ART. 12 - RECINZIONI  DI  PROPRIETA'

1     RECINZIONI ESISTENTI

       Nel centro storico, nel centro urbano e nelle aree di valore ambientale non é ammessa la demolizione delle recinzioni e dei muri di cinta in pietra e/o mattoni, né la modifica delle caratteristiche architettoniche degli stessi.

       L'apertura di nuovi accessi pedonali o carrai nelle recinzioni e muri suddetti é ammessa purché risulti compatibile rispetto agli elementi tipologici, formali, strutturali ed ambientali esistenti.

2     NUOVE RECINZIONI

2a      Nel centro storico e nelle aree di valore ambientale sono ammesse nuove recinzioni :

- costruite in muratura di pietra se prospettanti strade e/o spazi pubblici;

- costruite in muratura di pietra o in altro materiale consono all'ambiente se poste a divisione di proprietà private.

  Sono comunque vietate recinzioni realizzate in cls. prefabbricato.

2b      Fatte salve le disposizioni che precedono, nelle aree residenziali, nelle aree destinate ad impianti produttivi ed in quelle agricole, tutte le recinzioni prospettanti strade e/o spazi pubblici devono essere a "giorno" su basamento in muratura o cls di altezza non superiore a 0,80 mt. ed altezza totale non superiore a mt. 1,70. Non sono ammesse recinzioni in cls prefabbricato su strade e/o spazi pubblici.

2c      Lungo le stradi comunali e vicinali per le quali non esistono specifiche prescrizioni cartografiche, le nuove recinzioni devono distare, fatte salve le maggiori misure già esistenti in loco, almeno mt. 3,00 dal confine stradale. La fascia di terreno compresa fra il ciglio strada e la nuova recinzione é soggetta a servitù di pubblico passaggio.

2d      E' data facoltà al Sindaco, in occasione di interventi edilizi nelle aree urbanizzate o urbanizzande, di imporre, sulla base di motivate esigenze ed anche in assenza di S.U.E., la rettifica di allineamenti stradali con conseguente modifica ed arretramento delle recinzioni.

2e      Nelle aree di nuovo impianto residenziali e dove possibile - a discrezione della Amministrazione Comunale - nelle aree di completamento esterne al centro urbano, i cancelli carrai devono essere arretrati di mt. 5,00 dal filo recinzione; deve essere inoltre garantito, al di fuori della sede stradale, di fianco all'ingresso carraio ed esterno alla costruenda recinzione, un posto macchina per ogni unità abitativa.

2f       La costruzione di nuove recinzioni è ammessa esclusivamente mediante specifico Permesso di costruire gratuito o Denuncia di inizio attività  previa presentazione dei seguenti elaborati :

- estratto elaborato del P.R.G.C.;

- estratto di mappa scala 1:2000 o 1:1000;

- elaborato grafico, debitamente quotato, almeno in scala 1:500 riportante l'esatto stato di fatto dell'appezzamento da recingere e degli appezzamenti limitrofi con specifiche indicazioni quotate delle sedi stradali, manufatti, fabbricati, ecc.;

- particolari costruttivi della costruenda recinzione con l'indicazione dei materiali previsti.

2g      Si applicano le prescrizioni in materia stabilite del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.