1 Il P.R.G. definisce di nuovo impianto
quelle aree che, inedificate alla data di adozione delle presenti Norme, risultano
comprese in un ambito territoriale di futura urbanizzazione. Esse sono indicate
nella cartografia di P.R.G. con la lettera C seguita da un numero d'ordine.
2 Le destinazioni d'uso ammesse nelle aree
residenziali di nuovo impianto sono le seguenti:
- residenza
-
esercizi commerciali di vendita al dettaglio secondo la seguente distinzione:
all’interno
degli Addensamenti Commerciali Urbani minori:
esercizi
di vicinato, medie strutture con superficie di vendita fino a mq 900
all’esterno
degli Addensamenti Commerciali Urbani minori:
esercizi
di vicinato
- attività
artigianali di servizio alla residenza il cui esercizio, per l'introduzione di nuovi
metodi e/o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato
- attività
professionali, finanziarie, amministrative
- attrezzature
pubbliche o di uso pubblico
3 L'edificazione nelle aree residenziali di
nuovo impianto potrà avvenire esclusivamente in presenza di strumenti
urbanistici esecutivi o Permessi di costruire Convenzionati, come puntualmente precisato dalle presenti Norme.
4 Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà
essere esteso all'intero perimetro (L. 167/62).
6 L'area
C18 é destinata per una quota minima pari al 40% della volumetria realizzabile,
ad Edilizia Convenzionata a norma degli artt. 7 e 8 della L. 10/’77, adottando
i parametri edificatori previsti al comma 9 del presente articolo;
7 Nelle aree C gli
ambiti urbanistici previsti dal P.R.G.C. potranno essere suddivisi in comparti
di intervento con le seguenti ulteriori prescrizioni :
- sia presentata istanza preliminare,
giustificativa dell'intervento, soggetta a specifica delibera di Giunta
Comunale;
- il progetto del comparto di intervento sia
proposto e sottoscritto da tutti i proprietari delle aree ricadenti nel
comparto stesso. Le riduzioni previste dal 4° comma dell’art. 5 della Legge
Regionale 9.aprile.1996 n°18 trovano applicazione esclusivamente se l’ambito
urbanistico previsto dal P.R.G.C. non è suddiviso in comparti di intervento;
- il progetto di viabilità e localizzazione spazi
pubblici sia esteso comunque all'intero ambito urbanistico previsto dal
P.R.G.C.;
- siano rispettate in percentuale le cessioni di
spazi pubblici previste dal P.R.G.C.. Dette cessioni dovranno garantire un
organico e razionale collegamento viario delle porzioni di territorio soggetto
ad edificazione con gli spazi pubblici già esistenti;
- siano rispettate le distanze minime di
edificazione nei confronti di proprietà di terzi non partecipanti al P.E.C..
8 I fabbricati eventualmente esistenti nelle
predette aree C e le aree libere ad essi asservite, potranno essere esclusi
dallo strumento esecutivo ma in questo caso sui fabbricati stessi saranno
consentiti soltanto interventi di categ. I, II, IV, V e VI di tipo A e B. Gli interventi di
categoria IV, V, VI di tipo A e B sono ammessi a condizione che la destinazione
d'uso degli edifici prevista dal progetto sia compatibile con l'area
residenziale di nuovo impianto.
9 Gli strumenti urbanistici esecutivi
dovranno rispettare i seguenti parametri edificatori :
- densità territoriale mc/mq. 0,60
- densità fondiaria massima mq/mq.
1,00
- altezza massima : per le aree C10, C15*, C17,
C18, C20 m. 7,50 e 2 piani f.t.
per tutte le altre aree C : m.
10,50 e 3 piani f.t.
- confrontanza : altezza del fabbricato più alto
con un minimo di m. 10,00
- allineamenti : la distanza dei fabbricati dal
ciglio stradale non potrà essere inferiore a m. 6,00.