ART. 26 - AREE PER ATTIVITA' RICETTIVE ALL'APERTO

 

1     A norma dell'art. 54 della L.R. 56/77 e succ. modif. il P.R.G. indica in località Mondarello un'area destinata alle attività ricettive all'aperto, classificandola per campeggi o villaggi turistici, normati dalla L.R. 31/08/1979, n. 54. Per la sistemazione di detta area si richiamano le disposizioni della citata legge regionale n. 54/79 e relativi allegati.

2          Per i fabbricati esistenti nell’area per attività ricettiva all’aperto sita in località Mondarello-Lungaserra (F.66 mapp. n.288 parte, 289, 290 e 291) sono consentiti esclusivamente interventi di tipo manutentivo e senza alcun tipo di ampliamento.

3          Per i fabbricati eventualmente esistenti nell’area di Montebracco è' consentito il riuso delle preesistenze edilizie con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di modifiche interne, di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B” con modesti ampliamenti dei fabbricati purché destinati ad attività ricettive e per il tempo libero, nella misura massima complessiva del 30% della loro volumetria, tali interventi si possono realizzare mediante denuncia di inizio attività e/o permesso di costruire.

4          Le nuove costruzioni che si potranno realizzare, nella misura massima di mc. 4.030 al lordo delle preesistenze, per adeguarsi a quanto previsto dalla LR. 31/08/1979 n. 54, dovranno essere disciplinate nell’ambito di uno specifico Strumento Urbanistico Esecutivo, P.E.C. esteso all’intera area.

5          Gli allestimenti fissi, costruiti in muratura tradizionale, ad un piano fuori terra e con caratteristiche tipologiche rispettose delle preesistenze, non potranno avere dimensioni,  di calpestio lordo, superiori a mq. 45,00, mentre è prevista la possibilità di realizzare un alloggio destinato alla residenza permanente per il conduttore o custode, le cui dimensioni, di calpestio lordo, non possono superare i mq. 150,00.

6          Nell’area, al fine di configurare una offerta turistica completa sono inoltre ammesse le attività di bar, ristorante, sale gioco, minimarket ed infrastrutture per attività sportive.

7          Tutti gli interventi previsti che eccedono i limiti imposti dall’art. 149 del D.Lgs 42/2004 sono soggetti alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 146 dello stesso D.Lgs; i nuovi interventi devono essere compresi nella parte di area avente un’aclività inferiore a 10° (rif. Carta Clivometrica allegata alla Relazione Geologico-Idrogeologico-Geotecnica di Variante XX) nella quale peraltro già ricadono gli edifici esistenti. I materiali usati per gli interventi devono essere di tipo tradizionale e legati alle caratteristiche del luogo (coperture in pietra, serramenti e strutture del tetto in legno, muratura in pietra e malta). Inoltre dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alla D.G.R. n.61-11017 del 17/11/2003 e Circolare P.G.R. n.1/DOP del 27/04/2004, relative ai comuni sismici in zona 3 come Barge.