81.01 Si
ribadisce che su tutto il territorio comunale non sono ammessi:
- prelievi non autorizzati di acque
superficiali non autorizzati dai titolari della relativa derivazione d’acqua
pubblica
- prelievi non autorizzati di acque sotterranee
- scarichi non autorizzati di acque o reflui
nei corpi idrici superficiali
- dispersioni non autorizzate di acque o reflui
sul suolo e nel sottosuolo
- stoccaggi non autorizzati di rifiuti
- stoccaggi non autorizzati di materiali inerti
provenienti da scavi e demolizioni.
81.02 Gli
innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa
asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in
modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche
nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti
provocati.
81.03 Lungo gli
alvei dei corsi d’acqua e sulle fasce spondali:
- non sono ammesse coperture dei corsi d’acqua,
salvo che per opere di attraversamento viabilistico
- per le opere di attraversamento è sempre
prescritta la tipologia “a rive piene”
cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari
- non sono ammessi manufatti in materiali
sciolti
- non sono ammesse recinzioni o muri di cinta
attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d’acqua che
peggiorino la stabilità delle sponde stesse , che restringano le sezioni di
deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque
- non sono ammessi accumuli di scarti vegetali
provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini
- con riferimento agli obblighi previsti dagli
art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli
alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le
zone di pertinenza dei corsi d’acqua.
81.04 Nelle aree individuate dalle fasce di
rispetto spondale del Canale Cavour, Diramatore Vigevano e del reticolato idrografico secondario, la
classe IIIA ivi presente è da intendersi quale vincolo di inedificabilità
assoluta in cui non è consentita la realizzazione di alcuna nuova edificazione
anche a seguito dell’eventuale minimizzazione del rischio e/o della verifica
puntuale delle condizioni di pericolosità idrogeologica.