi sono rivolti al recupero
igienico e funzionale di edifici conservando l’organismo edilizio nei suoi
caratteri tipologici, tecnologici e di materiali originari, eliminando o
rendendo congruenti le aggiunte successive, sostituendo le parti degradate,
consolidando ed integrando gli elementi strutturali, anche con nuove
organizzazioni distributive nel rispetto degli elementi di valore dell’impianto
originario e con la sostituzione degli elementi interni ed esterni degradati
con elementi congruenti con i caratteri degli edifici; è sempre ammesso il
recupero e riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici
di sottotetti esistenti, con le relative prescrizione del RE.
4. Sono interamente richiamate le prescrizioni
dei punti 3, 4, e 5 del precedente comma 23.06.
23.08 a.3 -
Immobili con caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e
documentario dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale
1. Appartengono a questo gruppo quegli immobili o
porzioni di immobili e relative aree di pertinenza, come individuati nella Tav.
P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000, che hanno conservato nella composizione delle facciate,
nell’impianto tipologico e negli elementi costruttivi i caratteri originari
dell’edilizia minore galliatese di impianto tardo medioevale, ma riadattati
nell’ottocento e dei primi novecento, o derivanti da sostituzioni edilizie
operate nel secolo XX:
- edifici a manica semplice, con distribuzione a ballatoio verso
corte, con ballatoio in cemento e mensole decorative ai primi piani, in qualche
caso ancora in legno al secondo; scale esterne o in taluni casi nel corpo di
fabbrica (‘800);
- aperture di forma rettangolare con persiane ai primi piani ed
inferriate al piano terra verso strada; androni carrai con apertura ad arco; gronde
di limitata sporgenza, in pietra o in legno con modanature verso strada,
maggiormente sporgenti all’interno e con orditura in legno a vista.
2. Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e di
Ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i
e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001.
3. Gli interventi dovranno prioritariamente
prevedere il recupero e riuso dei volumi e delle Sul esistenti, conservando gli
allineamenti, i caratteri architettonici e tipologici e l'impianto
planivolumetrico esistente.
4. Nel rispetto dei contenuti dell’art. 106 R.E.:
- il recupero, per le destinazioni consentite
dal Piano, dei volumi di casseri ed edifici esistenti, in particolare quando
ciò può concorrere a migliorare le unità abitative contigue, fatto salvo le
prescrizioni relative agli immobili di cui al comma 23.11 (casseri);
- il recupero e riuso per destinazioni abitative
e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti esistenti, con le relative prescrizioni
del RE;
- contenute modifiche dell'impianto distributivo
interno, con la conservazione degli elementi costruttivi e dei caratteri
compositivi delle facciate, pur ammettendo nuove aperture di tipo tradizionale,
per esigenze funzionali ed igieniche, da inserire con particolare attenzione
all’equilibrio compositivo delle facciate.
5. Negli interventi di cui al presente articolo
l'indice di utilizzazione fondiaria Uf è pari
all'esistente; le Sul, le distanze dalle strade Ds e dai fabbricati D non dovranno
variare rispetto allo stato di fatto.
23.09 a.4 -
Immobili privi di elementi architettonici di pregio o di valenze
storico-documentarie, già ristrutturati o da ristrutturare e riqualificare, che
per la loro disposizione concorrono al mantenimento e al rafforzamento
dell’impianto tipologico e morfologico del tessuto
1. Appartengono a questo gruppo quegli immobili o
porzioni di immobili e relative aree di pertinenza, come individuati nella Tav.
P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000, privi di elementi architettonici di pregio o di valenze
storico-documentarie, come pure l’edilizia che è stata sottoposta negli anni
recenti (1960-1980) ad interventi radicali o puntuali di ristrutturazione che,
fatto salvo pochi limitati casi, hanno alterato in tutto o in parte i caratteri
edilizi originari; sono inoltre compresi anche i fabbricati accessori,
collocati nel perimetro delle corti o in aderenza ai corpi principali, ammessi
all’eventuale recupero per nuove destinazioni, alla sostituzione ed alla
riqualificazione edilizia, fatti salvi gli edifici segnalati per interventi
diversi.
2. Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e di
Ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i.
e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001; la Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.idi tutto o parte dei fabbricati, con la traslazione
delle volumetrie esistenti ed inutilizzate e con limitate variazioni
dell’impianto planimetrico, è consentita ove ciò concorra a migliorare la
qualità edilizia, igienico-ambientale e di immagine della corte, con le
prescrizioni del successivo punto 4. Potranno
essere assentiti, in caso di grave dissesto statico documentato ed asseverato
dal professionista incaricato, solo cordoli di legatura della struttura
all’imposta del tetto non eccedenti l’altezza di cm.50, finalizzati
esclusivamente al consolidamento statico dell’immobile.
3. Le ristrutturazioni e le sostituzioni edilizie
devono salvaguardare e valorizzare gli elementi di interesse architettonico,
tipologico e storico-documentario segnalati nella cartografia o rilevabili
dallo stato di fatto (archi, colonne, androni, balconi e mensole decorative,
etc...); sui fronti edilizi dovranno essere salvaguardati e valorizzati i
caratteri tipologici tradizionali delle cortine, con particolare riferimento
all’unità dei prospetti edilizi, alla dimensione e composizione delle aperture,
agli allineamenti e agli elementi costruttivi tradizionali, secondo quanto
descritto nel RE.
4. Sono inoltre da rispettare le seguenti
prescrizioni :
a) gli interventi devono prioritariamente attuare
il recupero e riuso delle Sul esistenti, conservando gli allineamenti e
l'impianto planivolumetrico intorno alle corti, ivi compreso il recupero per le
destinazioni ammesse delle Sul di casseri ed edifici esistenti inutilizzati o
precedentemente ad altra destinazione, fatto salvo le prescrizioni relative
agli immobili di cui al comma
23.11 (casseri);
b) gli interventi di Sostituzione edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i con recupero
delle Sul esistenti ed eventuale trasferimento su altri corpi verso strada od a
confine sono subordinati alla presentazione di uno studio esteso all'intero
ambito delle corti come delimitate nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 che
verifichi l’armonizzazione dell’intervento e le relazioni con i volumi previsti
e residui ed alle seguenti condizioni:
- se strettamente necessario ed esclusivamente per evidenti ed
accertate ragioni di miglioramento delle esistenti condizioni
igienico-ambientali, da dimostrare mediante predisposizione di adeguata ed
esaustiva documentazione accertante le condizioni statiche e le caratteristiche
tipologiche degli immobili;
- con un massimo di 3 piani e 10,00 d'altezza H, in coordinamento
con le cortine contigue ma non superiore alle sagome dei muri ciechi
preesistenti interni alla corte, in allineamento planimetrico con i fronti
edificati principali di impianto storico, nel rispetto degli schemi tipologici
e schede del RE.
5. Parametri e indici edilizi
Ut = pari all'esistente
Ds = pari all'esistente
D e Dc = - pari all'esistente negli interventi RC, RE;
- ove sono consentiti interventi di Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i, per gli
edifici posti a meno di mt. 5,00 dai confini ed aventi tra loro una distanza
tra pareti finestrate non inferiore a mt. 6,00, l’eventuale sopralzo di un
piano è consentito all'interno del perimetro del fabbricato esistente ed alla
distanza tra fabbricati non inferiore a mt. 6,00, per un'altezza comprensiva
del sopralzo non superiore a mt. 10,00 e con apertura di pareti finestrate; nel
caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è
ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti; gli
eventuali ampliamenti planimetrici devono rispettare la distanza tra pareti
finestrate pari a mt. 10,00.
23.10 a.5 -
Immobili di nuovo impianto o derivanti da sostituzioni edilizie privi di valore
intrinseco
1. Appartengono a questo gruppo quegli immobili o
porzioni di immobili e relative aree di pertinenza, come individuati nella Tav.
P4 – Assetto della Città Storica 1:1.000,
di edificazione recente o che sono stati oggetto di interventi di sostituzione
edilizia.
2. Sono ammessi i soli interventi di MO, MS, RE;
non sono ammesse modifiche alla preesistente conformazione planivolumetrica.
23.11 a.6 -
Casseri e fabbricati accessori soggetti a normativa
specifica
1. Sono compresi in questa categoria i casseri e
i fabbricati accessori come individuati nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 secondo
la seguente casistica:
a - immobili ammessi al
recupero e alla ristrutturazione per nuove destinazioni, con progettazione
unitaria e coordinata
b - immobili non ammessi
alla ristrutturazione per nuove destinazioni in quanto non compatibili per
condizioni ambientali e per distanze e confrontanze
tra fabbricati.
2. Sono consentiti gli interventi di Ristrutturazione edilizia RE, Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i.di tutto o
parte dei fabbricati.
3. Sugli immobili di cui al precedente punto 1.a
gli interventi che prevedono una modifica delle attuali destinazioni d'uso sono
subordinati all’esame di un elaborato progettuale esteso all'intero ambito
delimitato nella cartografia o a porzioni significative aventi caratteri
tipologici ed edilizi unitari che verifiche l’armonizzazione dell’intervento e
le relazioni con i volumi preesistenti e/o rimanenti; obbiettivo del progetto
deve essere quello di attuare una razionale ed unitaria sistemazione dei
manufatti ed un qualificato risultato nelle tecniche e nei caratteri
architettonici del recupero. E’ inoltre prescritto che:
- per gli edifici e manufatti che presentano
elementi di interesse ambientale e/o documentario deve esserne previsto il
recupero e la riqualificazione;
- deve attuarsi prioritariamente il recupero e
riuso delle Sul esistenti migliorando l'impianto planivolumetrico e la qualità
igienica ed ambientale delle corti;
- nel caso di sostituzione edilizia deve essere
predisposta un'adeguata e sufficiente documentazione che accerti le condizioni
statiche e le caratteristiche tipologiche e che ne giustifichi l'intervento per
il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali.
4. Sugli immobili di cui al precedente punto 1.b
sono ammesse le sole destinazioni per pertinenze e fabbricati accessori dell’art. 13.08,
quali cantine, ripostigli, magazzini, laboratori ed autorimesse.
5. La sostituzione edilizia ai sensi dell’Art. 13
della Lur 56/77 e s.m.i,
ove ammessa, potrà prevedere il recupero delle Sul esistenti e il loro
trasferimento in aderenza ad altri corpi di fabbrica, con una altezza non
superiore alle cortine contigue ed alle sagome dei muri ciechi preesistenti e
purché ciò concorra a migliorare la qualità ambientale ed igienico-edilizia
delle corti.
6. Parametri e indici edilizi
Sono interamente richiamate
le norme del precedente art. 23.09, punto 5.
23.12 a.7 -
Interventi di completamento del tessuto tipologico-edilizio
1. Trattasi di interventi puntuali finalizzati
alla ricucitura dei “vuoti di cortine edilizie” compresi entro testate cieche
preesistenti o di “sostituzioni e completamenti edilizi in aree degradate”, per
i quali il Piano prevede il completamento dell’impianto o la sostituzione degli
immobili obsoleti in coerenza con i caratteri morfologici del tessuto e con
l'obiettivo del miglioramento architettonico e ambientale della zona
interessata.
2. Mediante intervento edilizio convenzionato
IEC, nel rispetto dei contenuti dell’art.106 del R.E., sono ammessi gli
interventi di RE, Sostituzione Edilizia
ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i., NC.
3. Nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 sono individuate
le sagome planimetriche con il numero dei piani degli interventi di
completamento ammessi, in coordinamento con le cortine contigue ma non
superiore alle sagome dei muri ciechi preesistenti; tali interventi sono
distinti in:
a. tasselli
di cortine edilizie comprese entro testate cieche preesistenti da completare
b. ambiti
di intervento con sostituzioni e completamenti edilizi in aree degradate
4. Parametri e indici edilizi
Uf = per gli ambiti individuati nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 come “sostituzioni
e completamenti edilizi in aree degradate” si applica l’indice 1,35 mq/mq
Np = indicati in cartografica di PRG
Ds = in allineamento alle sagome planimetriche
indicate dal PRG
D = - pari
all'esistente negli interventi RE e Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- nel caso di distanze tra edifici minori di mt.
6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt.
6,00 tra le pareti antistanti; ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare
la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00
Dc = secondo le sagome planimetriche indicate dal
PRG o in aderenza alle sagome dei muri ciechi preesistenti o > 5,00
mt.
5.
Sono ammessi interventi
in attuazione anche parziale rispetto alle sagome indicate, purché sia
preventivamente approvato uno studio planivolumetrico esteso almeno al 50%
dell'ambito di intervento indicato dal PRG, che verifichi le coerenze con le
aree residue, il coordinamento delle sistemazioni interne alla corte ed esterne
verso i fonti pubblici e non sia pregiudicata o non siano apposti vincoli e
servitù alla fattibilità degli interventi di completamento successivi.
6.
Limitate modifiche delle
sagome e del Np indicati dal PRG sono ammesse, con limitate variazioni della
Sul e dell’indice Uf, sulla base di motivate
argomentazioni e dettagliate documentazioni dello stato di fatto e a condizione
che sia adeguatamente valorizzato l’indirizzo architettonico, morfologico e
spaziale previsto dal PRG.
23.13 Ambiti
di riqualificazione edilizia ed urbanistica della Città Storica (RCS)
1. Comprendono porzioni di tessuto TS.1 della
Città Storica per le quali il PRG prevede interventi di completa
riqualificazione edilizia ed urbanistica, oltre ché
il recupero, ove possibile, del patrimonio edilizio esistente.
2. Gli interventi si attuano con la formazione di
SUE di iniziativa pubblica o privata o con IEC; sono ammessi gli interventi di
RE, Sostituzione Edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i.,
NC nel rispetto dei contenuti dell’art. 106del R.E. e delle prescrizioni dei
successivi punti 3 e 4.
3- Ambito RCS.1 - Piazza San Gaudenzio
Ripartizione delle superfici
dell’Ambito
- Aree
pubbliche: Vs (parcheggi, spazi
pedonali): > 15% St
- Aree private: Sf = < 85% St (ACE = 65% St, Vp = 20% St)
Parametri
- Ut = 0,65 mq/mq
- Rc
= < 50% Sf
- Numero piani: 2 fuori
terra + sottotetto abitabile
- Ds = in allineamento alle aree veicolari o pedonali
indicati dal PRG
- D = - pari
all'esistente negli interventi RE eSostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur
56/77 e s.m.i;
- nel caso di distanze tra edifici minori di mt.
6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt.
6,00 tra le pareti antistanti; ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare
la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00
- Dc = in aderenza alle sagome dei muri ciechi
preesistenti o > 5,00 mt.
Prescrizioni
Mantenimento
degli allineamenti sul vicolo lato nord, anche con formazione di aperture
finestrate e passi carrai e pedonali per accesso all’area e agli spazi pubblici interni da destinare a parcheggio e
alla pedonalità; i fronti prospicienti l’architettura industriale del limitrofo
comparto AR.1c dovranno avere altezza non superiore a tale manufatto.
4- Ambito RCS.2 – Vicolo privato Belletti
Ripartizione delle
superfici dell’Ambito
- Aree
pubbliche: Vs (viabilità e spazi
pedonali, parcheggi): > 40% St
- Aree private: Sf = < 60% St (ACE = 45% St, Vp = 15% St)
Parametri
- Ut = 0,65 mq/mq
- Rc
= < 60% Sf
- Numero piani: 2 fuori
terra + sottotetto abitabile; sui fronti interni e non prospettanti su spazi o
percorsi perimetrali pubblici o d’uso pubblico sono ammessi fabbricati con 3
piani e altezze di gronda pari a quelle degli edifici esistenti prospicienti la
corte
- Ds = in allineamento alle aree della viabilità o
pedonali indicati dal PRG
- D = - pari
all'esistente negli interventi RE eSostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur
56/77 e s.m.i;
- nel caso di distanze tra edifici minori di mt.
6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt.
6,00 tra le pareti antistanti; ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare
la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00
- Dc = in aderenza alle sagome dei muri ciechi
preesistenti o > 5,00 mt.
Prescrizioni
- cessione o assoggettamento all’uso pubblico delle aree indicate in
Piano per viabilità e percorsi pedonali a collegamento della piazza San
Gaudenzio con via Caduti
- apertura
all’uso pubblico dei percorsi pedonali di attraversamento delle corti da piazza
Martiri-via Manzoni alla nuova strada ex vicolo Belletti
- mantenimento degli allineamenti sul vicolo lato
nord, anche con formazione di aperture finestrate e passi carrai e pedonali per
accesso all’area e agli spazi
pubblici interni da destinare a parcheggio
e alla pedonalità; i fronti prospicienti l’architettura industriale del
limitrofo comparto AR.1c dovranno avere altezza non superiore a tale manufatto.
23.14 Fronti di edifici recenti o ristrutturati
da riqualificare e riambientare
1. Nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 sono evidenziati
fronti di edifici che hanno subito nel corso degli anni più recenti interventi
incauti di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria con modifica dei
caratteri tipologici tradizionali anche nei singoli elementi costruttivi
(forma, dimensione e contorni delle aperture, balconi e ballatoi, gronde e
coperture, ecc...) o che sono stati oggetto dell’applicazione di materiali e
manufatti in palese contrasto ambientale (piastrellature,
intonaci plastici, rivestimenti in pietra, etc...). In questi casi è prescritto
che i successivi interventi di MO, MS, RE, dovranno provvedere all’eliminazione
degli elementi in palese contrasto e, per quanto possibile, alla
riqualificazione degli elementi costruttivi e tipologici delle facciate,
uniformandosi nei materiali e negli elementi costruttivi a quelli previsti
dalle presenti norme e dalla parte seconda,
Titolo I e III del RE.
23.15 Singoli manufatti di interesse storico,
architettonico e documentario da salvaguardare e valorizzare
1. Nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 sono segnalati i
singoli manufatti di interesse storico, architettonico, documentario da
salvaguardare e valorizzare con interventi di restauro e risanamento
conservativo; tali manufatti, per talune serie anche rappresentati
nell’elaborato G.1 - Esemplificazione degliinterventi nella Città Storica, comprendono:
- aperture ad arco e solai lignei di androni e
passi carrai
- singoli elementi decorativi, strutturali e
costruttivi di pregio quali archi, colonne, aperture, rivestimenti decorativi,
elementi di facciata
- balconi in aggetto sui fronti strada con
particolarità architettoniche e decorative
- mensole di balconi e ballatoi disposti sulle facciate interne
delle corti, aventi valore
architettonico-decorativo e storico-documentario della tipologia costruttiva
locale
- murature a "spina di pesce" di
epoca medioevale.
2. In ogni caso nel corso dei lavori, ove fossero
rinvenuti elementi costruttivi e decorativi simili a quelli sopra descritti e
rappresentati, ne é prescritto il restauro ed il
risanamento conservativo, anche con riferimento alle prescrizioni contenute
nella parte seconda, Titolo I e III
del RE.
23.16 Percorsi pedonali privati e di interesse
pubblico.
1. Nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 sono segnalati i
percorsi pedonali di uso comune, esistenti ed agibili o attualmente interrotti,
per l’attraversamento delle corti e per il collegamento tra i fronti edilizi
compresi tra strade contrapposte, nonché quelli che si propone di attivare ex
novo anche a seguito di interventi di completamento del tessuto edilizio o
nella formazione di SUE.
2. Nelle aree interessate, il recupero, la
riqualificazione e la nuova formazione di percorsi d’uso comune, intesi come
“vie brevi” per raggiungere il cuore del Centro Storico dalle aree di sosta
poste sui Viali, dovranno essere ricompresi nei progetti di intervento edilizio
degli immobili, con interventi unitari sulle pavimentazioni, arredo ed
illuminazione, anche di concerto tra privati e Comune ed assoggettabili allo
scomputo degli oneri di urbanizzazione; nelle corti interessate si applicano
agli immobili le norme di cui al precedente comma 23.03, punto g).
3. Al fine di promuovere l’apertura e la
riqualificazione dei suddetti ambiti d’uso pubblico, il Comune potrà prevedere,
attraverso specifici atti deliberativi e regolamentari, adeguati interventi di
sostegno ed incentivi che potranno tra l’altro riguardare:
- la predisposizione e/o il concorso alla formazione di progetti
urbanistici ed edilizi di recupero
- il sostegno finanziario anche attraverso l’impiego delle risorse
derivate dai contributi sul costo di costruzione
- la partecipazione agli oneri gestionali e manutentivi.
23.17 Cortili ed aree scoperte
1. Per quanto attiene alle pavimentazioni,
conservazione e valorizzazione delle aree verdi e modalità di esecuzione delle
recinzioni, si rinvia a quanto prescritto al art. 106
comma 6.5 del RE.
2. Bassi fabbricati, tettoie, servizi igienici,
ripostigli ed autorimesse collocati al centro delle corti devono essere
demoliti e ricollocati in conformità alle prescrizionidelart. 106 comma 6.5 del RE.