ART. 16 -    CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE NELLE AREE DI COMPLETAMENTO  ESTERNE  AL  CENTRO  URBANO

1     Il P.R.G. definisce aree di completamento esterne al Centro Urbano tutte le aree ricadenti nel perimetro del centro abitato di cui alla deliberazione C.C. n. 27 del 7/04/1978 ed alcune porzioni di territorio a queste funzionalmente connesse.

2     Nelle aree di completamento sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza;

- locali destinati ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio secondo la seguente distinzione:

all’interno dell’Addensamento Storico Rilevante A1:

esercizi di vicinato, medie strutture con superficie di vendita fino a mq 900 e centri commerciali con superficie di vendita fino a mq 1500  

all’esterno dell’Addensamento Storico Rilevante A1:

esercizi di vicinato

- locali destinati ad attività professionali, finanziarie, amministrative;

- locali destinati ad attività ricettive, ricreative, culturali;

- locali destinati ad attività artigianali ammesse sono solo quelle a servizio della residenza il cui esercizio, per l'introduzione di nuovi metodi e/o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato;

- attrezzature pubbliche o riservate ad attività collettive.

3     Sono ammesse modificazioni delle destinazioni d'uso in atto, purché rientrino fra quelle sopraelencate.

4     Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di completamento esterne al C.U. sono ammesse, con intervento diretto: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia di tipo A e B, l'ampliamento e la sopraelevazione. Qualora il volume del fabbricato esistente sia già uguale o superiore alla densità fondiaria ammessa dalle presenti Norme di Attuazione, l'intervento di categ. VI di tipo B é ammesso mediante S.U.E. senza incremento di volume. Comunque gli interventi di categ. IV, V, VI di tipo A e B sono ammessi a condizione che la destinazione d'uso degli edifici prevista dal progetto sia compatibile con l'Ambito urbanistico. A mezzo di S.U.E. sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica previa individuazione dell'area da parte del Consiglio Comunale.

5     Limitatamente ai fabbricati uni e bifamiliari sono consentite le "modifiche interne" (categ. III dell'art. 8) con la precisazione che l'aumento di superficie utile previsto da tale categoria di intervento, può avvenire sia con il riuso di locali esistenti e compresi nel fabbricato, sia con la realizzazione di nuove strutture strettamente collegate al fabbricato stesso. La scelta di una delle predette soluzioni esclude l'altra.

6     Fatta salva la facoltà di proporre strumenti urbanistici esecutivi, i lotti liberi potranno essere edificati anche con intervento diretto.

7     Gli indici urbanistici da rispettare negli interventi edilizi sono :

- densità fondiaria                                                           mc/mq. 0,60

       In presenza di ampliamenti e sopraelevazioni le quantità edificate dei fabbricati esistenti - calcolate come descritto all'art. 5 punto 10 - concorrono al conteggio della densità fondiaria ammissibile.

- limiti di altezza di cui all'art. 8 punto 2) D.M. 2/04/1968, n. 1444 con un massimo di m. 10,50 e 3 piani f.t.

- confrontanza pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10,00

- allineamenti stradali in atto con facoltà del Sindaco di chiedere l'arretramento ai limiti consentiti dall'applicazione del D.M. 2/04/1968, n. 1444 art. 9 penultimo comma, ovvero quelli previsti dal P.R.G.

8     sono esclusi dalla verifica dei parametri edilizi descritti ai punti precedenti, volumetria e densità fondiaria, i vani scale anche se chiusi.

9     Nel caso in cui aree di completamento "esterne al Centro Urbano" risultino confinanti con aree analoghe "interne al Centro Urbano" in presenza di S.U.E che le riunisca tutte o in parte, la quantità di edificazione complessivamente costruibile in sede di S.U.E. dovrà risultare dalla sommatoria delle specifiche quantità di edificazione afferenti alle singole aree nel rispetto degli indici di densità fissati dal P.R.G. per ciascuna area. Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica previa individuazione dell'ambito da parte del Consiglio Comunale.

10   Per l'area di completamento n. 14 le prescrizioni di cui ai commi precedenti vengono integrate dalle seguenti :

-          E' fatto obbligo il ricorso alla ristrutturazione urbanistica per l'ambito delimitato in cartografia ed opportunamente contrassegnato con asterisco, mediante S.U.E.. Al fine di armonizzare l'insediamento con le preesistenze circostanti sia dal punto di vista funzionale (portici, negozi, ecc.) che estetico (tipologia pluripiano) é consentito raggiungere la densità territoriale di 3 mc/mq. e l'altezza massima di m. 18,00.

-          in assenza di S.U.E. o nelle more della sua formazione sui fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi di cat. I e II.

11   Nella porzione di area di completamento n. 23 contrassegnata in cartografia con asterisco, la densità fondiaria é di mq/mq. 0,80, fermi restando tutti gli altri indici urbanistici richiamati nel presente articolo.

12      Nelle porzioni di area di completamento n. 8 e n. 12 espressamente contrassegnate in cartografia con retino scuro, la densità fondiaria è di mq/mq. 0,33, fermi restando tutti gli altri indici urbanistici richiamati nel presente articolo.

13      Nelle porzioni di aree residenziali di completamento n. 12 e 13, prospicienti il lato sinistro della via Cavallotta, gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione  di tipo “B”, dovranno essere oggetto di Permesso di costruire convenzionato che preveda la dismissione di un’area lungo il fronte del lotto della profondità di m. 3,00 da destinare a verde e viabilità pedonale, fatti salvi gli spazi necessari per l’accesso ed il recesso dalla proprietà.