1 Il P.R.G.C. definisce
di "rilocalizzazione industriale" l’area attualmente occupata dalla ditta F.LLI BELTRAMO,
secondo i perimetri indicati nella cartografia di P.R.G.C.. L'area della I.T.T. viene considerata area esistente di
completamento normata dall'art. 18.
2 Per ciascuna di dette aree il P.R.G.C.
stabilisce quanto segue :
1) DITTA F.LLI BELTRAMO
Le ditte suindicate
potranno continuare in loco la propria attività ovvero rilocalizzarsi in altra
area industriale prevista dal P.R.G.C.
Sul patrimonio
edilizio esistente si potranno effettuare interventi di categ. I e II ma non si
potrà cambiare il tipo di attività produttiva. In presenza di rilocalizzazione
ovvero di cessazione di attività l'area dovrà essere assoggettata ad interventi
di categoria VI
da condursi esclusivamente su strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera
superficie di ciascuna area. In sede di strumento urbanistico esecutivo le aree
attualmente occupata dalla Ditta F.LLI BELTRAMO, sarà
destinata ad attività terziarie prevedendo
una quota di attrezzature pubbliche tale da soddisfare almeno i valori minimi
fissati dall'art. 21 punto 3) della L.R. 56/77 e succ. modif. salvaguardando la
fascia di protezione dal torrente Infernotto come previsto dall'art. 32.
2)
I.T.T. (vedi art. 18)
3) Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e
dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato
per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni
commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di
quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006.
Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le
destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni
intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR
n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n.
59-10831 del 24.03.2006.