Art.
66 Edifici adibiti ad usi extra agricoli
sorti in area agricola
66.01 Nelle aree con edifici residenziali, sorti
in area agricola, si applicano le seguenti norme:
a) sono ammessi gli usi abitativi A1 e i
fabbricati accessori dell’art. 13.08
b) sono ammessi gli interventi di MO, MS, RC, RE; sono sempre ammessi
gli interventi di recupero e trasformazione dei rustici nel rispetto delle
norme della L.R16/2018 art 7e s.m.i. e dalla Circolare 4/AMB
16/05/2019; gli ampliamenti degli alloggi esistenti sono ammessi nella
misura di 50 mq. di Sul per Ui;
nel caso di abitazioni unifamiliari esistenti é
ammesso l'ampliamento e/o sopraelevazione al fine di aggiungere una nuova unità
immobiliare pari all'esistente e solo qualora ciò si renda necessario per le
esigenze del nucleo familiare; negli edifici in condizioni degradate o che
ricadono in fasce di rispetto o di vincolo sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione della Sul esistente esternamente al perimetro delle
fasce o del vincolo stesso con pari Sul e con gli eventuali ampliamenti ammessi dal
presente comma.
c)Parametri
- Numero
piani: 2 fuori terra + sottotetto abitabile
- Rc = 50% Sf; per gli interventi
di cui alla L.R. 16/2018 art. 7 e s.m.i.Rc=40%
- Ip = 30%
- D = quella
prescritta all’art. 28.07 punto 3 a)
- Dc = 5.00
mt
- Ds >
10,00 mt e con i minimi dell’art. 48
d) tutti gli interventi
di cui al presente comma si attuano con IED.
66.02 RC, RE nonché ampliamento nei limiti del 100% della Sc
esistente con un massimo di 300 mq, ivi comprendendo in tale superficie
l'eventuale nuovo alloggio del custode o del proprietario nei limiti di 120 mq.
di Sul, oltre gli interventi di demolizione e
ricostruzione nei casi previsti al punto b) del precedente comma e nel rispetto
dei seguenti parametri:
- H
= 7,50 mt
-
Rc = 50 %
- D = quella prescritta
all’art. 28.07 punto 3 a)
- Dc = 5.00 mt
-
Ds> 10,00 mt e con i minimidell’art. 48
-
tutti gliinterventi di cui
al presentecomma si attuanocon
IED.