65.01 Per il
reticolo idrografico si fa riferimento alla distinzione operata nella Relazione Geologico-tecnica (elaborato
P7.1) e nella Carta di Sintesi della
Pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
(elaborato P7.2) nei quali sono individuati:
- il reticolo idrografico principale del fiume
Ticino, dei Navigli, dei canali Cavour e Diramatore Vigevano
- il reticolo idrografico minore e ad alveo
naturale
- i fontanili.
65.02 Le fasce di rispetto in applicazione dei minimi stabiliti
dall’art. 29 della Lur 56/77 e s.m.i. e del R.D. 25-07-1904 n°523, tenendo
anche conto delle limitazioni stabilite per la Classe di Pericolosità
geomorfologica IIIa, sono prescritte in:
- mt. 100 per il fiume Ticino
- mt. 25 per i canali Cavour e Diramatore
Vigevano, fatti salvi minori arretramenti cartograficamente indicati in PRG
- mt. 10 per il reticolo idrografico minore e
ad alveo naturale cartograficamente indicato nella Tavole di PRG (Elaborati
P5.a, P6, P7.2)
- mt. 20 attorno alla testa e mt. 100 di
percorso tutti i fontanili attivi e passibili di recupero.
65.03 Nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico:
- sono unicamente ammesse destinazioni a
percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde,
conservazione dello stato di natura, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici
o d'uso pubblico, viabilità di servizio ai lotti, con esclusione degli impianti
di distribuzione del carburante;
- dagli alvei, sponde e difese dalle acque
demaniali come catastalmente individuate, sono vietati in modo assoluto
dall’art. 96 del R.D. 25-07-1904 n°523, gli interventi relativi a:
a. piantagioni e movimento del terreno a distanza
inferiore a mt. 4,00
b. scavi, nuove costruzioni ed ampliamenti a
distanza inferiore a 10,00 mt.
- in assenza di specificazioni cartografiche e
normative del Piano, le distanze di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 sono
intese come minime inderogabili; sono richiamate le specificazioni
interpretative di cui alla Circolare P.G.R. 8-10-1998 n°14/LAP/PET;
- qualora la fascia di rispetto interessi una
zona edificabile di PRG, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo
degli indici di utilizzazione e la trasposizione dell'edificabilità sulla zona
adiacente avente la stessa destinazione, oltre la linea di arretramento;
- negli ambiti di cui al presente comma non
potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Severo, ovvero ricadenti nel
campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.
65.04 I territori compresi entro una fascia di mt 150 dalle sponde del
fiume Ticino a dagli argini del canale Cavour, in quanto corsi d’acqua iscritto
nell’elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell’allegato A
alla Lr. 28/89, sono sottoposti alle disposizioni dell’art. 142 del D.Lgs.
42/2004 Codice del Paesaggio; i progetti di iniziativa pubblica o privata delle
opere di qualunque genere, che si intendono eseguire in detti territori, sono
sottoposti al parere della Commissione Regionale per la Tutela dei Beni
Culturali ai sensi dell’art. 10 della Lr 20/1989 e s.m.i.
65.05 Nelle fasce di rispetto dei canali Cavour e Diramatore Vigevano,
in conformità alle previsioni normative SA 21 e SA 32 del vigente Piano
Territoriale Regionale "Ovest Ticino, è inoltre prescritta:
- la salvaguardia ed il miglioramento della
percorribilità lungo i canali, mediante il ripristino delle strade alzaie e
della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale
recupero delle fasce marginali;
- la salvaguardia degli elementi minori di interesse
paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade
alzaie o su fasce contigue ad esse;
- la valorizzazione delle aree pertinenziali
mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei
casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;
- il ripristino della copertura vegetale
preesistente su strade alzaie, ripe, fossati nei casi di interventi di
alterazione della morfologia delle pertinenze;
- la salvaguardia e la tutela dei manufatti di
ingegneria idraulica anche minore, costituenti patrimonio storico e culturale
da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione e
sostituzione;
- la valorizzazione ed il miglioramento delle
connessioni con elementi od aree di interesse ambientale (boschi, corsi d'acqua
naturali, etc...);
- le fasce di rispetto indicate in cartografia
di P.R.G. sono considerate aree di priorità per l'applicazione del Regolamento
CEE 2080/92.
65.06 Nelle
opere di ristrutturazione e completamento della rete idrografica minore ove
siano previsti interventi di rifacimento e/o nuova realizzazione di alvei
naturali o artificiali in trincea o
in rilevato fino a mt 1,00 sono raccomandati manufatti non cementizi (es. fibre
naturali, georeti, geostuoie, etc…); i fianchi di eventuali manufatti
prefabbricati in vista devono essere ricoperti di terreno a scarpa naturale di
pari altezza e per una larghezza non inferiore a mt. 2,50, opportunamente
piantumati con siepi, arbusti e filari alberati scelti tra quelli indicati
all’art. 63.04.