24.01 Nei diversi tessuti, aree e/o ambiti di intervento esterni ai
tessuti TS.1 della Città Storica, sono indicati in cartografica di PRG gli
edifici, i complessi e i manufatti isolati di interesse storico-artistico,
tipologico ed ambientale da salvaguardare per la qualità edilizia,
storico-tipologica ed architettonica. In questa categoria sono inoltre compresi
gli immobili o i manufatti civili, industriali e religiosi costituenti
testimonianza di eredità culturale, sia singoli che articolati in complessi,
previsti nell'allegato all'art. 22 nelle Norme Generali del Piano Territoriale
Regionale Ovest Ticino approvato con DCR n° 417-11196 del 23-7-1997, per le
parti individuate dal presente PRG ancora esistenti e di riconoscibile identità
storico, culturale ed architettonica.
24.02 Nelle tavole Tavv. P2 –
Assetto urbanistico generale. 1:5.000 e P3
- Assetto urbanistico 1:2.000 sono
individuati gli immobili localizzati
all’esterno dei tessuti TS.1 della Città Storica di prima formazione, a cui si
applicano tipi di intervento, regole e prescrizioni normative secondo i seguenti
gruppi tipologici:
a.1 Immobili di pregio e di rilevante interesse
storico, artistico e architettonico
a.2 Immobili di riconosciuta qualità tipologica e
architettonica e con prevalente integrità di conservazione dell’impianto
originario
a.3 Immobili con caratteri edilizi e tipologici di
interesse ambientale e documentario dell’impianto storico-tipologico, urbano o
rurale.
24.03 Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle del tessuto o
dell’ambito normativo in cui ricadono gli immobili.
24.04 a.1 - Immobili di pregio e di rilevante interesse storico, artistico e
architettonico
1. Gli immobili
sono considerati di interesse storico-artistico e compresi nei Beni culturali
ed ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e
dell’Allegato 1A alle presenti Norme.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.
3. Negli immobili a destinazione pubblica e d'uso
pubblico possono essere ammessi adeguamenti e fisiologici incrementi di Sul, se
funzionali alle attività insediate, purché compatibili con i caratteri
ambientali ed architettonici preesistenti ed autorizzati dalla competente
Soprintendenza.
4. Tettoie, casseri ed edifici a destinazione non
residenziale, quando costituiscono superfetazioni degradanti ed estranee
all'organismo architettonico originale, devono essere demolite; qualora invece
costituiscano elementi unitari ed originali, o rappresentino manufatti che non
deturpano l'impianto tipologico ed architettonico principale, possono essere
recuperati per le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto, mantenendone gli
elementi costruttivi e strutturali; è ammesso il recupero e riuso per
destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti
esistenti, con le relative prescrizioni del RE.
5. Gli interventi ammessi devono essere compresi
in un progetto organico ed unitario esteso all'intero fabbricato od alle
porzioni aventi caratteri edilizi, tipologici ed architettonici unitari.
24.05 a.2 - Immobili di
riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente integrità di
conservazione dell’impianto originario
1. Gli immobili sono considerati di interesse
storico-artistico e compresi nei Beni culturali ed ambientali da salvaguardare
ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A alle presenti Norme.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo ai
sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.
3. Gli interventi sono rivolti al recupero
igienico e funzionale di edifici conservando l’organismo edilizio nei suoi
caratteri tipologici, tecnologici e di materiali originari, eliminando o
rendendo congruenti le aggiunte successive, sostituendo le parti degradate,
consolidando ed integrando gli elementi strutturali, anche con nuove
organizzazioni distributive nel rispetto degli elementi di valore dell’impianto
originario e con la sostituzione degli elementi interni ed esterni degradati
con elementi congruenti con i caratteri degli edifici; è sempre ammesso il
recupero e riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici
di sottotetti esistenti, con le relative prescrizione del RE.
4. Sono interamente richiamate le prescrizioni
dei punti 3, 4, e 5 del precedente comma 24.04.
24.06 a.3 - Immobili con
caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e documentario
dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale
1. Appartengono a questo gruppo quegli immobili o
porzioni di immobili che hanno conservato nella composizione delle facciate,
nell’impianto tipologico e negli elementi costruttivi i caratteri tipologici
originari dell’edilizia locale dell’ottocento e dei primi novecento.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione
edilizia– RE; agli edifici compresi in questa categoria e ricadenti in
tessuti residenziali TC.1 e TC.2 dell’art. 28 o in aree a parco privato
dell’art. 25 sono ammessi "una tantum" ampliamenti fino al 20% della
Sul per motivate esigenze funzionali nel rispetto dei parametri edilizi della zona urbanistica in cui sono inseriti e
purché tale intervento risulti qualificato sotto il profilo architettonico,
compatibile per tipologia e materiali con la preesistenza e non ne alteri la
qualità originale, con particolare riferimento ai fronti edilizi verso aree
pubbliche.
3. Gli interventi dovranno prioritariamente
prevedere il recupero e riuso dei volumi e delle Sul esistenti, conservando gli
allineamenti, i caratteri architettonici e tipologici e l'impianto
planivolumetrico esistente.