1 Il P.R.G. definisce "aree
agricole" tutte le parti del territorio comunale che alla data di adozione
delle presenti Norme risultano utilizzate ai fini produttivi agricoli (Art. 25
L.R. Piem. 56/77 e succ. mod.) e non diversamente destinate dal P.R.G..
2 Sono comprese nelle aree agricole le case
sparse, gli agglomerati di fabbricati ed i nuclei rurali non specificatamente
individuati dal P.R.G..
3 Il P.R.G. ripartisce le aree agricole in :
a) aree agricole propriamente dette, costituenti
il territorio produttivo ai fini agricoli;
b) le aree costituenti il territorio produttivo ai
fini silvo pastorali.
4 Al fine dell'applicazione degli indici di
densità fondiaria per le abitazioni rurali si richiama il contenuto del 12°
comma dell'art. 25 della L.R. Piem. 56/77 e succ. modif.. E' compito degli
interessati documentare, all'atto della richiesta di Permesso di
costruire, la classe di appartenenza dei terreni e quindi gli indici di
densità fondiaria che essi intendono utilizzare.
5 Fra le aree agricole di cui alla lettera a)
sono comprese le "aree agricole di protezione naturale". Considerazioni
di natura paesaggistica impongono il rispetto di alcune preesistenze
architettoniche ed ambientali di particolare rilevanza ambientale (Poggio della
Cappella di S. Lucia).
6 Tali aree sono inedificabili anche se il
P.R.G. attribuisce loro la densità fondiaria propria delle aree agricole di cui
fanno parte e quindi consente il trasferimento di tale densità.
7 Per i fabbricati eventualmente esistenti
all'interno di dette aree, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria
(categ. I), manutenzione straordinaria (Categ. II), restauro
conservativo (Categ. IV), ristrutturazione edilizia (Categ. VI) di tipo A e di
tipo B con esclusione della possibilità di demolizione totale del fabbricato
preesistente e senza incrementi volumetrici.
8 I fabbricati esistenti nelle aree agricole
(propriamente dette e montane) alla data di adozione delle presenti Norme che
siano destinati alla residenza, anche saltuaria, e risultino abbandonati ovvero
non più necessari alle esigenze dell'azienda agricola, potranno essere
interessati da interventi di manutenzione ordinaria (Categ. I), manutenzione straordinaria (Categ.
II), modifiche interne (Categ. III), restauro conservativo (Categ. IV),
ristrutturazione edilizia (Categ. VI) di tipo A e B (la ristrutturazione
edilizia di tipo B non potrà contemplare ampliamenti e sopraelevazioni). La
sopraelevazione sarà esclusivamente consentita in funzione dell’adeguamento
igienico - sanitario e nel rispetto della tipologia originaria e dei valori
ambientali a condizione che i fabbricati siano serviti da strada
veicolare pubblica o privata di uso pubblico, esista approvvigionamento idrico
(anche non di acquedotto) e siano messi in atto impianti di raccolta,
depurazione e smaltimento delle acque nere (minimo fosse biologiche).
9 L'aumento di superficie utile previsto
dalla categ. III deve avvenire prioritariamente con il recupero di strutture
adibite ad usi diversi dalla residenza.
10 I fabbricati non destinati alla residenza, abbandonati
o non più necessari alle esigenze dell'azienda agricola possono essere
ridestinati all'attività agricola (compresa la residenza rurale) ovvero
destinati :
- al deposito, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti da centri aziendali
esistenti o di nuova formazione, se compresi in aree agricole propriamente
dette;
- alle attività
artigianali di servizio, non moleste e non nocive, a conduzione familiare,
esercitabili in locali, di dimensioni non superiori a mq. 50,00, non
ampliabili, di superficie utile comprendente anche eventuali vani accessori;
- all'attività
agrituristica ed alla residenza;
- alle
attività di ristorazione o commerciali a conduzione famigliare;
con
interventi edilizi di manutenzione ordinaria (Categ. I), manutenzione
straordinaria (Categ. II), modifiche interne (Categ. III) e ristrutturazione
edilizia (Categ. VI) di tipo A e B.
11 Gli alloggi agrituristici devono rispondere
alle caratteristiche ed ai requisiti tecnici ed igienico sanitari stabiliti dalle leggi.
12 gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, alla data di adozione del P.R.G.C., di modifiche interne (Categ.
III), ristrutturazione edilizia (Categ. VI) tipo B, possono interessare anche le tettoie aperte su tre lati, in
questo caso la superfice utile minima prevista dalla Categ. III (25 mq.), potrà
essere realizzata in ampliamento quando la tettoia costituisce un unico corpo
di fabbrica isolato e la superfice coperta è inferiore a mq. 50. La tipologia
costruttiva del fabbricato deve ricondursi a quella tipica e caratteristica dei
fabbricati rurali, mutatura in pieta, orditura portante del tetto in legno e
copertura a tegole, coppi o “lose”. Sono tassativamente escluse le tettoie di
fattura precaria con struttura portante in legno o ferro e copertura in
lamiera, eternit, o altro materiale assimilabile.
13 Per i fabbricati
rurali esistenti (abitazioni rurali ed attrezzature agricole) alla data di approvazione del P.R.G. tanto
nelle aree agricole propriamente dette che in quelle montane, sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, "una
tantum" le operazioni di ammodernamento di cui alla categ. VIII del
precedente art. 8.
14 Sono altresì ammessi gli interventi che
eccedono l'ammodernamento e rientrino quindi fra gli interventi di ampliamento,
sopraelevazione, ricostruzione anche parziale di fabbricati preesistenti, a
condizione che rispettino i parametri di intervento e tutte le norme fissate
per la nuova edificazione e precisate nel presente articolo.
15 Ai
fabbricati esistenti che ricadano in fasce di protezione dei nastri e degli
incroci stradali attrezzati e non, sono consentiti i seguenti tipi di
intervento:
- manutenzione ordinaria (Categ. I);
- manutenzione straordinaria (Categ. II);
- modifiche interne (Categ. III) e
ristrutturazione edilizia (Categ. VI) di tipo A e B con il recupero anche delle
tettoie esistenti ma senza aumenti di volume;
- demolizione e ricostruzione del fabbricato
stesso, fuori della fascia di rispetto, con pari volume e pari superficie
coperta, solo nel caso di cui al 10° comma art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i..
16 Nelle aree agricole
propriamente dette sono ammesse :
1) la residenza rurale;
2) le attrezzature connesse all'esercizio
dell'attività agricola (silos, serre, stalle, scuderie e simili, magazzini,
locali per la conservazione dei prodotti agricoli, tettoie, bassi fabbricati,
ecc.);
3) gli impianti di conservazione, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione della produzione degli imprenditori
agricoli singoli od associati, purché tali impianti non risultino nocivi o
molesti e la capienza dell'impianto non superi di oltre il 20% la capacità
produttiva della e/o delle aziende agricole facenti capo al medesimo e configurabili
come attività agricola ai sensi
dell'art. 2135 C.C.;
4) le attività di servizio alla circolazione come
impianti di distribuzione del carburante e le attrezzature minime di ristoro
per gli utenti della strada annesse agli impianti di distribuzione del
carburante. Tali attrezzature sono consentite ed autorizzate solo a titolo
precario. Esse dovranno rispettare il rapporto massimo di copertura di 1/10
rispetto alla superficie del lotto pertinente;
5) Fra le destinazioni ammesse vi sono anche gli
allevamenti zootecnici aziendali;
6) Bassi fabbricati uso deposito attrezzi
agricoli a servizio di fondi coltivati da soggetti proprietari dei fondi stessi
ma privi dei requisiti di cui al 3° comma dell'art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod..
Condizioni
per l'ottenimento della relativo
Permesso di costruire sono:
a) l'assenza di altri edifici a tale scopo
destinati o destinabili;
b) superficie lorda massima mq. 40;
c) altezza non superiore a m. 3,00 all’imposta
del tetto;
d) caratteristiche costruttive consone all'ambiente
e prescritte dall'Amministrazione Comunale;
e) possibilità di costruzione del basso
fabbricato "una tantum";
f) atto
di vincolo notarile al mantenimento della destinazione d'uso.
17 Gli allevamenti
aziendali di nuova costruzione, dovranno osservare le seguenti distanze:
a) per i bovini, gli ovini, i caprini allevati in
modo tradizionale con lettiere a produzione di letame :
- m. 200 dalle zone edificabili residenziali
- m. 25 da ogni abitazione (riducibili a m. 12,50
in caso di accordo scritto fra le parti interessate)
- m. 12,50 dall'abitazione del conduttore
b) per i suini, i sanati, gli avicunicoli :
- m. 400 dalle aree edificabili residenziali
- m. 50 da ogni abitazione (riducibili a m. 50 in
caso di accordo scritto fra le parti interessate)
- m. 25 dall'abitazione del conduttore.
per le concimaie e le fosse liquami la distanza minima da
rispettare dai locali di abitazione è di m. 20.
18 Nelle aree agricole
montane sono ammesse le destinazioni di cui ai punti 1,2 precedenti.
19 Sull'intero
territorio agricolo (aree agricole propriamente dette e montane) non si possono
realizzare nuovi insediamenti ovvero intervenire su fabbricati esistenti
ubicati in aree soggette a frane o dissesti di cui all' all. F di P.R.G e ai
contenuti del P.A.I....
20 Nelle aree
dichiarate potenzialmente dissestabili nel citato All. F e P.A.I. avanti di procedere a qualsiasi intervento edilizio, devono
essere messi in atto adeguati interventi di consolidamento del suolo, previa
redazione di apposita perizia geologica.
21 Nelle aree dichiarate potenzialmente
esondabili nel citato all. F e P.A.I. avanti di procedere a
qualsiasi intervento edilizio é fatto obbligo provvedere al consolidamento
degli argini dei corsi d'acqua, al potenziamento della vegetazione spondale
anche con allontanamento della coltura del pioppo, manutenzione dei canali e
delle rogge.
22 La nuova
edificazione nelle aree agricole (propriamente dette e montane) - compresi
ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di fabbricati
preesistenti che eccedano i limiti
dell'ammodernamento - va riferita all'azienda agricola. Il richiedente deve
indicare il proprio centro aziendale e conseguentemente gli appezzamenti
componenti l'azienda che intende utilizzare ai fini del calcolo della densità
fondiaria per le abitazioni rurali.
23 Il richiedente deve
altresì fissare i limiti topografici del proprio centro aziendale sulla base di
definizioni esistenti quali: recinzioni, fossi, filari, ecc. e/o sulla base di
destinazioni particolari delle aree formanti il centro stesso: quali aia,
cortile, deposito di letame, orto famigliare, ecc.
24 Detti
limiti definiscono l'area del centro aziendale rispetto al quale si dovrà, in
sede di progetto, verificare il rapporto di copertura. Tale rapporto massimo é
fissato per tutte le aree agricole in 1/3 (un terzo) e comprende tanto i
fabbricati destinati tutto o in parte alla residenza rurale, quanto quelli
(aperti e chiusi) destinati alle attrezzature agricole ed agli impianti di
conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.
25 La densità fondiaria
può essere calcolata sugli appezzamenti - anche non contigui - componenti
l'azienda ed in proprietà del richiedente (con esclusione di quelli
classificati catastalmente come incolti) entro la distanza dal centro aziendale
che il Comune riterrà, nelle diverse situazioni aziendali, congrua ai fini
della formazione di una corretta proprietà coltivatrice.
26 La densità fondiaria
si calcola al lordo dei fabbricati esistenti con esclusione di tutti quei
fabbricati - vecchi e nuovi - destinati alle attrezzature agricole ed agli
impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
27 L'accorpamento degli
appezzamenti ai fini del calcolo della densità fondiaria deve risultare da
apposito atto di vincolo, regolarmente trascritto, che regoli il trasferimento
di cubatura e sancisca la non edificabilità dei terreni che hanno ceduto la
propria cubatura. Lo stesso atto di vincolo deve sancire l'impegno del
richiedente a mantenere all'immobile la destinazione agricola. Analogo impegno
va esteso all'area di pertinenza del centro aziendale che viene in questo modo
asservita definitivamente al centro stesso.
28 La nuova
edificazione deve rispettare i seguenti limiti :
- densità fondiaria: art. 25 L.R. 56/77 e succ.
modif. con le precisazioni di cui al 4° comma del presente articolo;
- distanza dai confini: minimo m. 5,00
- confrontanza: minimo m. 10,00 (riducibili a m.
5,00 fra fabbricati accessori della stessa azienda) fatti salvi i minimi di
confrontanza, é ammessa l'edificazione a confine o a distanza inferiore ai prescritti m. 5,00 previo
atto di vincolo notarile debitamente registrato e trascritto da stipularsi fra le
parti interessate e con l'intervento nel rogito stesso del Comune.
- allineamenti stradali in atto o previsti dal
P.R.G. o, in difetto, le disposizioni di cui al Codice della Strada.
- altezza massima m. 9,00 e n. 3 piani f.t.
29 I nuovi fabbricati
destinati alle attrezzature agricole ed agli impianti di conservazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che non sono
computati nella densità fondiaria, devono rispettare i limiti di distanza dai
confini, confrontanza ed allineamento di cui al comma precedente.
30 I fabbricati rurali
esistenti, che non abbiano mai avuto destinazione residenziale, possono essere
adibiti a ricovero animali e/o allevamenti, a prescindere dalla loro distanza dai
fabbricati di abitazione del conduttore; la distanza dai fabbricati di
abitazione in proprietà di terzi non potrà essere inferiore a m. 20 derogabili
con accordo scritto fra le parti.
L’intervento edilizio necessario per il cambio d’uso non può prevedere
la demolizione e ricostruzione del fabbricato.
31 Il Permesso di
costruire per le nuove costruzioni ad uso agricolo, é rilasciato ai
soggetti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e succ. modif..
32 Nelle aree omogenee agricole non sono ammesse
attività produttive non compatibili e in contrasto con la destinazione d'uso
dell'area stessa.
33 Le eventuali destinazioni commerciali previste
dalle norme e dalle schede specifiche d’area sono da intendersi quali esercizi
di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle
localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in
attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del
16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e
localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia
ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell’art. 17
dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come
aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006.
34 Installazione campi fotovoltaici:
Art.
1 Definizioni
- Impianto solare fotovoltaico: impianto per
la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della
energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo
di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di
trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i
componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d’arte,
alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia
prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle
singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di
vettoriamento della stessa;
- Campo fotovoltaico: impianto solare
fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o
strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;
- Potenza nominale o di picco: massima
potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento
standard (STC: irraggiamento 1kW/m2 e temperatura di 25°C);
Art.
2 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le
installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi
fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli
impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di
arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e
strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.
3. Sono fatte salve tutte le normative
applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.
Art.
3 Localizzazione degli impianti
1. I campi fotovoltaici possono essere, in linea
generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal
PRGC:
…
d) Aree agricole, preferibilmente su terreni
individuati dalla Carta di Capacità d’Uso del Suolo, redatta dall’IPLA per
conto della Regione Piemonte, in classi superiori alla 2;
2. Sono anche consentiti su aree o terreni
appartenenti al patrimonio del Comune di Barge pure se ricadenti al di fuori
delle specifiche aree pubbliche individuate dal P.R.G.C.;
3. I campi fotovoltaici sono consentiti solo
nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e superata la procedura di
verifica, ove prevista dalla L.R. 40/98, nelle seguenti aree:
a) Aree in fascia B e C (riferite al Fiume Po);
aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di
pericolosità media; come individuate dal P.A.I.: dovrà essere dimostrata la
compatibilità idraulica dell’opera tramite idonea documentazione che permetta
di escludere che l’opera generi una riduzione apprezzabile o una
parzializzazione della capacità di invaso e dovrà essere sottoscritto
precedentemente al rilascio del titolo edilizio un atto di impegno di rinuncia
ad avvalersi di risarcimenti pubblici nel caso di futuri danni provocati da
eventi di piena; per gli impianti in fascia B viene richiesta anche la dimostrazione
della pubblica utilità e la non altrimenti localizzabilità.
b) Territorio vincolato ai fini paesaggistici,
D.lgs 42/2004: dovrà essere conseguita autorizzazione da parte dell’Ente
competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni.
4. L’installazione di campi fotovoltaici non è
comunque consentita nelle seguenti zone di esclusione:
a) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi
attivi e pericolosità molto elevata; aree in zone di esondazione e dissesto
morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata; aree in fascia A;
come individuate dal P.A.I.;
b) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di
rispetto:
- stradale;
- idrografica;
- da aree urbanizzate ed urbanizzande di
natura residenziale pari a ml. 200;
- da fabbricati di abitazione in proprietà
di terzi pari a ml. 100
Art.
4 Norme specifiche
1. lungo i confini dell'intera area costituente
il campo fotovoltaici dovrà essere messa a dimora una barriera vegetale con
funzione di parziale schermatura dell'impianto, utilizzando specie arboreo
arbustive preferibilmente di origine autoctona, tale barriera può anche non
rispettare l’altezza massima prevista nel regolamento edilizio per le
recinzioni a siepe
2. la recinzione dell’impianto deve rispettare
l’altezza massima prevista dal regolamento edilizio, ml. 1,70, e può essere
realizzata esclusivamente con paletti in ferro e rete metallica di colore
verde; si esclude la possibilità di realizzare recinzioni in muratura piena.
Per garantire il passaggio della fauna, la recinzione dell'impianto deve essere
rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna
3. i locali a servizio dell’impianto dovranno
essere ubicati in bassi fabbricati, altezza di imposta della copertura non
superiore a 3 ml., con tetto a due falde, sono categoricamente esclusi tetti
piani e ad una falda, con struttura portante in legno e copertura in manto di
tegole colore rosso; nella documentazione tecnica allegata alla richiesta del
titolo edilizio abilitativo è obbligatoria la strisciata di facciata che evidenzi
i materiali e la tipologia costruttiva
4. dovrà essere descritta la viabilità
esistente per il raggiungimento del sito e l’eventuale necessità di procedere
al suo adeguamento e/o alla costruzione di nuove strade per l'accesso e
l'esercizio dell'impianto; qualora debba essere autorizzata la realizzazione di
nuove strade si configura l’ipotesi di assoggettamento a più di
un’autorizzazione, facendo sì che la realizzazione dell’impianto rientri
nell’applicazione del D.Lgs 387/03 che prevede la Procedura Unica Provinciale.
5. dovranno essere evidenziati gli elementi che
possono determinare un impatto apprezzabile sull'ambiente elencando gli effetti
negativi non evitabili o mitigabili, proponendo -ove possibili- adeguate misure
di compensazione
6. i cavi convogliati dai pannelli ai locali
inverter dovranno essere raccolti in cavidotti interrati
7. dovrà essere stimato l'impatto
elettromagnetico presso i recettori (abitazioni) presenti nell'area in esame
mediante una duplice misurazione ante e post operam. Tale verifica di
compatibilità elettromagnetica dov’essere eseguita anche per le stazioni di
disconnessione e le sottostazioni elettriche
8. dovrà essere presentata la verifica di
impatto acustico, redatta secondo i contenuti di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2004,
n. 9-11616 (obbligo sancito dall'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52)
9. dovrà essere presentato un programma delle
verifiche e dei controlli finalizzati a rilevare il livello prestazionale e di
redditività dell'impianto nel corso della sua vita, prevedendo la periodica
trasmissione, con cadenza annuale, dei risultati dei rilievi effettuati al
Settore provinciale Risorse Naturali, al Servizio provinciale VIA, al Comune di
Barge ed all'ARPA Dipartimentale di Cuneo. Dovrà essere individuata in
planimetria l'eventuale presenza di linee elettriche. Dovrà essere indicato,
anche planimetricamente, il prevedibile punto di consegna dell'energia prodotta
al Gestore elettrico nazionale, precisando le modalità di
adduzione/allacciamento alla rete di distribuzione. Dovrà essere descritto in
maniera esaustiva il destino degli eventuali scarichi che potrebbero generarsi,
nel caso fossero previsti, dai servizi igienici e dalle docce installati a servizio
del cantiere
10. qualora si rendesse necessario l'uso di acqua
per la pulizia periodica dei pannelli, essendo tale operazione assimilabile al
concetto di lavaggio aree esterne di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006
relativo alla disciplina delle acque meteoriche, non potrà essere utilizzato
alcun additivo o detergente. L'uso di tali prodotti comporterebbe infatti la
necessità di raccolta e trattamento dell'acqua per evitare la contaminazione
del suolo
11. al termine del ciclo di vita utile
dell'impianto, il titolare dell’impianto o, ove egli non provveda, il
proprietario del terreno, è tenuto a dismettere, a propria cura e spese,
tutte le opere e le componenti dell'impianto provvedendo al ripristino dello
stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione
dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati
dallo smantellamento dell'impianto -previa classificazione- dovranno essere
avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso
impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Sulla base delle predette considerazioni, deve essere presentato il
progetto di dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino del sito dovrà
essere eseguita entro un anno, periodo prorogabile previa motivata richiesta
all’autorità competente
12. l’omissione dello smontaggio dell’impianto e/o
della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà,
da parte dell’Amministrazione, l’intervento sostitutivo e l’applicazione delle
norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.
13. Il titolo abilitativo per la realizzazione
dell’impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno
unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell’impianto e del
proprietario del terreno, volto all’ossequio dei disposti del regolamento ed in
particolare dell’obbligo di rimozione dell’impianto al termine del ciclo di vita utile, a pena
dell’intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione
14. in area agricola le strutture afferenti ai
campi fotovoltaici non potranno superare l’altezza di m. 5,00, calcolata con
riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione
rispetto all’orizzontale
15. Nelle aree agricole utilizzate per
l’installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate
adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine
di evitare l’impoverimento e l’erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà
essere presentato un piano di manutenzione
16. Le aree agricole su cui sono ubicati i campi
fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi
17. Il mantenimento della coltre erbosa ove il
terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura,
dovrà essere condotto senza l’uso di diserbanti
Art.
5 accostamento di impianti
1. Qualora si verifichi l’accostamento di campi
fotovoltaici mediante la costruzione nelle immediate vicinanze, anche se si tratta
di progetti riferiti a proprietà fondiarie e/o soggetti attuatori diversi che
siano o meno collegati allo stesso punto di trasformazione e/o di consegna
presso la rete del pubblico gestore, tale da generare complessivamente una
potenzialità maggiore o uguale a 1 MW, la richiesta verrà trasmessa alla
Provincia per la verifica degli adempimenti di cui alla L.R. 40/98, in quanto
si configura un impatto cumulativo delle iniziative.
2. A tutela del paesaggio e della risorsa
agricola l’accostamento si verifica quando la distanza tra i campi fotovoltaici
sia minore o uguale a ml. 400.
35 Si
richiama puntualmente la D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010 e l’allegato
“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti
fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il
decreto ministeriale del 10.09.2010” con particolare riguardo per le zone
caratterizzate dalla presenza di architetture rurali di interesse
storico-culturale e di coltivazioni di prodotti di qualità caratteristici del
territorio.