70.01 La
destinazione d’uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti
principi:
a) commercio
al dettaglio: è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle
localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie
di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio
urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di
vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle
attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al
commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’art. 26, primo comma, lettera f) della
Lur 56/1977 e s.m.i., come sostituita dalla Lr sul commercio, sono compresi nella
destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato e le attività
terziarie al servizio della persona;
b) commercio
all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle
attività produttive industriali, artigianali e commerciali.
70.02 La
destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti
commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui
all’art. 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli
articoli 23, 25, 26 e 27 della D.C.R. 191-43016 del 20-11-2012.