ART. 20 -    CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE NELLE AREE DI RILOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE

1     Il P.R.G.C. definisce di "rilocalizzazione industriale" l’area attualmente occupata dalla ditta F.LLI BELTRAMO, secondo i perimetri indicati nella cartografia di P.R.G.C.. L'area della I.T.T.  viene considerata area esistente di completamento normata dall'art. 18.

2     Per ciascuna di dette aree il P.R.G.C. stabilisce quanto segue :

1)  DITTA  F.LLI BELTRAMO

Le ditte suindicate potranno continuare in loco la propria attività ovvero rilocalizzarsi in altra area industriale prevista dal P.R.G.C.

Sul patrimonio edilizio esistente si potranno effettuare interventi di categ. I e II ma non si potrà cambiare il tipo di attività produttiva. In presenza di rilocalizzazione ovvero di cessazione di attività l'area dovrà essere assoggettata ad interventi di categoria VI da condursi esclusivamente su strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera superficie di ciascuna area. In sede di strumento urbanistico esecutivo le aree attualmente occupata dalla Ditta F.LLI BELTRAMO, sarà destinata ad attività terziarie prevedendo una quota di attrezzature pubbliche tale da soddisfare almeno i valori minimi fissati dall'art. 21 punto 3) della L.R. 56/77 e succ. modif. salvaguardando la fascia di protezione dal torrente Infernotto come previsto dall'art. 32.

2)      I.T.T. (vedi art. 18)

3)      Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.