ART. 18/4 – AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO

 

1                    Il P.R.G.C. individua, perimetra e definisce normativamente tre aree produttive di nuovo impianto, siglate in scheda normativa con la lettera D seguita dalla numerazione 01/A – 01/B – 02 – 03: D01/A – D01/B – D02 – D03 – D04.

2                    Ogni scheda localizza l’area, ne definisce la consistenza, la destinazione d’uso, i parametri di standards e gli interventi specifici.

3                    Per le aree predette valgono le seguenti specifiche:

-          la viabilità, la localizzazione, le singole quantità (ferme restando le superficie complessive) introdotte nelle tabelle, degli spazi pubblici e la conformazione dei lotti previsti nella cartografia, non sono prescrittivi ma solamente indicativi, e soggetti a definizione in sede di S.U.E..

-          l’ambito D03 può essere suddiviso in comparti di intervento con le seguenti ulteriori prescrizioni:

-          il comparto abbia estensione minima pari a mq 30.000;

-          il progetto del comparto d’intervento sia proposto e sottoscritto da tutti i proprietari delle aree ricadenti nel comparto stesso. Le riduzioni previste dal 4° comma dell’art. 5 della Legge Regionale 9 Aprile 1996 n. 18 trovano applicazione esclusivamente qualora l’ambito urbanistico D03 previsto dal P.R.G.C. non sia  suddiviso in comparti di intervento;

-          il progetto di viabilità e localizzazione spazi pubblici sia esteso comunque all’intero ambito urbanistico previsto dal P.R.G.C. e sia funzionale anche alle proprietà che non partecipano al Piano Urbanistico;

-          siano rispettate in percentuale le cessioni di spazi pubblici previste dal P.R.G.C.. Dette cessioni dovranno garantire un organico e razionale collegamento viario delle porzioni di territorio soggetto ad edificazione con gli spazi pubblici già esistenti;

-          siano rispettate le distanze minime di edificazione nei confronti di proprietà di terzi non partecipanti al P.E.C..

4                    Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.