1 Il P.R.G. considera impianti tecnologici
determinate strutture di cui individua in cartografia l'ubicazione e le relative
aree di pertinenza, dando per ciascuna le seguenti denominazioni :
- Cimitero
- Depuratore
- Impianti telefonici
e stabilisce che in dette aree non possono essere inserite
destinazioni diverse da quelle risultanti dalla cartografia di P.R.G.
2 Gli impianti tecnologici indicati dovranno
rispettare le norme di legge e di regolamento proprie di ciascun impianto ed in
particolare :
- per il Cimitero si richiamano le prescrizioni
del successivo art. 28;
- per il Depuratore si richiamano le disposizioni
del successivo art. 33;
- gli impianti telefonici dovranno rispettare i
limiti di confrontanza e gli allineamenti di fabbricazione stabiliti dal P.R.G.
per l'area di appartenenza.