ART. 25  -  EDIFICI RURALI IN AREE DESTINATE AD USI EXTRAGRICOLI

1     I fabbricati rurali (residenza rurale ed attrezzature agricole) che alla data di adozione delle presenti Norme, ricadono al di fuori delle aree definite agricole dal P.R.G., potranno mantenere la destinazione in atto ed essere interessate da interventi di categ. I, II e III. Se si trovano in localitą S. Martino, Mondarello e Crocera ed ubicati in aree residenziali ed industriali (escluse aree per attrezzature pubbliche) potranno essere interessati da interventi di categ. I, II, e VIII, quest'ultima categoria é subordinata al rispetto dei limiti di altezza, confrontanza, allineamento fissati dal P.R.G. per l'area in cui risultano ubicati i fabbricati interessati dall'intervento.