1 Il P.R.G. definisce Centro Urbano (C.U.) la
porzione di territorio perimetrata nella planimetria 1:5000 allegata alle
presenti Norme e formata dal Centro Storico (delimitazione ex art. 81 L.R.
Piem. 56/77 e s.m.i.) ed alle aree ad esso limitrofe.
2 Il Centro Urbano viene individuato dal
P.R.G., nel suo insieme come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge
5/08/1978, n. 457.
3 All'interno del Centro Urbano il P.R.G.
individua :
a) gli edifici vincolati ai sensi della legge
1089/39 e cioè :
- chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista e
campanile
- casa Demaria in Piazzetta della Madonna n. 3/4
(affreschi XVI sec.)
- casa Variglia in Via Confraternita (affreschi
XVI sec.)
- i resti del Castello medioevale
b) gli edifici di interesse storico artistico di
cui agli elenchi predisposti dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici e cioè :
- cappella di S. Croce in Via Marconi, 41
- cappella di S. Rocco in Via Giolitti, 18
- case con portici in Via C. Carle dal n. 48 al
66 e dal n. 71 al n. 89
- case con portici e loggiato in largo C.
Battisti 2/4/6 e Piazza S. Giovanni
- isolato compreso fra Via Carle, Via Terrazzo,
Via Perassi, Via Chiappera
- mercato coperto detto l'Ala
c) gli edifici aventi carattere storico e
documentario di seguito elencati :
- edificio al n. 2/3 di Piazza Garibaldi e n. 25
di Viale Mazzini
- edificio al n. 1 Piazza Garibaldi, n. 1/3 Via
Garibaldi, n. 27 Viale Mazzini
- isolato del palazzo Municipale compreso fra
Piazza S. Giovanni, Via Dana Borga, Via Roma, Piazza Garibaldi
- edificio ex opera Pia Agnes Roberto in Via Dana
Borga
- edifici con portici in Via C. Carle dal n. 78
al n. 98
- edificio in Viale Stazione 26 (casa Mina)
- Villa Signoretti
- edificio Ex
Ospedale Civile (parte storica), Via Ospedale
- Segheria
Colombatto
4 Allo scopo di mantenere le destinazioni
d'uso in atto e di potenziare le attività terziarie, nel Centro Urbano sono
ammessi i seguenti tipi di insediamenti:
- insediamenti residenziali
- esercizi
commerciali di vendita al dettaglio secondo la seguente distinzione:
all’interno
dell’Addensamento Storico Rilevante A1:
-
I locali posti
al piano terra dovranno essere destinati ad attività commerciali,
terziario-commerciali ed artigianali d’ambito;
-
esercizi di vicinato,
medie strutture con superficie di vendita fino a mq 900 e centri commerciali
con superficie di vendita fino a mq 1500
all’esterno
dell’Addensamento Storico Rilevante A1:
-
esercizi di vicinato
-
locali destinati ad
attività commerciali con un massimo di superficie coperta utile (calcolata
piano per piano di calpestio) mq. 400.
-
locali destinati ad
attività professionali, finanziare, amministrative
-
locali destinati ad
attività ricettive, ricreative, culturali
-
locali destinati ad
attività artigianali di servizio alla residenza
-
attrezzature
pubbliche o riservate ad attività collettive.
5 Sono ammesse modificazioni delle
destinazioni d'uso in atto purché rientrino fra quelle sopra elencate.
6 Gli interventi edilizi nel Centro Storico
sono finalizzati
alla conservazione e valorizzazione dell’omogeneità insediativa e tipologica,
attraverso la riproposizione di materiali e tecnologie congruenti,
l’eliminazione delle superfetazioni deturpanti e la ridefinizione dei volumi
consolidati che interferiscono con la corretta lettura dell’impianto urbano
originario. All’interno di questo contesto verrà redatto un P.P. di area che
specificherà in schede prescrittive per ogni singolo isolato, gli interventi
ammissibili generali, attuabili prevalentemente con Denuncia d’Inizio Attività
(D.I.A.). Nelle more dell’iter di redazione e approvazione di tale P.P. di area
valgono le norme seguenti:
1) Sui fabbricati esistenti, fatta
eccezione per i fabbricati di cui al
precedente 3° comma, sono ammessi gli interventi di categ. I, II, IV, V, VI con
le seguenti precisazioni :
- é sempre consentita la formazione di P.d.R.
- gli interventi di categ. I, II, IV, V e VI di
tipo A sono ammessi anche con intervento diretto
- gli interventi di categ. VI di tipo B richiedono
la formazione di P.d.R. in ambiti da definirsi di volta in volta con il Comune
e comunque estesi a porzioni urbanisticamente significative comprendenti almeno
le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica.
2) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica
(categ. VII)
sono consentiti solo per gli ambiti territoriali all'uopo indicati in
cartografia (Tav. 5 in scala 1:1000). Essi richiedono la preventiva formazione
di S.U.E. con
le seguenti ulteriori prescrizioni:
- non
sono ammesse rettifiche degli allineamenti stradali esistenti;
- l'eventuale
modificazione delle dimensioni plano-volumetriche dell'edificio oggetto
dell'intervento é ammessa previa presentazione di uno studio globale dei fronti
edificati esteso agli edifici limitrofi.
Nelle more di formazione ed approvazione del S.U.E. sui
fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi di categ. I, II, IV.
3) Per gli edifici di cui al precedente 3° comma
del presente articolo, tanto in presenza che in assenza di P.d.R. sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo.
4) Sono vietate le demolizioni sostanziali al di
fuori degli interventi di ristrutturazione urbanistica. Sono ammesse, a scopo
di bonifica delle aree, le demolizioni che riguardano tettoie, bassi
fabbricati, ruderi, latrine esterne, baracche e costruzioni improprie.
E' in facoltà del Responsabile del procedimento
disporre l'esecuzione delle opere necessarie
per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da
incauti interventi.
5) Nel Centro Storico è fatto divieto di
modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti
che, nel loro insieme, costituiscono testimonianza storica, culturale,
tradizionale.
Gli interventi dovranno essere volti alla
migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio
edilizio esistente.
Le aree libere alla data di approvazione
del P.R.G. sono inedificabili, con la sola eccezione di una loro utilizzazione
per fini sociali pubblici.
Le cortine continue devono essere
salvaguardate con mantenimento dei fili stradali in atto, conservazione delle
decorazioni sulle facciate, dei modiglioni e lastre in pietra dei balconi,
delle ringhiere in ferro, delle coperture in lose che devono essere
ripristinate ove fossero già state rimosse. Sono modificabili le tinteggiature
ed i rivestimenti con rimozione dei klinker, dei mosaici, dei cottinovi, degli
intonaci sintetici, ecc.
I serramenti devono essere in legno con
scuri o persiane.
Sono da rimuovere portoni in ferro, infissi
metallici (fatta eccezione per le serrande dei negozi).
6) Nel Centro Storico nella formazione dei P.d.R.
richiesti per la ristrutturazione edilizia di tipo B, non si può superare la
densità territoriale in atto calcolata rispetto al volume esistente ed alla
superficie del lotto edificato o sua parte, ricadente nel perimetro del Centro
Storico.
Per le eventuali parti aggiuntive eccedenti la sagoma
esistente, si devono inoltre rispettare gli allineamenti stradali in atto, i
limiti di altezza e di confrontanza di cui agli art. 8 e 9 del D.M. 2/04/1968,
n. 1444 per le zone di tipo A. L'altezza massima é fissata in m. 11,50.
Negli ambiti assoggettati a ristrutturazione urbanistica si
dovrà osservare una densità territoriale non superiore a quella in atto, fatto salvo l’ambito ricadente nell’isolato n. 17 di
cui alla tavola n. 5 CENTRO STORICO del P.R.G.C., in cui tale parametro sarà
pari a quanto indicato nella tabella 0 di centro storico, fatto salvo il
rispetto dell’art. 23 della LUR 56/77 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.M. 2/4/68 n.
1444.
L'altezza dei fabbricati non potrà superare quella
prevalente di 3 piani f.t.. Le confrontanze fra i fabbricati sono regolate
dall'art. 9 punto 1) del D.M. 2/04/1968, n. 1444.
Gli allineamenti saranno determinati in sede di S.U.E.
I fabbricati prospicienti le piazze potranno essere
porticati.
Ciascun progetto dovrà documentare le preesistenze in tal
senso per un eventuale ripristino.
I caratteri dell'architettura dovranno rifarsi ai modelli
tradizionali con tetto a falde e manto di copertura in pietra (lose); portici
archivoltati.
Per le facciate sono esclusi rivestimenti vetrosi, i
paramano, gli intonaci plastici, i marmi. Le eventuali zoccolature dovranno
essere in lastre regolari di pietra ed in questo caso anche i marciapiedi
dovranno essere in pietra. I piani terreni dovranno essere destinati ad
attività commerciali e terziarie.
7) Per le aree di completamento interne al Centro
Urbano valgono le norme seguenti :
a) per i fabbricati esistenti si richiamano le
disposizioni di cui ai punti 1) 3) 4) del presente articolo.
Al fine di poter valutare al meglio i
caratteri costitutivi da tutelare degli edifici oggetto di interventi edilizi,
unitamente al progetto dovrà essere predisposta una attenta anamnesi storica
dell’edificio.
Nella
formazione dei P.d.R. richiesti per la ristrutturazione edilizia di tipo B si
dovrà rispettare la densità territoriale in atto calcolata rispetto al volume
esistente ed alla superficie del lotto edificato o sua parte, ricadente nel
perimetro dell'area di completamento.
Sono ammesse demolizioni anche totali, solo
in presenza di Piani di Recupero previo un approfondito studio del tessuto
edilizio circostante, per il recupero delle tipologie preesistenti cui il nuovo
manufatto edilizio dovrà conformarsi; gli allineamenti stradali potranno essere
arretrati verso le proprietà, per far posto a sedime stradale e/o marciapiedi,
quando il tratto di strada interessato corrisponde ad un intero isolato.
Interventi
di ristrutturazione urbanistica che riguardino due o più isolati, potranno
essere realizzati mediante la formazione di S.U.E. previa individuazione
dell’area da parte del Consiglio Comunale.
Si dovranno inoltre rispettare i limiti di
confrontanza pari all'altezza del fabbricato con un minimo di m. 10,00 ed i
limiti di altezza di cui al D.M. 2/04/1968, n. 1444 art. 8 punto 2) con un
massimo di m. 10,50 e 3 piani f.t..
b) I lotti
liberi (per lotto libero si intende la e/o le particelle catastali prive di
fabbricati civili secondo le risultanze catastali) sono edificabili previa
formazione di S.U.E.. L'ambito minimo da assoggettare a S.U.E. é rappresentato
dall'area in proprietà del richiedente l'intervento quale risulta alla data di
approvazione del P.R.G. per la parte compresa nell'area di completamento
delimitata dal P.R.G. stesso. Nella parte di Centro Urbano posta a sud della
Via Carle i S.U.E. non potranno essere comunque più di due potendosi
chiaramente evidenziare come elementi separatori di ambiti la Via del Molinetto
e la Via Ghiandone (o delle Combe).
c) Nella formazione di S.U.E. si dovranno
rispettare :
- la densità territoriale massima di mc/mq. 1,00
- la densità fondiaria di mq/mq. 0,70
L'indice di densità territoriale consente il calcolo della
volumetria complessivamente edificabile sull'area assoggettata a S.U.E. mentre
l'indice di densità fondiaria verifica la distribuzione di tale volumetria sui
singoli lotti.
- sono esclusi
dal computo della volumetria, densità territoriale e densità fondiaria , i vani
scale anche se chiusi.
- i limiti di altezza di cui all'art. 8 punto 2)
del D.M. 2/04/1968, n. 1444 con un massimo di m. 10,50 e 3 piani f.t.
- confrontanza pari all'altezza del fabbricato
con un minimo di m. 10,00
- allineamenti stradali fissati dal P.R.G. ovvero
quelli in atto. In difetto sia di indicazioni di P.R.G. che di allineamento in
atto si dovranno osservare le disposizioni dell'art. 9 penultimo comma del D.M.
2/04/1968, n, 1444.
L'estetica degli edifici deve essere particolarmente curata
ed in relazione alle preesistenze si richiede :
- tetto a falde con manto di copertura in pietra
(lose)
- intonaco a civile con tinteggiatura in colori
tenui
- eventuale zoccolatura in lastre di pietra
- serramenti in legno con persiane tradizionali.
8) Nell'area di valore ambientale indicata
dal P.R.G. e comprendente la villa Signoretti ed il relativo parco, non sono
ammesse nuove costruzioni né ampliamenti di quelle esistenti. Per queste ultime
sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria (categ. I) e
straordinaria (categ. II). Qualora i fabbricati esistenti vengano destinati ad
attrezzature pubbliche o private assoggettate all'uso pubblico, possono essere
interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo.
Le alberature esistenti che abbiano
rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell'area,
devono essere conservate e sostituite qualora se ne presenti la necessità, con
essenze analoghe.
Per
gli edifici esterni alla proprietà Signoretti (villa e relativo parco) e
ricompresi nella suddetta area di valore ambientale, qualora sia dichiarata
l’assenza di caratteristiche storico - ambientali e si motivi la necessità di
interventi di recupero che superano il restauro e il risanamento conservativo,
questi potranno essere consentiti con le procedure di cui all’ultimo comma
dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i..