1 Le aree per attività terziarie espressamente
indicate nella cartografia di P.R.G.C. al di fuori del Centro Urbano, potranno
essere edificate nel rispetto delle norme seguenti :
1) i fabbricati esistenti potranno essere
interessati da interventi di categoria I-II-V-VI di tipo A e B;
2) la ristrutturazione edilizia e la nuova
edificazione (compresi ampliamenti e sopraelevazioni di fabbricati esistenti)
dovrà avvenire su strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera area - ma realizzabile
anche per comparti di intervento-
e dovrà rispettare :
- la densità territoriale max. di 1 m³/m²;
- la densità fondiaria max. di 1 m²/m²
- l'altezza massima di 10,50 m e 3 piani fuori
terra;
- rapporto di copertura 1/2;
- distanze dai confini pari ad 1/2 dell'altezza
massima con un minimo di 5,00 m.;
- gli allineamenti di fabbricazione di cui
all'art. 9 del D.M. del 2/04/1968, n° 1444;
- almeno 3/4 della superficie lorda di pavimento
dei fabbricati dovrà essere destinata ad attività commerciali e terziarie in
genere;
- la dotazione minima di aree per parcheggi,
verde ed attrezzature viarie dovrà corrispondere all' 80% della superficie
lorda di pavimento degli edifici, (art. 21 punto 3 L.R. n° 56/77), da reperirsi
all'interno dell'area di insediamento; di tali aree almeno la metà dovrà essere
destinata a parcheggi di uso pubblico;
- per le superfici destinate ad
attività commerciali si richiamano integralmente i contenuti di
cui al precedente art. 5;
- le volumetrie determinate con i parametri
edilizi già descritti dovranno comprendere anche le cubature afferenti alle
strutture preesistenti.
3) Nelle aree per attività terziarie sono ammesse
tutte le attività commerciali e terziarie in genere nonché una quota di
residenza a servizio delle stesse in misura non superiore al 25% della
superficie lorda di pavimento destinata alle attività terziarie e comunque in
misura di 1 unità immobiliare non superiore a 150 mq. per ciascuna attività
commerciale insediata.
In attesa della rilocalizzazione della
Ditta Beltramo Fratelli (lavorazione pietre) prevista dall'art. 20 delle Norme
di attuazione, l'area n° 17 di P.R.G. potrà essere attuata con S.U.E. anche non
esteso all'intera area.
4) Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e
dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi di vicinato
per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni
commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di
quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006.
Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le
destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni
intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17 dell’allegato A alla DCR
n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale
n. 59-10831 del 24.03.2006.