ART. 17 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE NELLE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO -

 

1     Il P.R.G. definisce di nuovo impianto quelle aree che, inedificate alla data di adozione delle presenti Norme, risultano comprese in un ambito territoriale di futura urbanizzazione. Esse sono indicate nella cartografia di P.R.G. con la lettera C seguita da un numero d'ordine.

2     Le destinazioni d'uso ammesse nelle aree residenziali di nuovo impianto sono le seguenti:

- residenza

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio secondo la seguente distinzione:

all’interno degli Addensamenti Commerciali Urbani minori:

esercizi di vicinato, medie strutture con superficie di vendita fino a mq 900   

all’esterno degli Addensamenti Commerciali Urbani minori:

esercizi di vicinato

- attività artigianali di servizio alla residenza il cui esercizio, per l'introduzione di nuovi metodi e/o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato

- attività professionali, finanziarie, amministrative

- attrezzature pubbliche o di uso pubblico

3     L'edificazione nelle aree residenziali di nuovo impianto potrà avvenire esclusivamente in presenza di strumenti urbanistici esecutivi o Permessi di costruire Convenzionati, come puntualmente precisato dalle presenti Norme.

4     Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà essere esteso all'intero perimetro (L. 167/62).

6     L'area C18 é destinata per una quota minima pari al 40% della volumetria realizzabile, ad Edilizia Convenzionata a norma degli artt. 7 e 8 della L. 10/’77, adottando i parametri edificatori previsti al comma 9 del presente articolo;

7     Nelle aree C gli ambiti urbanistici previsti dal P.R.G.C. potranno essere suddivisi in comparti di intervento con le seguenti ulteriori prescrizioni :

- sia presentata istanza preliminare, giustificativa dell'intervento, soggetta a specifica delibera di Giunta Comunale;

- il progetto del comparto di intervento sia proposto e sottoscritto da tutti i proprietari delle aree ricadenti nel comparto stesso. Le riduzioni previste dal 4° comma dell’art. 5 della Legge Regionale 9.aprile.1996 n°18 trovano applicazione esclusivamente se l’ambito urbanistico previsto dal P.R.G.C. non è suddiviso in comparti di intervento;

- il progetto di viabilità e localizzazione spazi pubblici sia esteso comunque all'intero ambito urbanistico previsto dal P.R.G.C.;

- siano rispettate in percentuale le cessioni di spazi pubblici previste dal P.R.G.C.. Dette cessioni dovranno garantire un organico e razionale collegamento viario delle porzioni di territorio soggetto ad edificazione con gli spazi pubblici già esistenti;

- siano rispettate le distanze minime di edificazione nei confronti di proprietà di terzi non partecipanti al P.E.C..

8     I fabbricati eventualmente esistenti nelle predette aree C e le aree libere ad essi asservite, potranno essere esclusi dallo strumento esecutivo ma in questo caso sui fabbricati stessi saranno consentiti soltanto interventi di categ. I, II, IV, V e VI di tipo A e B. Gli interventi di categoria IV, V, VI di tipo A e B sono ammessi a condizione che la destinazione d'uso degli edifici prevista dal progetto sia compatibile con l'area residenziale di nuovo impianto.

9     Gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno rispettare i seguenti parametri edificatori :

- densità territoriale                                                        mc/mq. 0,60

- densità fondiaria massima                                          mq/mq. 1,00

- altezza massima : per le aree  C10, C15*, C17,

C18, C20                 m.   7,50 e 2 piani f.t.

   per tutte le altre aree C :                                              m. 10,50 e 3 piani f.t.

- confrontanza : altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10,00

- allineamenti : la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale non potrà essere inferiore a m. 6,00.