63.01 Le aree pre-parco sono poste ai margini dell'area del Parco del
Ticino e sono caratterizzate da aree agricole e da ampie aree boscate
d'interesse ambientale, per le quali si rende necessario un complesso di
interventi conservativi e manutentivi, oltre all'esistenza di insediamenti ed
attività di trasformazione del territorio (cave, discariche, complessi
ricettivi ed agrituristici) per i quali si rendano necessari adeguati
interventi di recupero e di riqualificazione funzionale ed ambientale.
63.02 Le aree di cui al presente articolo sono delimitate in
cartografia del PRG e comprese in uno o più Piani Particolareggiati Esecutivi
d'iniziativa pubblica con i contenuti di cui agli articoli 38 e 39 della Lur
56/77 e s.m.i.
63.03 Obiettivi e contenuti dei P.P.E. sono i seguenti:
a) individuare
sul territorio agricolo gli interventi necessari per il recupero,
valorizzazione e conservazione attiva dei caratteri agricoli e degli impianti
delle aree boscate, compresa l'individuazione delle aree ove, sulla base di
un'adeguata analisi agrotecnica-forestale e paesaggistica, risulti necessario
ampliare, modificare e riordinare l'estensione delle stesse;
b) stabilire
opere e/o oneri di compensazione ambientale connessi alla dimensione degli
interventi di trasformazione ed alla estensione della aree di miglioramento
compensativo, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree
boscate ed all’impianto di filarie e siepi arbustive, definendone le modalità
di realizzazione e/o corresponsione;
c) individuare
gli interventi infrastrutturali, viabilistici e di servizio necessari per
un'ordinata organizzazione della fruizione e dell'accessibilità pubblica,
tenendo conto che le singole opere e manufatti devono risultare compatibili con
i caratteri ambientali ed ecologici della zona; gli interventi dovranno essere
distinti in relazione ai diversi modi di accesso (pedonale, ciclabile,
veicolare) valorizzando in particolare le escursioni e la mobilità non
motorizzata;
d) individuare,
nelle aree che sono state oggetto di interventi di trasformazione e
modificazione dell'assetto agricolo ed idrogeologico, le modalità di ripristino
ambientale, con il recupero sia ai fini agroforestali, che sociali, ricreativi,
sportivi e ricettivi, questi ultimi nel rispetto delle norme successive;
e) attribuire
agli edifici esistenti gli indici, le prescrizioni e le destinazioni d'uso
compatibili con l'assetto generale e vocazioni specifiche della zona, con il
prioritario mantenimento e salvaguardia dell'attività agricola in essere;
f) individuare
le aree e gli immobili per i quali gli interventi potranno essere ammessi con
intervento edilizio diretto, con la precisazione delle destinazioni d'uso delle
singole aree e l'individuazione delle unità d'intervento con indicazione delle
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
g) individuare
gli immobili da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con
particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti
d'interesse generale.
63.04 Disciplina funzionale
Nelle aree di cui al presente
articolo, la precisazione delle singole destinazioni d'uso sarà effettuata dai
PPE con riferimento alle seguenti attività:
a) attività
agricole e silvo-pastorali, con riferimento all'art. 60 e 61 delle presenti
NdA. ed alle norme dell'art. 25 della Lur 56/77 e s.m.i., limitatamente agli
usi E1.1, E1.2, E1.3, E1.5, C1.7; le attrezzature per gli usi E1.6 per il
ricovero e allevamento di animali domestici sono ammesse limitatamente alle
aree pubbliche adiacenti all’attuale canile sanitario in Strada del Piaggio e
nel comparto del PPE a nord della SS. 341;
b) attività
ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto e compatibili con i
caratteri ambientali della zona, quali maneggi e centri ippici, aree attrezzate
per il golf, centro di nuoto, campi per la disciplina sportiva del tennis,
calcio, pallavolo, ecc.; sono escluse attività connesse alla motorizzazione,
nonché il rimessaggio di caravan, roulottes e simili, anche a cielo aperto;
c) attività agrituristiche
ed attività terziarie, ricettive alberghiere ed extralberghiere connesse alle
attività ricreative (usi A1.2, B1, C1.1 limitatamente alle unità di vicinato,
C1.3, E2;
d) eventuali residenze turistiche sono ammesse nei
limiti del 20% della capacità insediativa di cui ai successivi commi.
Negli ambiti di cui al presente
articolo non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Seveso, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999
e s.m.i.
63.05 Parametri urbanistici,
edilizi, ambientali
a) Negli
interventi relativi ad attrezzature ed infrastrutture a servizio
dell'attività agricola, ivi comprese le residenze dell'imprenditore e/o del
conduttore, valgono le norme di cui al precedente art. 59, ivi comprendendo in
tali attività anche quelle relative agli allevamenti di animali di campagna.
b) Il dimensionamento delle aree da destinare a
nuove attività ed attrezzature ricettive, ricreative, sportive e del tempo
libero all'aperto, é fatta in sede di PPE, tenendo conto delle seguenti
modalità :
- prioritariamente devono
essere recuperate e riqualificate le aree attualmente destinate alla
coltivazione di cave e ad usi di deposito e nelle quali sono in corso, o sono
dismesse, attività che non abbiano un'adeguata compatibilità con il contesto
(quali circuiti motorizzati, discariche, ecc.);
- le nuove volumetrie da
destinare ad attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere, esercizi
pubblici, servizi ed attrezzature per le attività ricreative (quali club-house, dormy- house, locali di
ristoro e di accoglienza) devono essere contenute nell'indice di densità
territoriale Ut = 0,005 mq/mq., calcolato sull'intera estensione della zona o
sub-zona assoggettata a PPE; le volumetrie realizzabili saranno assegnate dal
PPE alle singole zone d'intervento e di specifica destinazione d'uso,
indipendentemente dai riferimenti fondiari che hanno concorso alla
determinazione della capacità insediativa;
- deve essere prioritariamente
previsto il recupero e la riqualificazione di volumi esistenti; sono sempre
ammessi gli interventi a servizio dell'attività agricola nel rispetto delle
norme di cui all'art. 59; sono sempre ammessi, indipendentemente dai limiti
volumetrici, edifici e locali tecnici per il ricovero delle attrezzature e del
mezzi a servizio della gestione e manutenzione delle aree;
- in tutte le aree deve essere
prevista un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici e/o d'uso pubblico,
dimensionati in relazione all'utenza prevista; le eventuali attrezzature
ricettive dovranno dotarsi di aree di parcheggio pubblico o d'uso pubblico
alberato non inferiore al 100% della Sul; in sede di PPE dovranno essere
individuate le aree da attrezzare per la sosta anche a servizio
dell'escursionismo e della mobilità pedonale nel Parco del Ticino;
- H max =
10,00 mt; sono esclusi dai limiti d'altezza le strutture e sovrastrutture
destinate alle attività agricole e/o sportive e ricreative nei limiti
strettamente necessari;
- Rc = 50%
dell'area asservita agli insediamenti ammessi;
- Dc >
1/2 H, con un minimo di 5,00 mt;
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48;
- prescrizioni
particolari sono stabilite in sede di P.P.E.
63.06 Sino alla formazione del PPE, sulle aree e
sugli immobili in esso compresi sono ammessi, purché conformi agli indirizzi
normativi della scheda d'ambito SA 18 ed alle norma dell'art. 25 del Piano
Territoriale Regionale "Ovest Ticino":
- gli
interventi previsti dall'art. 59 e 60 a servizio dell'attività agricola;
- gli
interventi previsti all'art. 66 per gli edifici residenziali sorti in area
agricola;
- gli
interventi di pubblico interesse di cui all'art. 43, 44, 45 (verde, servizi ed
attrezzature di interesse comunale e generale) e 54, 55, 56 (rete e impianti
tecnologici)
- gli
interventi strettamente necessari alla coltivazione ai fini estrattivi nelle
aree già oggetto di specifica convenzione e nei limiti temporali in essa
previsti;
- i
ricoveri per attrezzi agricoli con le caratteristiche tecnico-funzionali di cui
dell'art. 40.06.
63.07 Sono inedificabili le aree comprese nella delimitazione dell’area
Pre-parco per le quali l’inedificabilità è stata prevista dall’art. 16, comma 6
delle Norme Generali del PTO Ovest Ticino.