ART. 11 - UTILIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO

1     In tutto il territorio comunale, l'utilizzazione del sottosuolo a scopo edificatorio é soggetta, oltre che alle disposizioni generali ed a quelle sulle destinazioni d'uso fissate per ogni ambito normativo, alle seguenti  disposizioni :

a)  L'eventuale area libera sovrastante la soletta di copertura dovrà essere sistemata, per la parte non necessaria a spazi di manovra e di sosta, a verde;

b) é data facoltà al Responsabile del procedimento - sentita la Commissione Edilizia - di consentire nei singoli casi l'emergere della costruzione interrata dal piano di progetto, esclusivamente quando sussistano ragioni funzionali od estetico-ambientali che lo richiedano - in misura non superiore a centimetri 50 e con limite massimo del 65% di superficie coperta - escludendo tale emergenza dal computo del volume edilizio, nonché dall'obbligo delle distanze dai confini, restando comunque confermata la necessità di rispetto delle norme inerenti le prescrizioni previste dal Codice Civile in relazione alla distanza dei fabbricati dal confine.