ART. 18 – CARATTERISTICHE DELL’EDIFICAZIONE NELLE AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO

 

1.    Il P.R.G.C. definisce “aree per attività produttive esistenti” tutte le aree occupate da aziende industriali ed artigianali in attività alla data di adozione delle presenti norme, che non ricadano in aree di riordino o di rilocalizzazione.

 

2.     Gli impianti produttivi esistenti nelle predette aree (esclusi quelli per la lavorazione della pietra per la quale prevalgono le prescrizioni dell’art. 22) sono assoggettati alla seguente normativa:

i fabbricati esistenti potranno essere interessati da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A e B;

-                 sono consentite nuove costruzioni in ampliamento di quelle esistenti a condizione che:

o        il rapporto di copertura sull’area dei lotti in proprietà non superi ½ ;

o        siano rispettati i limiti di confrontanza pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 m;

o        siano rispettati gli allineamenti in atto con facoltà del Comune di chiedere un arretramento dei fabbricati per una profondità fino a 6.00 m.

3.      Nelle aree per attività produttive esistenti ubicate al di fuori del perimetro del centro abitato di cui alla delib. C.C. n. 27 del 7/04/1978, in difetto di indicazioni specifiche di P.R.G.C. gli allineamenti da rispettare sono:

-                 30 m dal ciglio per le strade provinciali;

-                 20 m dal ciglio per le strade comunali;

-                 la quota di residenza ammessa è limitata all’alloggio del proprietario o custode      per una superficie utile non superiore a 150 mq;

-                 l’edificazione potrà avvenire anche con intervento diretto;

-                                                                                                                                                                                           tanto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B che per le nuove costruzioni in ampliamento, si dovrà garantire conveniente accesso da strada pubblica o privata di uso pubblico (sezione minima 3,50 m) ed un’area a parcheggio di uso pubblico non inferiore al 10% della Superficie del lotto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, della L.R. 56/77 e succ. modif., anche nel caso di intervento diretto. Si dovranno inoltre garantire aree a parcheggio privato, da ricavarsi all’interno del lotto disponibile, pari a 4 mq per addetto teorico e comunque non inferiori alla dotazione prevista dalla L. 122/89. Si dovrà inoltre dimostrare la possibilità di allacciamento della rete fognaria esistente ovvero di aver predisposto adeguati sistemi di raccolta (fognatura statica) dei liquami e loro allontanamento.

4.    Qualora nell’area n. 28 si verifichi la rilocalizzazione della ditta BELTRAMO  F.LLI (cfr. art. 20 punto 2) la nuova edificazione sarà consentita nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, salvaguardando la fascia di protezione di 5 m dalle sponde della bealera Lissarda e provvedendo all’installazione di adeguati impianti antipolvere.

5.    La ditta GALFER S.P.A. potrà continuare la propria attività produttiva sull’area occupata attualmente dall’azienda e individuata nel P.R.G.C., con l’obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti che risultino necessari ad evitare qualsiasi fenomeno di inquinamento derivante dal tipo di lavorazione svolta.

6.    In presenza di un’eventuale rilocalizzazione, l’area dovrà mantenere la destinazione in atto e l’edificazione dovrà rispettare le norme fissate nel presente articolo.

7.    Per le modalità operative di trasferimento si richiamano le disposizioni dell’art.53 della L.R. n. 56/77 e succ. modif. e integrazioni. In presenza di attività terziarie, consentite dal presente articolo 18, si prescrive il rispetto dell’art. 21, 1° comma, punto 3.

8.    Tutti gli interventi edilizi dovranno essere documentati con opportune indagini geologiche, in conformità ai disposti del D.M. 11/03/1988.

9.    Gli interventi possibili interessanti l’area produttiva n. 2 (Galfrè), sono soggetti al rilascio di Permesso di costruire convenzionato, col rispetto dei seguenti disposti:

-                 l’altezza massima delle nuove  costruzioni  non dovrà superare quella degli edifici esistenti;

-                 mantenimento del muro controterra sul fronte della Strada Provinciale;

-                 in ogni caso le attività insediate non dovranno risultare pericolose, nocive o moleste, nei confronti delle contigue aree residenziali, l’accertamento delle predette condizioni di idoneità all’insediamento in ambito contiguo alle aree residenziali del capoluogo, sarà puntualmente verificato in sede di rilascio dei provvedimenti di competenza comunale in considerazione delle specifiche destinazioni d’uso risultanti in progetto, delle vigenti normative di settore e di quanto disposto dall’art. 48, 4° comma e seguente della L.R. 56/77 e s.m.;

10      Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.

11      Si richiama puntualmente il Regolamento Regionale 1/R del 20.02.2006 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne (L.R. 29.12.2000 n. 61”.