6.01 Ogni
intervento di trasformazione per utilizzi che comportano l’agibilità di un
immobile, può essere assentito purché sussistano entrambe le seguenti
condizioni:
a) sia asservito ad un lotto di pertinenza edificabile,
adeguato e utilizzabile per le funzioni richieste, nel rispetto delle
indicazioni, parametri e prescrizioni contenute nelle presenti norme;
b) l’area oggetto di intervento sia urbanizzata
come definita dal Regolamento Edilizio, ovvero esista l’impegno del richiedente
ad urbanizzarla contemporaneamente all’esecuzione dell’opera oggetto di
permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività e sia
dotata di idonea viabilità di accesso esistente o in progetto collegata
funzionalmente a quella esistente.
6.02 L’utilizzazione
totale dei parametri e degli indici di densità edilizia corrispondenti ad una
determinata superficie e dei volumi, esclude ogni successiva possibilità di
altri interventi edificatori sulle superfici stesse tese ad utilizzare
nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
6.03 Nel caso
di frazionamenti successivi alla data di adozione del Progetto Preliminare del
presente Piano, i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi
potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non
debbono considerarsi asserviti in base ai nuovi indici e prescrizioni di Piano,
all'edificio od agli edifici esistenti sull'originaria proprietà unitaria.
6.05 Nel caso
che le aree di pertinenza territoriale o fondiaria comprendano parti di
proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di
attuazione del Piano, è richiesto ai proprietari promotori dell'iniziativa
edilizia che la proprietà delle aree così vincolate sia consenziente e disposta
a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in tutto od in parte l'indice di
edificabilità; di tale vincolo sarà stipulata apposita convenzione, trascritta a
cura del Comune ed a spese del richiedente nei registri della proprietà
immobiliare.
6.06 Le
delimitazione delle aree previste dal Piano può subire perfezionamenti
marginali che derivino dall’effettivo stato di fatto dei luoghi o conseguenti
ad opere pubbliche; la capacità edificatoria delle aree in oggetto è quella
derivante dall’applicazione al disegno di Piano degli indici e parametri
stabiliti per l’effettiva area di intervento.