1 Il P.R.G. definisce aree di completamento
esterne al Centro Urbano tutte le aree ricadenti nel perimetro del centro
abitato di cui alla deliberazione C.C. n. 27 del 7/04/1978 ed alcune porzioni
di territorio a queste funzionalmente connesse.
2 Nelle aree di completamento sono ammesse le
seguenti destinazioni d'uso:
- residenza;
-
locali destinati ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio secondo la
seguente distinzione:
all’interno
dell’Addensamento Storico Rilevante A1:
esercizi
di vicinato, medie strutture con superficie di vendita fino a mq 900 e centri
commerciali con superficie di vendita fino a mq 1500
all’esterno
dell’Addensamento Storico Rilevante A1:
esercizi
di vicinato
- locali destinati ad attività professionali,
finanziarie, amministrative;
- locali destinati ad attività ricettive,
ricreative, culturali;
- locali destinati ad attività artigianali
ammesse sono solo quelle a servizio della residenza il cui
esercizio, per l'introduzione di nuovi metodi e/o speciali cautele, non reca
nocumento alla salute del vicinato;
- attrezzature pubbliche o riservate ad attività
collettive.
3 Sono ammesse modificazioni delle
destinazioni d'uso in atto, purché rientrino fra quelle sopraelencate.
4 Sul patrimonio edilizio esistente nelle
aree di completamento esterne al C.U. sono ammesse, con intervento diretto: la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo, la ristrutturazione edilizia di tipo A e B, l'ampliamento e la
sopraelevazione. Qualora il volume del fabbricato esistente sia già uguale o superiore
alla densità fondiaria ammessa dalle presenti Norme di Attuazione, l'intervento
di categ. VI di tipo B é ammesso mediante S.U.E. senza incremento di volume.
Comunque gli interventi di categ. IV, V, VI di tipo A e B sono ammessi a
condizione che la destinazione d'uso degli edifici prevista dal progetto sia
compatibile con l'Ambito urbanistico. A mezzo di S.U.E. sono ammessi interventi
di ristrutturazione urbanistica previa individuazione dell'area da parte del
Consiglio Comunale.
5 Limitatamente ai fabbricati uni e
bifamiliari sono consentite le "modifiche interne" (categ. III
dell'art. 8)
con la precisazione che l'aumento di superficie utile previsto da tale
categoria di intervento, può avvenire sia con il riuso di locali esistenti e
compresi nel fabbricato, sia con la realizzazione di nuove strutture
strettamente collegate al fabbricato stesso. La scelta di una delle predette
soluzioni esclude l'altra.
6 Fatta salva la facoltà di proporre strumenti
urbanistici esecutivi, i lotti liberi potranno essere edificati anche con
intervento diretto.
7 Gli indici urbanistici da rispettare negli
interventi edilizi sono :
- densità fondiaria mc/mq.
0,60
In presenza di ampliamenti e
sopraelevazioni le quantità edificate dei fabbricati esistenti - calcolate come
descritto all'art. 5 punto 10 - concorrono al conteggio della densità fondiaria ammissibile.
- limiti di altezza di cui all'art. 8 punto 2)
D.M. 2/04/1968, n. 1444 con un massimo di m. 10,50 e 3 piani f.t.
- confrontanza pari all'altezza del fabbricato
più alto con un minimo di m. 10,00
- allineamenti stradali in atto con facoltà del
Sindaco di chiedere l'arretramento ai limiti consentiti dall'applicazione del
D.M. 2/04/1968, n. 1444 art. 9 penultimo comma, ovvero quelli previsti dal
P.R.G.
8 sono esclusi dalla verifica dei parametri
edilizi descritti ai punti precedenti, volumetria e densità fondiaria, i vani
scale anche se chiusi.
9 Nel caso in cui aree di completamento
"esterne al Centro Urbano" risultino confinanti con aree analoghe
"interne al Centro Urbano" in presenza di S.U.E che le riunisca tutte
o in parte, la
quantità di edificazione complessivamente costruibile in sede di S.U.E.
dovrà risultare dalla sommatoria delle specifiche quantità di edificazione
afferenti alle singole aree nel rispetto degli indici di densità fissati dal
P.R.G. per ciascuna area. Sono ammessi
interventi di ristrutturazione urbanistica previa individuazione dell'ambito da
parte del Consiglio Comunale.
10 Per l'area di completamento n. 14 le
prescrizioni di cui ai commi precedenti vengono integrate dalle seguenti :
-
E' fatto obbligo il
ricorso alla ristrutturazione urbanistica per l'ambito delimitato in cartografia
ed opportunamente contrassegnato con asterisco, mediante S.U.E.. Al fine di
armonizzare l'insediamento con le preesistenze circostanti sia dal punto di
vista funzionale (portici, negozi, ecc.) che estetico (tipologia pluripiano) é
consentito raggiungere la densità territoriale di 3 mc/mq. e l'altezza massima
di m. 18,00.
-
in assenza di S.U.E.
o nelle more della sua formazione sui fabbricati esistenti sono ammessi
soltanto interventi di cat. I e II.
11 Nella porzione di area di completamento n. 23
contrassegnata in cartografia con asterisco, la densità fondiaria é di mq/mq.
0,80, fermi restando tutti gli altri indici urbanistici richiamati nel presente
articolo.
12 Nelle porzioni di area di completamento n. 8 e n. 12
espressamente contrassegnate in cartografia con retino scuro, la densità
fondiaria è di mq/mq. 0,33, fermi restando tutti gli altri indici urbanistici
richiamati nel presente articolo.
13 Nelle
porzioni di aree residenziali di completamento n. 12 e 13, prospicienti il lato
sinistro della via Cavallotta, gli interventi edilizi di nuova costruzione e di
ristrutturazione di tipo
“B”, dovranno essere oggetto di Permesso di costruire
convenzionato che preveda la dismissione di un’area lungo il fronte
del lotto della profondità di m. 3,00 da destinare a verde e viabilità
pedonale, fatti salvi gli spazi necessari per l’accesso ed il recesso dalla
proprietà.