ART. 10 - NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE

1     Le acque meteoriche raccolte da gronde e canalizzazioni debbono essere smaltite come segue :

a)  in opportuni pozzi perdenti;

b) in vasche di raccolta ed utilizzate per l'irrigazione delle aree a verde privato, ad orto od a colture intensive se esistenti;

c) addotte con canalizzazione privata o consortile al più vicino corso d'acqua dotando l'immissione di un opportuno dissipatore di energia.

2     Tutte le acque di rifiuto domestiche e cloacali degli insediamenti civili e produttive devono essere addotte alla rete di fognatura nera comunale, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 319/1976 e s.m.i..

3     Ove, per circostanze ritenute congrue dal Comune, si riconosca l'impossibilità di addurre le acque di rifiuto alla fognatura comunale, esse dovranno essere trattate in un idoneo impianto di depurazione.

4     L'Amministrazione promuoverà, ove del caso, la formazione di depuratori consortili corrispondenti ad un vasto bacino di utenza.

5          Nel caso in cui venga ammesso un impianto di depurazione le acque in uscita, trattate nel rispetto della legge 152/2006. e della normativa integrativa regionale in esecuzione della precitata legge, dovranno essere addotte con idonea canalizzazione fino al corso d'acqua più vicino.

6          Per ogni edificio di nuova costruzione, riedificato o ristrutturato, dovranno essere realizzate vasche di “ prima pioggia” adeguatamente dimensionate; quanto sopra al fine di consentire di ridurre fenomeni di sovrappressione sulle fognature esistenti e la creazione di riserve di acqua per irrigare le proprietà private, evitando con ciò il ricorso all’utilizzo di acqua potabile.

7      Al fine di contenere la percentuale delle superfici impermeabilizzate, nelle aree di nuovo impianto  almeno la metà (1/2) dell’area scoperta dei lotti residenziali ed 1/3 dell’area scoperta dei lotti produttivi, terziari, commerciali ed artigianali dovrà essere permeabile (autobloccanti forati, ghiaia, verde,…).