1 Il P.R.G.C. definisce "attività
produttive esistenti" tutte le singole unità produttive in attività, di
servizio e non, presenti sul territorio comunale, localizzate in aree omogenee
non predisposte a tale destinazione.
2 Per tali
attività, esistenti all'interno del perimetro del centro storico (delimitazione
ex art. 81 L.R. n° 56/77 succ. mod. e int.) nocive, moleste o in contrasto con
lo stesso ambiente é prevista la rilocalizzazione. Pertanto gli interventi
ammessi sui fabbricati interessati, sino al mantenimento dell'attività in
corso, sono quelli previsti dalle categorie I, II.
3 Al verificarsi della rilocalizzazione
dell'attività le unità fabbricative interessate saranno destinate alla
residenza o ad altro uso compatibile previsto dall'art. 15 della normativa di
P.R.G.C., e assoggettate ad interventi di categoria I,II, III, IV, V e VI di
tipo A oppure di tipo B mediante P.d.R. .
4 Gli interventi edilizi dovranno adeguarsi
alla morfologia e alle tipologie dei luoghi e utilizzare i materiali più
consoni agli stessi.
5 Per le attività produttive esistenti al di
fuori del centro storico e localizzate in aree omogenee non produttive, i
fabbricati esistenti occupati da tali attività sono interessati :
- dal mantenimento dell'attività in corso;
- da interventi di categoria I, II, III, IV, V e
VI di tipo A;
- da un ampliamento, una tantum, e in deroga alle
previsioni di P.R.G.C. per le rispettive densità fondiarie, per un massimo di 100
m² di superficie utile lavorativa (non cumulativa). L'ampliamento deve
garantire :
* la contiguità funzionale;
* la condizione che almeno il 25% dell'area di
pertinenza rimanga libera da ogni fabbricato;
* che l'altezza massima fuori terra non superi
l'altezza massima degli edifici circostanti esistenti sul fondo e contigui;
* che la distanza dai confini non sia inferiore
alla metà dell'altezza fuori terra del fabbricato interessato dall'ampliamento.
6 E' ammessa la costruzione in contiguo salvo
i diritti di terzi.
7 Anche per le abitazioni legate all'attività
presenti é concesso, una tantum e in deroga, l'ampliamento a condizione che
questo non superi i 25 m² (non cumulativi) di orizzontamento per unità
abitative.
8 In caso di rilocalizzazione i fabbricati
interessati dall'attività produttiva saranno assoggettati alla specifica
normativa delle aree omogenee di P.R.G.C. di cui fanno parte.
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Le eventuali
destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area
sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni
agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli
elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del
Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti
degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono
assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla
tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come
aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.