ART. 14  -  PERTINENZE

1     Negli ambiti normativi di Centro Urbano, nelle aree di completamento esterne al centro urbano, nelle aree residenziali di nuovo impianto e nelle aree agricole - con esclusione delle aree agricole di protezione naturale e delle aree agricole speciali - sono ammesse piccole costruzioni pertinenziali uso autorimessa, addossate o non ai fabbricati principali, aventi unitariamente una superficie utile non superiore a mq. 25 per ogni unità abitativa e sempreché non esistano nel fabbricato o nell'area di pertinenza altri locali a tale uso destinati.

2     Tali costruzioni pertinenziali, di altezza massima di mt. 3,00, misurata al piano di imposta della copertura, non rientrano nel computo del volume, ma rientrano nel rapporto di copertura ammissibile (come prescritto in precedenza all’art. 5, punto 11), e devono essere costruite con le caratteristiche tipologiche ed i materiali consoni all'ambiente che l'Amministrazione Comunale prescriverà.

3     Le suddette costruzioni pertinenziali potranno essere edificate a confine di proprietà, esse sono escluse dalla determinazione della confrontanza tra edifici.