59.01 Sono comprese nel presente articolo le aree destinate alle
attività agricole ed all'edificazione ai soli fini agricoli.
59.02 Disciplina urbanistica e
funzionale
In queste zone le nuove costruzioni sono ammesse, con le
limitazioni di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente
nel caso di abitazioni, impianti, infrastrutture e attrezzature necessarie e
collegate alla produzione agricola e precisamente:
a) case di civile abitazione in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali e culturali dei
lavoratori agricoli di cui al 3° comma dell’art. 25 delle Lur 56/1977 e s.m.i.
Uso corrispondente = E1.1
b) fabbricati e strutture di servizio
dell’azienda agricola e strettamente integrati all’attività dell’azienda
stessa, ovvero funzionali all’attività di più aziende agricole, quali fienili,
depositi, sili, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri
per macchine agricole, essicatoi. Uso corrispondente = E1.2
c) allevamenti aziendali ed interaziendali
comprensivi di stalle e porcilaie, impianti produttivi agro-alimentari-floricoli
ovvero strutture adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla
conservazione e vendita - al dettaglio ed all’ingrosso - dei prodotti delle
aziende agricole, singole o associate, quali caseifici, cantine, frigoriferi
nonché le relative strutture complementari comprese le abitazioni per il
personale necessario per la sorveglianza di detti impianti. Uso corrispondente
= E1.3
d) gli impianti zootecnici intensivi riferiti a
quegli allevamenti aventi carattere intensivo, cioè con alimentazione del
bestiame effettuata mediante razioni alimentari non producibili dall’azienda (o
producibili in misura inferiore al 25% del totale in unità foraggere). I
fabbricati di servizio di questo tipo di impianti intensivi sono da
considerarsi parte integrante del medesimo uso. Uso corrispondente = E1.4
e) gli edifici e gli impianti florovivaisti
ovvero le strutture indirizzate ad attività commerciali-florovivaistiche, con
manufatti adibiti alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita –
al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti, nonchè servizi connessi a tale
attività. Uso corrispondente = C1.7
f) attrezzature per il ricovero e l’allevamento
degli animali da campagna, compresa l’equitazione con relative strutture di
maneggio, e quelle terziarie e commerciali direttamente connesse. Uso
corrispondente = E1.5
59.03 Le attività di ricovero e allevamento di animali domestici,
comprese le attività terziarie e commerciali direttamente connesse (Usi
corrispondenti = E1.6), sono ammesse esclusivamente nel territorio agricolo
compreso tra il confine con il Comune di Cameri a nord, il confine del Parco
del Ticino a nord-est, la SS. 341 a est, la nuova strada di collegamento
SS.341-SP.4 a sud, la strada provinciale SP.4 a ovest nonché nel territorio agricolo
compreso tra il sedime ferroviario Novara-Seregno a sud, il tracciato della
tangenziale di collegamento SP.4-via Novara a est, il confine con i Comuni di
Cameri e Novara a nord e a ovest.
59.04 E’ ammessa l’attività agricola non legata alla produzione di
aziende agricole; a tal fine è consentita la costruzione di ricoveri per
attrezzi agricoli con le caratteristiche tipologiche-funzionali indicate al
precedente art. 40.06 e con singoli lotti di intervento non superiori a 1.500
mq. L’autorizzazione alla realizzazione dei ricoveri potrà essere rilasciata
solo previo impegno formale di destinazione d’uso e di rimozione degli stessi
una volta cessata l’attività.
59.05 La realizzazione degli impianti zootecnici intensivi per gli usi
E1.4 sono subordinati alla stipula di una convenzione che stabilisca, in caso
di loro dismissione, il ripristino delle aree nella configurazione morfologica
esistente prima dell’intervento in oggetto.
59.06 Indici e parametri urbanistici, edilizi e
ambientali
a) Abitazioni agricole (E1.1)
- Uf = 200 mq/ha
per colture protette in serre fisse
- Uf = 170 mq/ha
per colture orticole o floricole specializzate
- Uf = 100 mq/ha
per colture legnose specializzate
- Uf = 70 mq/ha
per terreni a seminativo ed a prato
- Uf = 30 mq/ha
per terreni a bosco e coltivazione industriale del legno.
- Rc = 30%
dell’area direttamente asservita, comprensiva degli altri edifici agricoli
- Dc >
5,00 mt
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48
- Distanze dalle
concimaie = 25,00 mt, ai sensi DPR n. 303 del 19-03-1956
- H = 7,50 mt
- Indici e
parametri si applicano con le modalità stabilite dal 15° al 20° comma dell’art.
25 della Lur 56/77 e s.m.i.; la distanza dal centro aziendale di cui al 17°
comma dello stesso articolo è stabilita in 5,00 km
- le residenze rurali esistenti di imprenditori
agricoli a titolo principale per le quali sia accertato il particolare disagio
abitativo e l’insufficiente dotazione aziendale, possono essere ampliare sino
ad un massimo di 150 mq per ogni Unità immobiliare.
b) Impianti ed attrezzature per la produzione
agricola, allevamenti aziendali, impianti zootecnici (E1.2, E1.3, E1.4,)
- Uf = 0,4 mq/mq per impianti produttivi per la lavorazione
e conservazione di prodotti
- Uf = 0,2 mq/mq negli altri casi
- Rc =30% dell’area direttamente asservita
all’azienda, comprensiva degli altri edifici agricoli
- Dc >
5,00 mt; 20 mt per E1.4
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48
- H = 7,50
mt; 12,00 per silos o serbatoi idrici
- A = 10
alberi/100 mq di Sul
- Ar = 20
arbusti/100 mq di SUL
- nel caso
di insediamenti esistenti è comunque concessa la possibilità di un incremento
degli stessi per un massimo del 20% di Sul qualora l’azienda non disponga degli
indici urbanistici.
c) Impianti e strutture florovivaistiche
(C1.7)
- UF = 0,5 mq./mq.
con un massimo di Sul di 5.000 mq.
- H = 7,50 mt.
d) Attrezzature
per il ricovero di animali da campagna e di animali domestici (E1.5, E1,6)
- Uf = 0,3 mq/mq
- Rc = 30% dell’area direttamente asservita
all’azienda, comprensiva degli altri edifici
- Dc >
10,00 mt per canili; 5,00 mt per altre tipologie
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48
- H = 7,50
mt
- P
pertinenziali = 1 mq/3,5 mq Sul
- Ip = 50%
dell Sf; con piantumazioni d’alto fusto in ragione di una ogni 40 mq di area
permeabile ed essenze arboreo-arbustive e siepi diffuse almeno una ogni 10 mq;
le suddette aree permeabili e piantumate dovranno prioritariamente essere
disposte lungo i lati di confine e dalle strade con profondità minima di mt.
10,00
- è ammessa
l’abitazione del custode con un massimo di 150 mq di Sul.
59.07 Prescrizioni e fasce di rispetto
a) Ai sensi
dell’art. 27, 7° comma della Lur 56/77 e s.m.i., la distanza tra i ricoveri di
animali e le abitazioni esistenti non facenti parte dell’azienda agricola non
potrà essere inferiore a:
a.1 per gli allevamenti intensivi ad alto impatto
ambientale (suini, vitelli a carne bianca, pollame e avicunicoli) fino a 200 mq
di ricovero o stalla = 400 mt;
a.2 per gli allevamenti intensivi ad alto impatto
ambientale (suini, vitelli a carne bianca, pollame e avicunicoli) superiori a
200 mq di ricovero o stalla = 800 mt;
a.3 altri allevamenti a basso impatto ambientale
(bovini, equini, ovini e caprini, etc.) fino a 300 mq di ricovero o stalla =
150 mt;
a.4 altri allevamenti a basso impatto ambientale
(bovini, equini, ovini e caprini, etc.) superiori a 300 mq di ricovero o stalla
= 300 mt;
a.5 ricoveri e allevamenti di cani = 200mt
a.6 al 50% delle distanze minime sopradette
qualora l’azienda dimostri di applicare e attuare tecnologie finalizzate alla
riduzione degli inquinanti reflui e delle emissioni odorose e rumorose, purché
gli impianti siano tecnicamente concordati con l’ARPA competente per
territorio.
b) Negli interventi di cui ai punti a.1 e a.2
dovrà essere realizzata una fascia piantumata con alberi d'alto fusto attorno
all'impianto, di larghezza variabile da mt. 30 a mt. 60 in relazione
all'andamento dei venti dominanti e con essenze concordate con
l'Amministrazione Comunale; la realizzazione della fascia piantumata è
condizione per il rilascio degli atti di assenso edilizio anche per interventi
edilizi di altro tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti).
c) Concimaie di stalle esistenti, ampliate o
rilocalizzate
c.1 sono prescritte distanze non inferiori a:
- 25 mt. dalle abitazioni rurali, ai sensi DPR
n. 303 del 19-03-1956;
- 100 mt da ogni più vicina area residenziale
o con attività;
- 50 mt da corsi d’acqua a scorrimento
continuo (canali principali);
- 100 mt da fiumi;
- 100 mt da strade e spazi pubblici;
c.2 lo scolo dovrà avvenire nel rispetto della Ln
10-09-1976 n. 319 e dalle leggi regionali del settore; le concimaie devono
essere realizzate con muretto di contenimento almeno sui due lati, platea di
materiale impermeabile e inclinazione verso il pozzo di raccolta.
d) Per quanto riguarda la realizzazione di serre
per colture intensive e/o specializzate si prescrive quanto segue:
d.1 l’area coperta destinata a serra e a
coltivazione intensiva deve essere adeguatamente impermeabilizzata al fine di
impedire la percolazione di acque e prodotti impiegati nella coltivazione,
provvedendo alla raccolta dell’eventuale percolato in idonee vasche di accumulo
e opportuno smaltimento;
d.2 il manufatto destinato a serra deve essere
realizzato con l’impiego di strutture aventi buona qualità tecnica e
costruttiva;
d.3 devono essere realizzate aree piantumate di
occultamento, estese ad una superficie >15% dell’area di pertinenza ed in
ragione di un’essenza arborea ogni 30 mq di Sc dalle serre;
d.4 è fatto divieto di installare impianti che
creino rumore, emissioni gassose ed odore;
d.5 la superficie di vendita annessa ad una
attività produttiva florovivaistica è ammessa se ricavata, in condizioni di
sicurezza, nella stessa struttura produttiva e non deve superare quella massima
prevista per gli esercizi di vicinato; in tale caso è inoltre prescritto che:
- deve essere reperita ed attrezzata
all’esterno dell’eventuale recinzione una superficie destinata a parcheggio
privato d’uso pubblico non inferiore al 100% della Superficie di vendita con un
minimo di 100 mq;
- gli accessi alla attività ed alle aree di
parcheggio, se collocati sulla viabilità principale provinciale o comunale
extraurbana, devono avere larghezza non inferiore a mt. 7,00 e dotati di isola
di separazione tra entrate ed uscite, adeguatamente segnalati ed illuminati.
e) Per quanto attiene a tipologie edilizie,
materiali e manufatti da impiegarsi negli interventi relativi ad edifici, ad
attrezzature agricole aziendali, quali stalle, magazzini, depositi e tettoie
nonché ai caratteri ambientali dell’insieme, si prescrive:
e.1 tipologia edilizia e impianto planivolumetrico
assimilabile a quello degli edifici tradizionali delle zone rurali, con
composizione unitaria dei corpi di fabbrica a corte o in linea, anche in
aderenza a recinzioni in muratura, evitando soluzioni con singoli edifici
isolati;
e.2 realizzazione di coperture con pendenze delle
falde non inferiori al 35%, con manti di copertura in tegole di laterizio
(coppi o alla portoghese) e preferibilmente con materiali lignei nelle orditure
a vista; non sono ammesse coperture piane;
e.3 impiego nei tamponamenti esterni di mattone a
vista intervallato da campiture intonacate o in legno; non ammessi tamponamento
in c.a. a vista;
e.4 progetti e manufatti con caratteri diversi da
quanto previsto al presente comma possono essere accolti solo se adeguatamente
motivati sotto il profilo dei migliori risultati architettonici e
dell'inserimento ambientale.
f) Gli interventi nei territori agricoli che
ricadono in ambiti normati dall’art. 60 (Aree boscate), dall’art. 62 (Aree
agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di
realizzazione della Rete Ecologica), dall’art. 61 (Parco Agricolo), dall’art.
65 (Reticolo idrografico e relative fasce di rispetto) o collocati in adiacenza
agli ambiti degli artt. 51.02 e 51.03 (Percorsi di Connessione Territoriale e
Itinerari di Fruizione del Paesaggio Agrario), sono sottoposti alle
prescrizioni e limitazioni specificamente contenute in dette norme, prevalenti
su quelle del presente articolo.