Art.
28 Tessuti residenziali della Città
consolidata. Norme generali
28.01 S’intendono per Tessuti residenziali dellaCittà consolidata
gli isolati o parti di isolati costituiti dall’aggregazione di edifici, con i
relativi spazi aperti di pertinenza e con l’esclusione delle sedi viarie
pubbliche, riconducibili a regole omogenee d’impianto, suddivisione del suolo,
disposizione e rapporto con i tracciati viari. Il Piano individua i seguenti
tessuti omogenei:
- Tessuti
residenziali tipologici di derivazione agricola di formazione recente – TC.1
- Tessuti
residenziali aperti – TC.2
28.02 Nei Tessuti
di cui al precedente comma, il PRG si attua generalmente per intervento diretto; gli interventi di
sostituzione edilizia in aree a precedente destinazione non residenziale,
individuati dal Piano o ammessi dalle norme di tessuto, sono previsti con intervento edilizio convenzionato o a
mezzo di SUE; le modalità di attuazione degli interventi di NC in aree libere
di completamento sono definite nei successivi articoli del presente Capo.
28.03 Gli interventi sempre consentiti sono
quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento:
a)
Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria MO e MS
b) Restauro e Risanamento Conservativo RC
c) Ristrutturazione RE
d) Sostituzione edilizia e Nuova Costruzione NC,
con riferimento alle specifiche norme di tessuto
28.04 Nel caso di lotti di completamento con
previsioni di aree a servizi cartograficamente indicate in PRG, l’indice Uf di tessuto si applica all’intera superficie territoriale
St.
28.05 Gli interventi che riguardano edifici, complessi e manufatti isolati di
interesse storico-artistico, tipologico, ambientale e quelli relativi ad
immobili ricadenti nelle aree a parco
privato sono normati rispettivamente all’art. 24 e all’art. 25.
28.06 Disciplina
funzionale
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso con le
relative prescrizioni e limitazioni:
a) Usi previsti: Abitativi:
A1; Terziari: B1, C1.1, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C2, C3.1, C3.2, C3.3, C4.1, C4.2;
b) Usi regolati C1.1,
C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C2 :max 50% Sul nel caso di NC e di ristrutturazione di interi
complessi in aree a precedente destinazione non residenziale, con sostituzione
edilizia o demolizione e ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto d);
c) le destinazioni in atto diverse da quelle
consentite, qualora già in essere all'atto dell'adozione del preliminare di
PRG, purché non nocive e moleste e non comprese tra le lavorazioni insalubri di
1a classe del D.M. 5-09-1994, sono confermabili allo stato di fatto con
interventi di MO, MS, RE con esclusione della demolizione e ricostruzione, nel
qual caso si applicano le norme sulla “disciplina
degli interventi urbanistici ed edilizi” di tessuto; sono inoltre ammessi
limitati ampliamenti contenuti entro il 15% del Rc
esistente finalizzati ad interventi di adeguamento della funzionalità e di
messa in sicurezza delle attività produttive in atto;
d) negli immobili, con le relative aree di
pertinenza, che si affacciano sulla cerchia dei Viali è ammesso raggiungere con
nuove destinazioni terziarie il 75%
della Sul, con il reperimento degli standards
pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11.
28.07 Applicazione
delle Distanze
1. Ds = distanze delle nuove costruzioni dalle
strade è pari:
a) al limite della fascia di rispetto
cartograficamente indicata per le strade provinciali e comunali extraurbane e
periurbane
b) a 10,00 mt dal ciglio delle strade
classificate come “Viabilità principale urbana e di quartiere” nello schema
gerarchico e funzionale della rete di
cui all’Allegato 2, o ai limiti della fascia di rispetto se superiore e se
indicata negli elaborati prescrittivi;
c) a 5,00 mt dal ciglio stradale per le strade
urbane locali, con un minimo di distanza tra fabbricati pari all’altezza del
fabbricato più alto, fatte salve diverse prescrizioni di Piano.
d) nel caso di edificazione a cortina in aderenza
ad edifici esistenti con distanza Ds inferiore a mt. 5,00 o di edificazioni
isolate in tessuti caratterizzati da allineamenti stradali esistenti, con
particolare riferimento ai Tessuti
residenziali tipologici TC.1, è ammessa una distanza uguale a quella
dell'edificio o degli allineamenti esistenti, fatti salvi diversi allineamenti
od allargamenti stradali cartograficamente indicati nelle tavole di PRG;
e) distanze inferiori al punto c) sono ammesse per
strade di distribuzione interna a servizio di singoli edifici o insediamenti
con un minimo di 6,00 mt dalla mezzeria stradale o nel caso di SUE ai sensi del
precedente art. 8.02;
2. Dc = distanza dai confini è pari a metà
dell’altezza dei fronti Hf con un minimo di 5,00 mt; costruzioni in aderenza
sono consentite con convenzione tra confinanti; é
altresì ammessa la costruzione a confine in aderenza a testate cieche
preesistenti sino ad una profondità massima di 12,00 mt o sino ai limiti della
sagoma preesistente se superiore; dagli spazi pubblici o d’uso pubblico
destinati a parco, verde attrezzato, piazze pedonali, parcheggio (ove
effettivamente di proprietà comunale, trasformati e in concreto utilizzati
secondo la loro destinazione) è prescritta una distanza non inferiore a mt 5,00
o nulla ove non vengano pregiudicate le condizioni di soleggiamento ed
accessibilità; nel caso di edifici esistenti, posti a meno di 5 mt dai confini,
ai quali è consentito sopralzare, il sopralzo può essere realizzato nel
perimetro del fabbricato esistente nel rispetto delle disposizioni di cui al
successivo comma 3;
3. D = distanza tra le costruzioni è pari:
a) a mt. 10,00 tra pareti finestrate e comunque
nel rispetto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; nei corpi rientranti di uno stesso
edificio costituito da più unità immobiliari è prescritta tra pareti finestrate
una D>8.00 mt; costruzioni in aderenza sono ammesse previo accordo
tra le proprietà.
b) per gli edifici posti a meno di mt. 5,00 dai
confini ed aventi tra loro una distanza tra pareti finestrate non inferiore a
mt. 6,00, l’eventuale sopralzo di un piano è consentito all'interno del
perimetro del fabbricato esistente ed alla distanza tra fabbricati non
inferiore a mt. 6,00, per un'altezza comprensiva del sopralzo non superiore a
mt. 10,50 e con apertura di pareti finestrate nel rispetto della distanza pari
o superiore a mt 10,00; nel caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00
l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra
le pareti antistanti; gli eventuali ampliamenti planimetrici devono rispettare
la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00;
c) nel caso che su lotti adiacenti al lotto
oggetto dell'intervento insistano costruzioni aventi pareti finestrate poste a
distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine, è ammessa l'edificazione, per soli
ampliamenti del corpo principale, di edifici esistenti alla distanza uguale o
superiore a mt.10,00 tra pareti finestrate, e non inferiore a mt. 5,00 dal
confine, per un'altezza non superiore a mt. 10,50 ;
d) i fabbricati
accessori di cui all’art. 13.08 lettera c) delle presenti Norme, non
costituiscono elemento di riferimento ai fini delle distanze tra pareti
finestrate.