ART. 18/1-  ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1     Il P.R.G.C. definisce "attività produttive esistenti" tutte le singole unità produttive in attività, di servizio e non, presenti sul territorio comunale, localizzate in aree omogenee non predisposte a tale destinazione.

2     Per tali attività, esistenti all'interno del perimetro del centro storico (delimitazione ex art. 81 L.R. n° 56/77 succ. mod. e int.) nocive, moleste o in contrasto con lo stesso ambiente é prevista la rilocalizzazione. Pertanto gli interventi ammessi sui fabbricati interessati, sino al mantenimento dell'attività in corso, sono quelli previsti dalle categorie I, II.

3     Al verificarsi della rilocalizzazione dell'attività le unità fabbricative interessate saranno destinate alla residenza o ad altro uso compatibile previsto dall'art. 15 della normativa di P.R.G.C., e assoggettate ad interventi di categoria I,II, III, IV, V e VI di tipo A oppure di tipo B mediante P.d.R. .

4     Gli interventi edilizi dovranno adeguarsi alla morfologia e alle tipologie dei luoghi e utilizzare i materiali più consoni agli stessi.

5     Per le attività produttive esistenti al di fuori del centro storico e localizzate in aree omogenee non produttive, i fabbricati esistenti occupati da tali attività sono interessati :

- dal mantenimento dell'attività in corso;

- da interventi di categoria I, II, III, IV, V e VI di tipo A;

- da un ampliamento, una tantum, e in deroga alle previsioni di P.R.G.C. per le rispettive densità fondiarie, per un massimo di 100 m² di superficie utile lavorativa (non cumulativa). L'ampliamento deve garantire :

*   la contiguità funzionale;

*   la condizione che almeno il 25% dell'area di pertinenza rimanga libera da ogni fabbricato;

*   che l'altezza massima fuori terra non superi l'altezza massima degli edifici circostanti esistenti sul fondo e contigui;

*   che la distanza dai confini non sia inferiore alla metà dell'altezza fuori terra del fabbricato interessato dall'ampliamento.

6     E' ammessa la costruzione in contiguo salvo i diritti di terzi.

7     Anche per le abitazioni legate all'attività presenti é concesso, una tantum e in deroga, l'ampliamento a condizione che questo non superi i 25 m² (non cumulativi) di orizzontamento per unità abitative.

8     In caso di rilocalizzazione i fabbricati interessati dall'attività produttiva saranno assoggettati alla specifica normativa delle aree omogenee di P.R.G.C. di cui fanno parte.

9          Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.