60.01 Nelle aree coperte da boschi d’alto fusto o di rimboschimento o
che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni non
sono ammesse nuove costruzioni; ogni intervento è sottoposto al preventivo
parere dell’Autorità competente.
60.02 Nei terreni agricoli coperti da bosco o da vegetazione forestale
arborea come definita ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 227/2001 e dell’art. 2
della Lr 45/1989, gli interventi sono sottoposti ai vincoli ed alle
prescrizioni delle suddette norme, nonché a quelle dell’art. 142 (e successivi)
del DLgs 42/04 Codice del Paesaggio e della Lr 20/1989. L’autorizzazione
dell’Autorità competente non è richiesta per le operazioni silvo-culturali;
sono in ogni caso richiamate le norme della Lr 57/89 e quanto previsto dalla
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti.
60.03 Gli interventi di estirpo di aree boscate superiori a 5 ha e di
rimboschimento superiori a 20 ha sono sottoposti alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale ai sensi della Lr 40/98.
60.04 Ai sensi dell’art. 19 della Lr 04/2009 la trasformazione del
bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone,
preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati; per quanto non
ancora normato da parte della Regione Piemonte, la superficie minima di
trasformazione per cui viene prevista la compensazione è di 500 mq; per ogni
metro quadrato di bosco trasformato deve essere prevista la realizzazione di 3
mq di nuovo bosco (rimboschimento) o 5 mq di miglioramento boschivi, fatto
salvo quanto potrà essere previsto nel regolamento attuativo di cui al comma 3
e 6 dell'art. 19 della Lr 04/09; in luogo del rimboschimento compensativo, è
ammesso il versamento di una quota corrispondente all'importo presunto
dell'intervento compensativo; per interventi compensativi si intende anche la
realizzazione di fasce boscate, filari, siepi arbustive ed arboree per una
quantità pari all’importo presunto del rimboschimento.
60.05 Le compensazioni di cui al comma precedente vanno anche previste
nel caso di realizzazione di reti tecnologiche (elettrodotti, oleodotti, ecc.)
negli attraversamenti di zone boscate, anche se temporanei (in cui è previsto
il reimpianto post cantiere).
60.06 All’interno delle aree boscate l’uso dei mezzi motorizzati in
percorsi fuori strada, strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco e
strade forestali è consentito solamente per lo svolgimento dell’attività
agro-silvo-pastorale, di servizio e/o vigilanza, di spegnimento di incendi, ed
in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e
veterinaria per l’esecuzione, nonché per l’esercizio, l’approvvigionamento e la
manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità nonché ai proprietari di
fondi e di case non raggiungibili altrimenti. Il divieto di transito dei mezzi
di cui sopra su strade poderali ed interpoderali, sentieri, mulattiere piste di
esbosco e strade di servizio forestali deve essere segnalato da appositi
cartelli segnaletici.