1 Negli ambiti normativi di Centro Urbano,
nelle aree di completamento esterne al centro urbano, nelle aree residenziali
di nuovo impianto e nelle aree agricole - con esclusione delle aree agricole di
protezione naturale e delle aree agricole speciali - sono ammesse piccole
costruzioni pertinenziali uso autorimessa, addossate o non ai fabbricati
principali, aventi unitariamente una superficie utile non superiore a mq. 25
per ogni unità abitativa e sempreché non esistano nel fabbricato o nell'area di
pertinenza altri locali a tale uso destinati.
2 Tali costruzioni pertinenziali, di altezza
massima di mt. 3,00, misurata al piano di imposta della copertura, non
rientrano nel computo del volume, ma rientrano nel rapporto di copertura
ammissibile (come prescritto in precedenza all’art. 5, punto 11), e devono
essere costruite con le caratteristiche tipologiche ed i materiali consoni all'ambiente che l'Amministrazione
Comunale prescriverà.
3 Le suddette costruzioni pertinenziali
potranno essere edificate a confine di
proprietà,
esse sono escluse dalla determinazione della confrontanza tra edifici.