85.01 La Classe
IIIa identifica porzioni di territorio con pericolosità geomorfologica da media
- moderata ad elevata, per fenomeni legati alla dinamica fluviale. Sono aree
inedificate che presentano caratteristiche geomorfologiche che le rendono
inidonee a nuovi insediamenti.
85.02 Tale
classe è applicata alle fasce A e B del P.A.I., sino al limite esterno delle
aree allagate dalla piena dell’ottobre 2000.
85.03 Ancora in
Classe IIIa sono state ascritte: le aree boscate ad acclività medio-elevata
(scarpata del terrazzo morfologico principale); le aree naturalmente ribassate
rispetto alla pianura circostante, classificate dal P.A.I. in fascia B; tutta
la porzione restante della zona di fondovalle, dal limite esterno delle aree
allagate in occasione della piena di ottobre 2000 sino al piede del terrazzo
morfologico classificata dal P.A.I. in classe B; le scarpate di cava non più
attiva (ex cava Dogana).
85.04 Appartengono
sempre alla Classe IIIa le fasce identificate lungo il tracciato di Canale
Cavour e Diramatore Vigevano, ad alveo artificiale e regimati, ed i rami
principali del reticolato idrografico minore ad alveo artificiale e naturale individuati cartograficamente alla Tav.
GEO.2 – Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico. Per
quanto riguarda le aree edificate esistenti, non individuate cartograficamente,
si intende applicata la Classe IIIb2, per cui in seguito alla verifica delle
condizioni locali e dello stato di fatto dei manufatti esistenti, sarà
possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
85.05 Nelle aree
comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti
siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici,
idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a
garantire la fattibilità degli interventi stessi nell’ambito di requisiti di
sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità
esistente:
- le opere previste dal piano territoriale e
quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- le opere pubbliche non altrimenti
localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia,
le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre
attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi;
- le opere attinenti la regimazione e
l’utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni
e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli
Enti competenti;
- le opere attinenti le sistemazioni
idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di difesa esistenti;
- l’eliminazione di eventuali tratti coperti
dei corsi d’acqua e l’ampliamento delle tombinature;
- le attività estrattive autorizzate ai sensi
della L.R. 22/11/78, n. 69;
- le piantumazioni secondo le disposizioni
legislative vigenti, con particolare riferimento al Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali; il mantenimento delle limitate attività agricole in atto; le attività
colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- la recinzione dei terreni purché le opere non
modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene
eccezionali.
85.06 Per
quanto riguarda gli edifici isolati evidenziati dalla cartografia nella zona di
fondovalle del fiume Ticino, si applicano le limitazioni previste alla classe
IIIb4, per cui si rimanda all’art 86.
85.07 Circa le
scarpate dell’area di cava si precisa che le condizioni attuali di stabilità
hanno determinato l’attribuzione della Classe IIIa; trattandosi di
modificazioni antropiche anche la conseguente classe di pericolosità è legata
alle condizioni attuali, condizioni che possono mutare in funzione degli
interventi di sistemazione e recupero dell’area, già previsti dal vigente Piano
Particolareggiato Esecutivo dell’Area Pre Parco. Gli interventi di messa in
sicurezza e stabilizzazione delle scarpate determineranno l’eliminazione del
rischio e quindi successive variazioni nella classificazione di pericolosità
geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica.
85.08 All’interno
della fascia A del P.A.I. si applicano tutte le limitazioni previste dall’art.
29 delle NdA del P.A.I., e più precisamente:
- le attività di trasformazione dello stato dei
luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale
- l’installazione di impianti di smaltimento
rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il
deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di
qualsiasi genere
- le coltivazioni erbacee non permanenti ed
arboree per un’ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda.
Sono invece
consentiti:
- i cambi colturali
- gli interventi per la ricostituzione degli
equilibri naturali alterati e per l’eliminazione, per quanto possibile, dei
fattori incompatibili di interferenza antropica
- le occupazioni temporanee se non riducono la
capacità di portata dell’alveo
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio
di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui
- la realizzazione di accessi per natanti alle
cave di estrazione ubicate in golena
- i depositi temporanei conseguenti e connessi
ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del
materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal
dispositivo di autorizzazione
- il miglioramento fondiario limitato alle
infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia.
85.09 All’interno
della fascia B valgono le limitazioni previste dall’art. 30 delle NdA del PAI.
Più precisamente sono vietate le seguenti attività:
- interventi che comportino una riduzione della
capacità di invaso
- installazioni di impianti di smaltimento
rifiuti, incluse le discariche pubbliche e private, il deposito a cielo aperto,
anche se provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere
- in presenza di argini interventi o strutture
che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti
che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.
Sono
consentiti:
- interventi di sistemazione idraulica
- depositi temporanei connessi all’attività
estrattiva autorizzati ed agli impianti di trattamento del materiale estratto
in loco
- impianti di trattamento acque reflue, qualora
sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle
fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti.