1 Il P.R.G.C.
definisce "aree per attività produttive di riordino" un insieme di
aree comprendenti insediamenti produttivi e commerciali esistenti e lotti
liberi per insediamenti produttivi e commerciali aggiuntivi.
2 Fra gli insediamenti
commerciali ammessi non rientrano quelli del commercio al minuto dei generi di
prima necessità. Sono invece consentite attività di commercio all'ingrosso e
della grande distribuzione nonché locali di esposizione e vendita, agenzie,
ecc. relativi alle attività produttive insediate e/o insediabili nell'area.
3 Gli impianti
produttivi esistenti nelle aree di riordino alla data di approvazione del
P.R.G.C. potranno essere interessati da interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di
tipo A e B. Potranno essere inoltre ampliati nel limite del rapporto di
copertura di 1/2 calcolato rispetto alla superficie dell'area di proprietà. Le
nuove costruzioni sono consentite previo Permesso di costruire.
4 Tanto per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento, che per le nuove
costruzioni, si dovranno rispettare i seguenti parametri edificatori :
- rapporto di copertura
massimo : 1/2;
- limiti di
confrontanza : altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 m;
- allineamenti stradali : la distanza dei fabbricati dal
ciglio stradale dovrà corrispondere a 10,00 m. Per l’area D.22, ferme restando le prescrizioni precedenti nei confronti
delle strade esterne all’ambito normativo, per quanto riguarda le strade di
penetrazione e disimpegno, anche previste dal PRGC, ed interne all’area, la
distanza dei fabbricati dal ciglio stradale potrà essere ridotta fino a 2,00 m,
previa approvazione dello schema organizzativo dell’intervento da parte della
Giunta Comunale.
- altezza massima : m. 7,50;
- distanza dai confini: 5,00 m.;
5 Si dovrà inoltre
garantire :
1) il conveniente accesso da strada pubblica;
2) il rifornimento idrico adeguato all'esigenze
dell'azienda;
3) l'allacciamento alla rete fognaria previa
depurazione dei liquami;
4) un'area a parcheggio privato in misura non
inferiore a 4 m² per ogni addetto teorico;
5) una quota di area libera da destinare ad
attrezzature pubbliche in misura del 10% della superficie fondiaria, nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 21 punto 2 della L.R. n° 56/77. Per i
complessi a carattere commerciale si dovranno rispettare le prescrizioni di cui
al punto 3 del predetto art. 21 della L.R. 56/77 e succ. modif.. Tutta o parte
della predetta quota di area potrà essere reperita nei lotti limitrofi che
risultino destinati dal P.R.G.C. ad attrezzature pubbliche a servizio degli
impianti produttivi.
6 Nelle aree di
riordino é consentita l'edificazione della residenza del titolare o del custode,
corrispondente ad un alloggio di dimensione non superiore a 150 m² di
superficie utile, nel rispetto del rapporto di copertura, dei limiti di
confrontanza e degli allineamenti fissati nel presente articolo con l'obbligo
di riservare a parcheggio un'area non inferiore a 1 m² ogni 10 m³ (L. 122/89)
di volume destinato alla residenza.
7
Non é consentito edificare la residenza se non é
contestualmente realizzato l'impianto produttivo cui la residenza stessa é
funzionale.
8
L’attuazione degli interventi può avvenire anche mediante comparti,
previa loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. La proposta di
comparto deve essere sottoscritta da tutti i proprietari ricadenti nel comparto
stesso, contenere l’individuazione della viabilità e la localizzazione delle
aree pubbliche o di uso pubblico.
9
Tutti gli interventi comportanti l’edificazione di lotti liberi sono
subordinati a Permesso di costruire Convenzionato, secondo quanto
previsto dall’art. 49 della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni.
10
Le eventuali
destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area
sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli
addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati
grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio
Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli
addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la
tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4
dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata
dalla Delibera
di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.
11
Sugli edifici
che rivestono caratteri tipici dell’archeologia industriale presenti nei
comparti D22 (ex Tannino) e D14 (ex Mulino Abburà) sono ammissibili gli
interventi di cui al precedente punto 3 con l’esclusione di ampliamenti. Dovrà
essere prodotta adeguata anamnesi storica dell’edificio. Gli interventi edilizi
dovranno essere volti al mantenimento dei caratteri costitutivi e costruttivi.
E’ esclusa la demolizione e ricostruzione.