ART. 19 -    CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE NELLE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIORDINO

 

1     Il P.R.G.C. definisce "aree per attività produttive di riordino" un insieme di aree comprendenti insediamenti produttivi e commerciali esistenti e lotti liberi per insediamenti produttivi e commerciali aggiuntivi.

2     Fra gli insediamenti commerciali ammessi non rientrano quelli del commercio al minuto dei generi di prima necessità. Sono invece consentite attività di commercio all'ingrosso e della grande distribuzione nonché locali di esposizione e vendita, agenzie, ecc. relativi alle attività produttive insediate e/o insediabili nell'area.

3     Gli impianti produttivi esistenti nelle aree di riordino alla data di approvazione del P.R.G.C. potranno essere interessati da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A e B. Potranno essere inoltre ampliati nel limite del rapporto di copertura di 1/2 calcolato rispetto alla superficie dell'area di proprietà. Le nuove costruzioni sono consentite previo Permesso di costruire.

4     Tanto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e B e di ampliamento, che per le nuove costruzioni, si dovranno rispettare i seguenti parametri edificatori :

- rapporto di copertura massimo : 1/2;

- limiti di confrontanza : altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 m;

- allineamenti stradali : la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale dovrà corrispondere a 10,00 m. Per l’area D.22, ferme restando le prescrizioni precedenti nei confronti delle strade esterne all’ambito normativo, per quanto riguarda le strade di penetrazione e disimpegno, anche previste dal PRGC, ed interne all’area, la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale potrà essere ridotta fino a 2,00 m, previa approvazione dello schema organizzativo dell’intervento da parte della Giunta Comunale.

- altezza massima : m. 7,50;

- distanza dai confini: 5,00 m.;

5     Si dovrà inoltre garantire :

1)  il conveniente accesso da strada pubblica;

2)  il rifornimento idrico adeguato all'esigenze dell'azienda;

3)  l'allacciamento alla rete fognaria previa depurazione dei liquami;

4)  un'area a parcheggio privato in misura non inferiore a 4 m² per ogni addetto teorico;

5)  una quota di area libera da destinare ad attrezzature pubbliche in misura del 10% della superficie fondiaria, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 punto 2 della L.R. n° 56/77. Per i complessi a carattere commerciale si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al punto 3 del predetto art. 21 della L.R. 56/77 e succ. modif.. Tutta o parte della predetta quota di area potrà essere reperita nei lotti limitrofi che risultino destinati dal P.R.G.C. ad attrezzature pubbliche a servizio degli impianti produttivi.

6     Nelle aree di riordino é consentita l'edificazione della residenza del titolare o del custode, corrispondente ad un alloggio di dimensione non superiore a 150 m² di superficie utile, nel rispetto del rapporto di copertura, dei limiti di confrontanza e degli allineamenti fissati nel presente articolo con l'obbligo di riservare a parcheggio un'area non inferiore a 1 m² ogni 10 m³ (L. 122/89) di volume destinato alla residenza.

7        Non é consentito edificare la residenza se non é contestualmente realizzato l'impianto produttivo cui la residenza stessa é funzionale.

8        L’attuazione degli interventi può avvenire anche mediante comparti, previa loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. La proposta di comparto deve essere sottoscritta da tutti i proprietari ricadenti nel comparto stesso, contenere l’individuazione della viabilità e la localizzazione delle aree pubbliche o di uso pubblico.

9        Tutti gli interventi comportanti l’edificazione di lotti liberi sono subordinati a Permesso di costruire Convenzionato, secondo quanto previsto dall’art. 49 della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

10    Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.

11    Sugli edifici che rivestono caratteri tipici dell’archeologia industriale presenti nei comparti D22 (ex Tannino) e D14 (ex Mulino Abburà) sono ammissibili gli interventi di cui al precedente punto 3 con l’esclusione di ampliamenti. Dovrà essere prodotta adeguata anamnesi storica dell’edificio. Gli interventi edilizi dovranno essere volti al mantenimento dei caratteri costitutivi e costruttivi. E’ esclusa la demolizione e ricostruzione.