7.01 Il PRG si attua per intervento
edilizio diretto, per intervento
edilizio convenzionato o per intervento
indiretto secondo quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
7.02 Per intervento
edilizio diretto IED di attuazione del PRG si intende quello realizzabile
sulla base di Permesso di costruire o Dichiarazione di Inizio Attività; i
Permessi di costruire potranno contenere specifiche prescrizioni, finalizzate
al perseguimento di obiettivi di qualità insediativa, sulla base di adeguate
motivazioni e nel rispetto dei limiti di legge.
7.03 Ove prescritto e necessario, è previsto l’intervento edilizio convenzionato IEC, ove il rilascio del
Permesso di costruire potrà essere subordinato alla stipula di una convenzione
o di un atto d’impegno unilaterale da parte del richiedente come previsto al
comma 5, art. 49 della Lur 56/1977. Possono essere oggetto di
convenzionamento una o più delle seguenti fattispecie:
a) realizzazione e cessione gratuita (o
assoggettamento all’uso pubblico) dei sedimi e delle opere di urbanizzazione
primaria previste del Piano e/o di quelle necessarie all’insediamento, ivi
comprese le aree destinate a parcheggio e verde di base, entro tre anni dalla
data di rilascio o presentazione della prima istanza edilizia e comunque prima
del rilascio del certificato di agibilità;
b) cessione gratuita o assoggettamento all’uso
pubblico delle aree per urbanizzazione secondaria all’atto del rilascio o
presentazione della prima istanza edilizia, o la loro monetizzazione qualora
ammesso dalla presenti norme;
c) termini e modalità gestionali degli spazi
pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11
d) garanzie finanziarie per l’attuazione degli
obblighi assunti.
7.04 Gli indici
urbanistico-ambientali Ip, A, Ar non si applicano agli interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ad eccezione della ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione RE e Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i..
7.05 Per interventi indiretti di attuazione del PRG si intendono quelli
realizzabili sulla base degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) di
iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o
regionale.
7.06 Gli interventi indiretti
si attuano attraverso SUE assistiti da Convenzione, formati secondo le
previsioni degli elaborati prescrittivi
del PRG, le eventuali indicazioni degli elaborati
programmatici e sulla base del principio e delle regole della perequazione
urbanistica, ciò in modo da garantire ai proprietari interessati,
indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e
proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti
edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione
comunale.
Nel caso in cui non ci sia
l'adesione di tutti i proprietari delle aree ricomprese nell'ambito di
intervento, la costituzione del consorzio e l'eventuale ricorso all'istituto
del comparto avverranno ai sensi del successivo comma 7.11 e delle disposizioni
vigenti in materia.
E’ ammessa, in base ad oggettive
motivazioni, l’articolazione degli SUE in Unità di intervento o stralci
funzionali, previo coordinamento progettuale ai sensi del successivo art. 7.12,
ove prescritto dai singoli ambiti di intervento; tali stralci funzionali
potranno attuarsi anche a mezzo di IEC alle seguenti condizioni:
- 1. devono essere cedute o sottoposte a vincolo
d’uso pubblico per intero le quantità di aree per urbanizzazioni primarie e
secondarie individuate o prescritte dal Piano anche nel caso in cui
l’intervento proposto non comporti il completo utilizzo della capacità
edificatoria massima ammessa; in tale caso nella convenzione verrà riconosciuta
la disponibilità dell’eventuale residuo edificatorio per futuri interventi,
utilizzabile con successiva variante allo stesso SUE o IEC, o collocabile in
altri lotti o unità di intervento dello SUE o IEC al fine di attuare l’equa
ripartizione delle aree per urbanizzazioni tra le proprietà; sono ammesse
limitate modifiche che non pregiudichino l’attuazione delle previsioni del PRG
sulle rimanenti aree dell’Ambito.
2. ove,
nell’attuazione per stralci delle unità di intervento, la cessione delle aree
per urbanizzazioni primarie e secondarie (verde pubblico, parcheggi, viabilità,
etc…) risulti non equamente ripartita tra le diverse proprietà e/o non risulti
possibile il rispetto delle localizzazioni previste dal PRG, sono stabilite le
seguenti norme:
a) in via prioritaria
devono essere attuate tra le proprietà le necessarie permute e/o compensazioni
che consentano una equa ripartizione tra aree per servizi da cedere o
assoggettare all’uso pubblico e aree edificabili;
b) diversamente,
nell’ambito degli stralci o delle unità di intervento in cui risultino
sottodimensionate le aree per urbanizzazioni, dovranno essere riservate aree
corrispondenti al residuo urbanizzativo nella proporzione complessivamente
prescritta dal PRG o dallo SUE, da destinare:
- in via prioritaria
alle compensazioni tra le proprietà come al precedente punto a)
- alla cessione al
Comune, il quale ne disporrà per favorire la cessione delle aree dagli altri
ambiti o le potrà alienare, al fine di acquisire le aree per urbanizzazioni
residue previste dallo SUE.
7.07 In caso di inerzia da parte dei
proprietari o in caso di mancata costituzione dell’eventuale consorzio del SUE,
nonostante formale invito da parte del Comune, il Comune stesso potrà procedere
alla formazione di un SUE di iniziativa pubblica, di un Comparto di intervento
o di un PECO (in questo ultimo caso previa inclusione in un PPA di cui al
successivo comma), ai sensi della Lur 56/77.
7.08 L’attuazione del PRG potrà essere
regolamentata dal Programma pluriennale
di attuazione (PPA) ai sensi dell’Art. 36 e 37 della Lur 56/1977, tenuto
conto dell’Art. 20 della legge 136/99 ed in relazione al Piano triennale delle
Opere pubbliche di cui al D.lgs 50/2016
e s.m.i..
7.09 In tutti gli Ambiti della Città della trasformazione di cui al
successivo Capo IV, Titolo II, qualora l’Amministrazione comunale intendesse anticipare l’attuazione sulle aree destinate a Vs e AV tali
aree potranno essere acquisite mediante esproprio per pubblica utilità o cedute
gratuitamente (mediante convenzione con il Comune) dai privati che intendano
rimanere titolari dei relativi diritti edificatori assegnati dalla presente
disciplina di PRG ed utilizzare successivamente tali diritti. In tali aree
l’intervento potrà essere diretto da parte del Comune o mediante permesso di
costruire, eventualmente assistito da convenzione, se finalizzato alla
realizzazione di viabilità, verde e attrezzature pubbliche e di uso pubblico,
nonché agli interventi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle
norme di Ambito.
7.10 Con specifica deliberazione consiliare, sulla base di motivate
considerazioni, possono sempre essere introdotte nuove porzioni di territorio
da sottoporre a SUE o modificate le delimitazioni vigenti, fermi restando
indici e prescrizioni urbanistiche, ambientali e dotazione di servizi.
7.11 Al fine di dare attuazione alle previsioni del Piano e/o per ottenere
il completamento delle opere di interesse pubblico, il Comune può ricorrere
alle procedure previste dall’art. 46 della Lur 56/77 e s.m.i. attraverso la
delimitazione di comparti di intervento e
di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
Ai sensi dell’art. 27 della Ln
n°166 del 1-08-2002, il consorzio dei proprietari ai fini della presentazione
al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento, è costituito dalla
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale;
ad esso si applicano le procedure delle norme di legge suddette, con
particolare riferimento all’avvio da parte del Sindaco della procedura di
diffida ai proprietari non aderenti e all’eventuale procedura espropriativa.
7.12 Al fine di conseguire un disegno urbanistico e architettonico
unitario ed un’efficacia funzionale, negli ambiti di trasformazione edilizia ed
urbanistica della Città Consolidata e della Città della Trasformazione, il
Comune potrà dotarsi di un progetto
urbanistico di coordinamento. Esso costituisce una proposta generale
progettuale non avente valore di piano attuativo e può essere predisposto dal
Comune oppure da uno o più proprietari o aventi diritto rappresentanti almeno
il 50,01% dell’edificabilità complessiva ammessa per tale Ambito. Dovrà in
questo caso essere garantito il rispetto, pro quota dei singoli proprietari, di
tutti gli indici, parametri, oneri e prescrizioni previsti per l’Ambito.
Qualora il Comune
faccia proprio tale progetto di coordinamento progettuale, esso diventa
riferimento e/o guida nei confronti della successiva elaborazione degli SUE o
IEC e delle relative convenzioni. I tempi per l’elaborazione ed approvazione
degli SUE o IEC relativi alle singole Unità di intervento, dopo l’assunzione da
parte del Comune dei documenti relativi al coordinamento progettuale, possono
essere diversi e separati.
Per quanto
attiene ai contenuti e agli aspetti procedurali del progetto urbanistico di coordinamento si prevede quanto segue:
-
gli elaborati, anche con riferimento
agli schemi esemplificativi della Tav. 6 “Rappresentazione
esemplificativa dell’impianto urbanistico proposto per i nuovi ambiti di
insediamento residenziale e integrato” contenuta nell’Elab. I1 - Relazione
Urbanistica di Piano, dovranno rappresentare il nuovo assetto delle aree di
trasformazione con particolare riferimento all’unità e continuità nell’impianto
delle aree per servizi, verde pubblico e privato, della rete della viabilità
principale e locale, degli spazi della pedonalità di quartiere, delle infrastrutture
tecnologiche necessarie, sviluppando modelli insediativi di adeguata
sostenibilità ambientale e funzionale;
- le previsioni dovranno
essere rappresentate in una o più planimetrie di scala non inferiore a 1:1.000
con la delimitazione dei comparti di intervento o dei sub ambiti di attuazione
da sottoporre a SUE, la rete della viabilità pubblica e la localizzazione delle
aree per servizi costituenti l’armatura principale, l’assegnazione delle aree
da reperire e le Sul assegnabili a ciascun ambito attuativo;
- il progetto, previo
confronto con le proprietà ricadenti nell’ambito di intervento, potrà essere
approvato con deliberazione di Giunta con la quale potranno essere stabiliti
anche gli indirizzi e i criteri per i successivi sviluppi attuativi.
7.13 Tutti gli interventi trasformativi del territorio,
indipendentemente dalle destinazioni d’uso previste, dovranno osservare le
prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; si specifica che
sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica prevalgono le
limitazioni degli elaborati geologici, nonché il rispetto delle prescrizioni
delle schede geologico-tecniche contenute nell’Elab.P7.1-Relazione
Geologico-Tecnica.
7.14 Si prescrive che nelle aree individuate nelle fasce di
rispetto spondale del Canale Cavour, Diramatore Vigevano e del reticolato
idrografico secondario, la classe IIIA ivi presente è da intendersi quale
vincolo di inedificabilità assoluta in cui non è consentita la realizzazione di
alcuna nuova edificazione anche a seguito dell’eventuale minimizzazione del
rischio e/o della verifica puntuale delle condizioni di pericolosità idrogeologica.”