Per le aree 3 A.G.B. - 10 M.G. – 11 G.H. – 12 C.M. che
hanno ottenuto il riconoscimento dell’attività valgono le seguenti condizioni:
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le pietre depositate
devono distare non meno di 7,00 m dal ciglio delle strade statali, provinciali
e comunali; 5,00 m da tutte le altre strade e 1,50 m dai confini di proprietà: in presenza di
recinzioni in muratura, avente altezza minima di cm 80 dal piano di campagna, è
ammesso il deposito delle pietre a filo interno della recinzione stessa;
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almeno il 30%
dell’area occupata dal deposito deve essere mantenuta libera e destinata alla
manovra degli automezzi ed al carico e scarico del materiale;
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l’area occupata dal
deposito dev’essere servita da strada pubblica o privata di uso pubblico e
convenientemente attrezzata per lo scolo delle acque piovane;
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possono essere realizzati edifici con
struttura tradizionale con esclusione tassativa di manufatti prefabbricati in
c.a. (tettoie con servizi) per una superficie massima di mq. 30,00;
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hanno validità sino al permanere delle attuali
condizioni operative e di esercizio; l’eventuale variazione di dette condizioni
accompagnata dalla necessità d’interventi di messa a norma, ampliamento,
ristrutturazione risulteranno come condizioni per la rilocalizzazione
dell’attività in ambito dedicato con restituzione alla destinazione agricola
del sedime.