ART. 23 -    CARATTERISTICHE DELL'EDIFICAZIONE NELLE AREE PER ATTIVITA' TERZIARIE ESTERNE AL CENTRO URBANO

1     Le aree per attività terziarie espressamente indicate nella cartografia di P.R.G.C. al di fuori del Centro Urbano, potranno essere edificate nel rispetto delle norme seguenti :

1)  i fabbricati esistenti potranno essere interessati da interventi di categoria I-II-V-VI di tipo A e B;

2)  la ristrutturazione edilizia e la nuova edificazione (compresi ampliamenti e sopraelevazioni di fabbricati esistenti) dovrà avvenire su strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera area - ma realizzabile anche per comparti di intervento- e dovrà rispettare :

- la densità territoriale max. di 1 m³/m²;

- la densità fondiaria max. di 1 m²/m²

- l'altezza massima di 10,50 m e 3 piani fuori terra;

- rapporto di copertura 1/2;

- distanze dai confini pari ad 1/2 dell'altezza massima con un minimo di 5,00 m.;

- gli allineamenti di fabbricazione di cui all'art. 9 del D.M. del 2/04/1968, n° 1444;

- almeno 3/4 della superficie lorda di pavimento dei fabbricati dovrà essere destinata ad attività commerciali e terziarie in genere;

- la dotazione minima di aree per parcheggi, verde ed attrezzature viarie dovrà corrispondere all' 80% della superficie lorda di pavimento degli edifici, (art. 21 punto 3 L.R. n° 56/77), da reperirsi all'interno dell'area di insediamento; di tali aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico;

- per le superfici destinate ad attività commerciali si richiamano integralmente i contenuti di cui al precedente art. 5;

- le volumetrie determinate con i parametri edilizi già descritti dovranno comprendere anche le cubature afferenti alle strutture preesistenti.

3)  Nelle aree per attività terziarie sono ammesse tutte le attività commerciali e terziarie in genere nonché una quota di residenza a servizio delle stesse in misura non superiore al 25% della superficie lorda di pavimento destinata alle attività terziarie e comunque in misura di 1 unità immobiliare non superiore a 150 mq. per ciascuna attività commerciale insediata.

     In attesa della rilocalizzazione della Ditta Beltramo Fratelli (lavorazione pietre) prevista dall'art. 20 delle Norme di attuazione, l'area n° 17 di P.R.G. potrà essere attuata con S.U.E. anche non esteso all'intera area.

4)   Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.