1. Il P.R.G.C. definisce “aree per attività produttive esistenti”
tutte le aree occupate da aziende industriali ed artigianali in attività alla
data di adozione delle presenti norme, che non ricadano in aree di riordino o
di rilocalizzazione.
2. Gli impianti
produttivi esistenti nelle predette aree (esclusi quelli per la lavorazione
della pietra per la quale prevalgono le prescrizioni dell’art. 22) sono
assoggettati alla seguente normativa:
i fabbricati esistenti potranno essere interessati da
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia di tipo A e B;
-
sono consentite nuove
costruzioni in ampliamento di quelle esistenti a condizione che:
o
il rapporto di
copertura sull’area dei lotti in proprietà non superi ½ ;
o
siano rispettati i
limiti di confrontanza pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo
di 10 m;
o
siano rispettati gli
allineamenti in atto con facoltà del Comune di chiedere un arretramento dei
fabbricati per una profondità fino a 6.00 m.
3.
Nelle aree per
attività produttive esistenti ubicate al di fuori del perimetro del centro
abitato di cui alla delib. C.C. n. 27 del 7/04/1978, in difetto di indicazioni
specifiche di P.R.G.C. gli allineamenti da rispettare sono:
-
30 m dal ciglio per
le strade provinciali;
-
20 m dal ciglio per
le strade comunali;
-
la quota di residenza
ammessa è limitata all’alloggio del proprietario o custode per una superficie utile non superiore a
150 mq;
-
l’edificazione potrà
avvenire anche con intervento diretto;
-
tanto per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di tipo A e B che per le nuove costruzioni in
ampliamento, si dovrà garantire conveniente accesso da strada pubblica o
privata di uso pubblico (sezione minima 3,50 m) ed un’area a parcheggio di uso pubblico non
inferiore al 10% della Superficie del lotto, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 21, della L.R. 56/77 e succ. modif., anche nel caso di intervento
diretto. Si dovranno inoltre garantire aree a parcheggio privato, da ricavarsi
all’interno del lotto disponibile, pari a 4 mq per addetto teorico e comunque
non inferiori alla dotazione prevista dalla L. 122/89. Si dovrà inoltre
dimostrare la possibilità di allacciamento della rete fognaria esistente ovvero
di aver predisposto adeguati sistemi di raccolta (fognatura statica) dei
liquami e loro allontanamento.
4. Qualora nell’area n. 28
si verifichi la rilocalizzazione della ditta BELTRAMO F.LLI (cfr. art. 20 punto 2) la nuova
edificazione sarà consentita nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo,
salvaguardando la fascia di protezione di 5 m dalle sponde della bealera
Lissarda e provvedendo all’installazione di adeguati impianti antipolvere.
5. La ditta GALFER S.P.A. potrà continuare la propria attività
produttiva sull’area occupata attualmente dall’azienda e individuata nel
P.R.G.C., con l’obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti che risultino
necessari ad evitare qualsiasi fenomeno di inquinamento derivante dal tipo di
lavorazione svolta.
6. In presenza di un’eventuale rilocalizzazione, l’area dovrà
mantenere la destinazione in atto e l’edificazione dovrà rispettare le norme
fissate nel presente articolo.
7. Per le modalità operative di trasferimento si richiamano le
disposizioni dell’art.53 della L.R. n. 56/77 e succ. modif. e integrazioni. In
presenza di attività terziarie, consentite dal presente articolo 18, si
prescrive il rispetto dell’art. 21, 1° comma, punto 3.
8. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere documentati con
opportune indagini geologiche, in conformità ai disposti del D.M. 11/03/1988.
9.
Gli interventi possibili
interessanti l’area produttiva n. 2 (Galfrè), sono soggetti al rilascio di Permesso di costruire convenzionato, col rispetto dei seguenti disposti:
-
l’altezza massima delle nuove costruzioni
non dovrà superare quella degli edifici esistenti;
-
mantenimento del muro controterra sul fronte
della Strada Provinciale;
-
in ogni caso le attività insediate non
dovranno risultare pericolose, nocive o moleste, nei confronti delle contigue
aree residenziali, l’accertamento delle predette condizioni di idoneità
all’insediamento in ambito contiguo alle
aree residenziali del capoluogo, sarà puntualmente verificato in sede di
rilascio dei provvedimenti di competenza comunale in considerazione delle
specifiche destinazioni d’uso risultanti in progetto, delle vigenti normative
di settore e di quanto disposto dall’art. 48, 4° comma e seguente della L.R.
56/77 e s.m.;
10
Le eventuali destinazioni
commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da
intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli
addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati
grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio
Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli
addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la
tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4
dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata
dalla Delibera
di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.
11
Si richiama
puntualmente il Regolamento Regionale 1/R del 20.02.2006 recante “Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree
esterne (L.R. 29.12.2000 n. 61”.