ART. 13 - DECORO DELL'AMBIENTE EDIFICATO

1     I proprietari e gli altri soggetti titolari di un diritto reale comportante l'uso dell'immobile e delle relative pertinenze sono obbligati a mantenere gli stessi nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente.

2     Il Sindaco ha facoltà di ordinare agli obbligati l'esecuzione delle opere necessarie per il mantenimento del decoro predetto.

3     Nelle aree di centro storico e di centro urbano tutte le nuove costruzioni ed i rifacimenti dei tetti o dei loro manti di copertura, devono essere effettuati in "lose", anche quando il precedente manto era costituito da altro tipo di materiale.

4     Nei nuclei frazionali e zonali ove esiste un raggruppamento significativo di edifici con tetti in "lose" - relativamente ai fabbricati principali (esclusi quindi i piccoli fabbricati accessori) - le nuove costruzioni ed i rifacimenti dei tetti o dei loro manti di copertura, devono essere effettuati in "lose", anche quando il precedente manto era costituito da altro tipo di materiale.

Gli interventi edilizi, da realizzare nell’ambito del concentrico cittadino, dei nuclei frazionali e zonali come individuati al comma precedente, inquadrabili  in una qualsiasi delle categorie definite dal precedente art. 8, debbono prevedere l’eliminazione, con idonei accorgimenti, di qualsiasi possibilità di appoggio, intrusione e nidificazione dei colombi. L’eventuale realizzazione di elementi architettonici decorativi deve avvenire secondo i criteri di cui al capoverso precedente. Per quanto non espressamente indicato valgono i contenuti del Regolamento edilizio.