ART. 24/1 - Aree Agricole vincolate a futura destinazione produttiva-

  1. Sono le aree immediatamente contigue alle aree produttive individuate dal PRGC che costituiscono la “riserva” per eventuali futuri ampliamenti di carattere produttivo-artigianale. L’individuazione di tali aree è coerente con le ipotesi strategiche del Piano, tese ad individuare ambiti organizzati e sufficientemente strutturati, in grado di garantire le dotazioni previste dal punto 1 dell’articolo 26 della L.U.R. 56/’77 e s. m. i..
  2. In questi ambiti sono consentite le destinazioni d’uso in atto.
  3. Per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Strutturale n. 4, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Per gli edifici residenziali esistenti, oltre agli interventi di cui sopra, sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq della superficie utile residenziale esistente. Non sono ammesse nuove costruzioni a destinazione residenziale e produttiva per le esigenze degli Imprenditori agricoli, ad eccezione di modeste opere (tettoie, ricoveri, attrezzi agricoli, ecc...) per un massimo di 25 mq di superficie coperta e m 3.00 di altezza.