ART. 27 - AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

1     Il P.R.G. considera impianti tecnologici determinate strutture di cui individua in cartografia l'ubicazione e le relative aree di pertinenza, dando per ciascuna le seguenti denominazioni :

- Cimitero

- Depuratore

- Impianti telefonici

e stabilisce che in dette aree non possono essere inserite destinazioni diverse da quelle risultanti dalla cartografia di P.R.G.

2     Gli impianti tecnologici indicati dovranno rispettare le norme di legge e di regolamento proprie di ciascun impianto ed in particolare :

- per il Cimitero si richiamano le prescrizioni del successivo art. 28;

- per il Depuratore si richiamano le disposizioni del successivo art. 33;

- gli impianti telefonici dovranno rispettare i limiti di confrontanza e gli allineamenti di fabbricazione stabiliti dal P.R.G. per l'area di appartenenza.