ART. 22/BIS – ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE MANUALE DELLA PIETRA

 

Per le aree      3 A.G.B. - 10 M.G. – 11 G.H. – 12 C.M. che hanno ottenuto il riconoscimento dell’attività valgono le seguenti condizioni:

*         le pietre depositate devono distare non meno di 7,00 m dal ciglio delle strade statali, provinciali e comunali; 5,00 m da tutte le altre strade e 1,50 m dai confini di proprietà: in presenza di recinzioni in muratura, avente altezza minima di cm 80 dal piano di campagna, è ammesso il deposito delle pietre a filo interno della recinzione stessa;

*         almeno il 30% dell’area occupata dal deposito deve essere mantenuta libera e destinata alla manovra degli automezzi ed al carico e scarico del materiale;

*         l’area occupata dal deposito dev’essere servita da strada pubblica o privata di uso pubblico e convenientemente attrezzata per lo scolo delle acque piovane;

*         possono essere realizzati edifici con struttura tradizionale con esclusione tassativa di manufatti prefabbricati in c.a. (tettoie con servizi) per una superficie massima di mq. 30,00;

*         hanno validità sino al permanere delle attuali condizioni operative e di esercizio; l’eventuale variazione di dette condizioni accompagnata dalla necessità d’interventi di messa a norma, ampliamento, ristrutturazione risulteranno come condizioni per la rilocalizzazione dell’attività in ambito dedicato con restituzione alla destinazione agricola del sedime.