1 A norma dell'art. 54 della L.R. 56/77 e succ. modif. il P.R.G.
indica in località Mondarello un'area destinata alle attività ricettive
all'aperto, classificandola per campeggi o villaggi turistici, normati dalla
L.R. 31/08/1979, n. 54. Per la sistemazione di detta area si richiamano le
disposizioni della citata legge regionale n. 54/79 e relativi allegati.
2
Per i fabbricati
esistenti nell’area per attività ricettiva all’aperto sita in località
Mondarello-Lungaserra (F.66 mapp. n.288 parte, 289, 290 e 291) sono consentiti
esclusivamente interventi di tipo manutentivo e senza alcun tipo di
ampliamento.
3
Per i fabbricati
eventualmente esistenti nell’area di Montebracco è' consentito il riuso delle
preesistenze edilizie con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di modifiche interne, di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione
edilizia tipo “A” e “B” con modesti ampliamenti dei fabbricati purché destinati
ad attività ricettive e per il tempo libero, nella misura massima complessiva
del 30% della loro volumetria, tali interventi si possono realizzare
mediante denuncia di inizio attività e/o permesso di costruire.
4
Le nuove costruzioni
che si potranno realizzare, nella misura massima di mc. 4.030 al lordo delle
preesistenze, per adeguarsi a quanto previsto dalla LR. 31/08/1979 n. 54,
dovranno essere disciplinate nell’ambito di uno specifico Strumento Urbanistico
Esecutivo, P.E.C. esteso all’intera area.
5
Gli allestimenti fissi,
costruiti in muratura tradizionale, ad un piano fuori terra e con
caratteristiche tipologiche rispettose delle preesistenze, non potranno avere
dimensioni, di calpestio lordo,
superiori a mq. 45,00, mentre è prevista la possibilità di realizzare un alloggio
destinato alla residenza permanente per il conduttore o custode, le cui
dimensioni, di calpestio lordo, non possono superare i mq. 150,00.
6
Nell’area, al fine di
configurare una offerta turistica completa sono inoltre ammesse le attività di
bar, ristorante, sale gioco, minimarket ed infrastrutture per attività
sportive.
7
Tutti gli interventi
previsti che eccedono i limiti imposti dall’art. 149 del D.Lgs 42/2004 sono
soggetti alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 146
dello stesso D.Lgs; i nuovi interventi devono essere compresi nella parte di
area avente un’aclività inferiore a 10° (rif. Carta Clivometrica allegata alla
Relazione Geologico-Idrogeologico-Geotecnica di Variante XX) nella quale
peraltro già ricadono gli edifici esistenti. I materiali usati per gli
interventi devono essere di tipo tradizionale e legati alle caratteristiche del
luogo (coperture in pietra, serramenti e strutture del tetto in legno, muratura
in pietra e malta). Inoltre dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di
cui alla D.G.R. n.61-11017 del 17/11/2003 e Circolare P.G.R. n.1/DOP del
27/04/2004, relative ai comuni sismici in zona 3 come Barge.