1 I
proprietari e gli altri soggetti titolari di un diritto reale comportante l'uso
dell'immobile e delle relative pertinenze sono obbligati a mantenere gli stessi
nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente.
2 Il Sindaco ha
facoltà di ordinare agli obbligati l'esecuzione delle opere necessarie per il
mantenimento del decoro predetto.
3 Nelle aree di
centro storico e di centro urbano tutte le nuove costruzioni ed i rifacimenti
dei tetti o dei loro manti di copertura, devono essere effettuati in
"lose", anche quando il precedente manto era costituito da altro tipo
di materiale.
4 Nei nuclei
frazionali e zonali ove esiste un raggruppamento significativo di edifici con
tetti in "lose" - relativamente ai fabbricati principali (esclusi
quindi i piccoli fabbricati accessori) - le nuove costruzioni ed i rifacimenti dei
tetti o dei loro manti di copertura, devono essere effettuati in
"lose", anche quando il precedente manto era costituito da altro tipo
di materiale.
Gli interventi
edilizi, da realizzare nell’ambito del concentrico cittadino, dei nuclei
frazionali e zonali come individuati al comma precedente, inquadrabili in una qualsiasi delle categorie definite
dal precedente art. 8, debbono prevedere l’eliminazione, con idonei
accorgimenti, di qualsiasi possibilità di appoggio, intrusione e nidificazione
dei colombi. L’eventuale realizzazione di elementi architettonici decorativi
deve avvenire secondo i criteri di cui al capoverso precedente. Per
quanto non espressamente indicato valgono i contenuti del Regolamento edilizio.