55.01 Aree per attività
estrattive di idrocarburi-Ti
Gli interventi nelle aree sottoposte ad attività
estrattiva per idrocarburi e simili sono disciplinati da convenzione con la
quale prevedere essenzialmente:
1) le modalità e le condizioni che devono essere
rispettate sia preliminarmente che durante gli interventi al fine di realizzare
un'adeguata salvaguardia dell'ambiente naturale circostante, anche attraverso
le indicazioni che potranno emergere da studi e ricerche finalizzate;
2) le modalità e le condizioni per il ripristino
allo stato di fatto delle aree, o per il loro recupero alle condizioni
prescritte;
3) gli interventi indotti che si ritiene
necessario realizzare per tutelare l'ecosistema ambientale naturale e quello
costruito esistente sull'intero territorio comunale;
4) eventuali altre condizioni dipendenti dalla
specificità degli interventi.
55.02 Aree di conferimento e
trattamento dei rifiuti-Tr
Gli interventi previsti nell'area per impianti tecnologici
finalizzati alla realizzazione di una stazione ecologica e/o area di
conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti, dovranno avvenire nel
rigoroso rispetto del D.M. 11-03-1998, anche al fine di accertare la natura del
sottosuolo, nonché dei contenuti della Relazione geologico-tecnica adottata con
D.C. n° 26 del 10-04-1997. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione
della stazione ecologica dovrà altresì essere accertata in sito l'eventuale
presenza di sacche gassose (biogas) derivante dai processi chimico-fisici e
biologici del corpo discarica.
55.03 Cimiteri e relative fasce
di rispetto-Cm
55.03.01 Il Piano prevede di integrare l’area destinata
ad attrezzature cimiteriali esistenti e di progetto con il sistema
dell’accessibilità, dei servizi e del verde urbano del polo ludico-ricreativo
sud-est, in particolare attraverso l’Ambito AV.4 destinato a parco urbano e
cimiteriale; nell’ampliamento dell’attrezzatura cimiteriale esistente dovranno
essere adottate adeguate soluzioni architettoniche nella continuità
dell’impianto paesaggistico e ambientale, con la valorizzazione dell’accesso da
via Gambaro a via Varallino ( nuovo viale urbano) integrando le aree di
margine.
Parametri urbanistici, edilizi,
ambientali:
- Ip = 40%
- A = 40
alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha
55.03.02 Nelle aree di rispetto cimiteriali indicate in
PRG non sono ammesse nuove costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti;
per queste ultime è tuttavia ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria,
la ristrutturazione e l’ampliamento fino al 10% del volume esistente, oltre che
la realizzazione di parcheggi e parchi pubblici attrezzati, comunque
computabili ai fini della verifica degli standards urbanistici, ai sensi
dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.; sono richiamate le disposizioni del
R.D. 24-07-1934 n°1265 (T.U. leggi sanitarie) come modificato dall’art. 28
della Lg 1-08-2002 n°166. Indipendentemente da quanto rappresentato sulla planimetria
di Piano e fino alla approvazione della nuova fascia di rispetto secondo le
procedure indicate nella circolare regionale n. 16/URE del 9/12/87
"Modalità di individuazione delle zone di rispetto dei cimiteri nei Piani
Regolatori", la profondità della fascia di rispetto cimiteriale é quella
fissata dalla variante di PRGC approvata con D.G.R. n.74-43310 in data 23/4/85.
55.04 Aree con attrezzature per
il ricovero e la custodia di animali domestici- Tc
Nelle aree così classificate,
destinate alla realizzazione di strutture di ricovero per animali domestici e
di affezione (quali ad es. canili per la custodia e l'osservazione degli
animali), gli interventi dovranno avvenire nel rigoroso rispetto del D.Lgs
13-01-2003 n. 36 nonché delle prescrizioni riportate nelle Relazioni
geologico-tecniche relative a ciascuna singola area di intervento. Il PRG si
attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ambientali:
- Dc = 10,00 mtl per canili; 5,00 mt per altre
tipologie; sono richiamate le fasce di rispetto dell’art. 59.07
- Ds = 10,00 mtl
- Hmax = 7,50 mtl
- Rc < 25% del lotto
- P pertinenziali = 1 mq/3,5 mq Sul
- Ip >
50% della Sf, con piantumazioni d’alto fusto in ragione di una ogni 40 mq di
area permeabile ed essenze arboreo-arbustive e siepi diffuse almeno una ogni 10
mq; le suddette aree permeabili e piantumate dovranno prioritariamente essere
disposte lungo i lati di confine e dalle strade con profondità minima di mt.
10,00
- è ammessa l’abitazione del custode con un massimo di 150
mq di Sul
- - sono
prescritte tipologie, materiali e manufatti indicati all’art. 59.07 punto e).