5.01 Negli
ambiti di pianificazione particolareggiata approvati alla data di adozione del
Progetto Preliminare del PRG, gli interventi attuativi previsti possono essere
concessi sino alla scadenza indicata nella relativa convenzione o
dell’eventuale rinnovo. In ogni caso alla scadenza:
a) se non sono stati realizzati i previsti
interventi di interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale intima ai
convenzionari la loro realizzazione e dopo congruo termine, li attua
direttamente imputandone agli stessi i relativi costi;
b) gli altri interventi edificatori potranno
essere realizzati oltre la data di scadenza della convenzione, nel rispetto
delle norme e prescrizioni dello SUE approvato;
c) alle aree e
agli immobili esistenti si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme
ed alle tavole di Piano.
5.02 Negli
ambiti di pianificazione particolareggiata approvati prima dell’adozione del
Progetto Preliminare di PRG, in corso di attuazione o da attuare, valgono le
norme del Titolo II, Capo III.